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Risoluzione Agenzia Entrate n. 221 del 13.08.2009
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Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) Articolo 17, comma 1, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 221 del 13.08.2009Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 17, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'articolo 28 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge 29 novembre 2007, n. 222 ha soppresso l'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS). Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è stato trasferito parte all'INPS e parte all'INAIL con un decreto interministeriale del 29 aprile 2008.
Il regolamento del fondo di previdenza del personale della SPORTASS, allegato dall'Istituto istante all'istanza di interpello, stabilisce all'articolo 23, comma 2, che l'indennità di anzianità spettante agli iscritti al fondo che cessano dal servizio è integrata da una somma pari ad una frazione dell'ultima retribuzione pensionabile, ottenuta ragguagliando ad anno l'ultima retribuzione pensionabile mensile, per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati.
L'onere per la copertura di tale integrazione è posto a totale carico dei dipendenti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 30 del medesimo Regolamento.
La citata disposizione stabilisce, infatti, che "Il Fondo è retto tecnicamente con il sistema della capitalizzazione ed è alimentato da:
.......
d) l'ammontare delle indennità di anzianità, valutato in un contributo, a totale carico della SPORTASS, pari all'8,70 % della retribuzione annua quiescibile, di cui al precedente articolo 7, relativa a ciascun iscritto;
e) l'ammontare dell'integrazione all'indennità di anzianità, di cui al secondo comma dell'articolo 23, valutato in un contributo, a totale carico degli iscritti, nella misura del 3,45% della retribuzione quiescibile di cui al precedente articolo 7".
L'Istituto istante fa, inoltre, presente che nel 1998 l'aliquota del contributo per l'integrazione all'indennità di anzianità è scesa all'1,26 %.
Il fondo per i dipendenti della SPORTASS è stato soppresso con la legge n. 144 del 17 maggio 1999, con decorrenza 1 settembre 1999.
Nonostante la soppressione del fondo, gli ex dipendenti della SPORTASS mantengono, tuttavia, immutato il diritto alla percezione della indennità integrativa all'indennità di anzianità maturata dall'assunzione sino al 30 settembre 1999.
In data 1 maggio 2008, un lavoratore ex dipendente SPORTASS, e poi dipendente INPS, è cessato dal servizio. L'INPS deve quindi liquidare a favore di tale soggetto l'indennità di anzianità e l'integrazione all'indennità di anzianità previste entrambe dall'articolo 23 del Regolamento per il Fondo di Previdenza della ex SPORTASS.
L'Istituto erogante chiede, quindi chiarimenti in merito alla corretta modalità di tassazione delle somme corrisposte a titolo di integrazione all'indennità di anzianità.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere dell'Istituto istante, le somme corrisposte a titolo di integrazione all'indennità di anzianità devono essere ricondotte nella previsione normativa recata dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione di rapporti di lavoro dipendente e in quanto tali assoggettate al regime di tassazione separata dettato dall'articolo 19, comma 2, del TUIR.
L'articolo 19, comma 2, del Tuir, come modificato dal D.lg. 18 febbraio 2000, n. 47 stabilisce che le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori per legge.
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 (ossia, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 2000, n. 47) continuano ad applicarsi, invece, le disposizioni contenute nel previgente articolo 17, comma 2, del medesimo TUIR che prevedeva che la base imponibile da assoggettare a tassazione per le altre indennità e somme fosse costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 % della retribuzione annua, al netto dei contributi obbligatori per legge (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 9 novembre 2007, n. 324).
Tenuto conto che nel caso di specie si tratta di somme maturate fino al 31 dicembre 1999, a parere dell'Istituto istante, in relazione all'intero importo corrisposto a titolo di integrazione all'indennità di anzianità trova applicazione la disposizione recata dal previgente articolo 17, comma 2, del TUIR.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 23 del Regolamento del Fondo di previdenza del personale della SPORTASS, allegato dall'Istituto istante all'istanza di interpello, stabilisce all'articolo 23, comma 1, che agli iscritti al Fondo che cessano dal servizio spetta una "indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dell'ultima retribuzione pensionabile, ottenuta ragguagliando ad anno l'ultima retribuzione pensionabile mensile, per quanti sono gli anni di servizio prestato".
L'indennità di anzianità spettante agli iscritti al fondo è integrata, per espressa previsione del comma 2 del citato articolo 23 del Regolamento "da una somma pari alle seguenti frazioni dell'ultima retribuzione pensionabile, ottenuta ragguagliando ad anno l'ultima retribuzione pensionabile mensile, per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati".
Per effetto della previsione recata dal secondo comma dell'articolo 23 del Regolamento, ai dipendenti che cessano dal servizio spetta, quindi, ad integrazione dell'indennità di anzianità, che costituisce l'indennità principale del lavoratore, una indennità aggiuntiva di importo variabile in funzione degli anni di servizio prestato.
A parere della scrivente, tale indennità, deve essere ricondotta nell'ambito delle altre indennità e somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, lettera a), del TUIR; con la circolare n. 2 del 5 febbraio 1986 è stato, infatti, chiarito che possono ritenersi comprese nell'ambito delle "altre indennità e somme" (diverse dal T.F.R.), "anche i trattamenti di fine rapporto che, sebbene erogati direttamente dallo stesso ente o organismo pubblico, anche in virtù di apposita disposizione legislativa, si pongono come trattamento aggiuntivo dell'indennità di fine rapporto percepita a ragione del preminente status di pubblico dipendente (indennità principale)".
Le regole di determinazione dell'imponibile nonché l'individuazione dell'aliquota applicabile a tali redditi sono dettate dall'articolo 19, comma 2, del TUIR. Tale disposizione stabilisce che per le altre indennità e somme percepite una volta tanto, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, l'imposta si applica, con l'aliquota determinata per il trattamento di fine rapporto, sull'ammontare complessivo dell'importo erogato, al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge.
Come ricordato con la risoluzione n. 324 del 9 novembre 2007, richiamata, peraltro, dall'Istituto nell'istanza di interpello in esame, la citata disposizione è stata così modificata dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47, entrato in vigore il 1 giugno 2000.
L'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 47 del 2000 ha stabilito che le nuove disposizioni contenute nell'articolo 17 del TUIR si rendono applicabili alle "quote di trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a decorrere dal 1 gennaio 2001".
Alle quote di TFR, comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate fino al 31 dicembre 2000, continua ad applicarsi la previgente disciplina contenuta nel testo dell'articolo 17, comma 2, allora vigente.
Tale articolo prevedeva l'imponibilità delle "altre indennità" per il loro ammontare netto complessivo (senza la riduzione di Euro 309,87, prevista solo per il trattamento di fine rapporto) costituito dalla porzione dell'indennità eccedente l'importo complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempre che:
a) le quote dei contributi a carico dello stesso non ecceda il 4% dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro;
b) negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante.
In conformità ai chiarimenti già forniti da questa Amministrazione con la risoluzione n. 324 del 9 novembre 2007, si ritiene, pertanto che anche con riferimento all'indennità integrativa all'indennità di anzianità maturata fino al 30 settembre 1999, data di soppressione del Fondo di Previdenza dei dipendenti dello SPORTASS, oggetto della presente istanza di interpello, trovi applicazione la disposizione contenuta nel testo del previgente comma 2 dell'articolo 17 del TUIR.
L'Istituto erogante sarà quindi tenuto all'effettuazione della ritenuta sull'ammontare netto delle indennità corrisposte, (dedotti i contributi versati dal lavoratore nel limite del 4 per cento dell'importo annuo percepito) con l' aliquota determinata ai fini della tassazione dell'indennità principale, che, nel caso in esame, è costituita dall'indennità di anzianità corrisposta al lavoratore.