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Risoluzione Agenzia Entrate n. 222 del 13.08.2009
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Istanza di interpello - Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Concetto di struttura produttiva
Risoluzione Agenzia Entrate n. 222 del 13.08.2009La società ALFA N.V. ha formulato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa alla corretta applicazione del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate.
Quesito
La società ALFA (di seguito "Società") - in ordine alla prenotazione telematica dei fondi relativi al credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come integrato dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 - ha presentato un formulario (Modello FAS) relativo ad un "progetto di investimento iniziale", da individuare in conformità alle disposizioni contenute negli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013".
La Società - che ha ottenuto il "nulla osta" alla fruizione del credito d'imposta a partire dall'anno 2015 - fa presente che il progetto di investimento agevolato consiste nella realizzazione di impianti ("apparati di rete radio" e "apparati di rete fissa") "installati in via non definitiva, con modalità diversificate, su terreni e aree sia localizzati in ambito urbano e posti alla sommità di fabbricati che in ambito rurale su porzioni di terreni agricoli e non, ovvero nei cortili di edifici industriali e non".
In particolare, la società descrive:
- gli "apparati di rete radio", come "apparati della rete di telefonia mobile e di accesso radio dislocati in maniera capillare sul territorio che forniscono la copertura radioelettrica e che permettono ai terminali mobili (...) di connettersi alla rete";
- gli "apparati di rete fissa", che raggruppano "macchine tra loro diverse, ma che hanno in comune la funzione di essere un elemento di raccolta del traffico gestito dalla rete radio".
Tanto premesso, la Società chiede, ai fini della spettanza dell'agevolazione in oggetto, come debba essere individuata, nel caso di specie, la struttura produttiva, quale diramazione territoriale dell'impresa nelle aree destinatarie dell'incentivo.Soluzione prospettata dal contribuente
La Società precisa che il "concetto di struttura produttiva e autonoma diramazione territoriale deve essere declinato in funzione della specificità connessa all'attività dell'istante che è caratterizzata da un apparato produttivo, per sua natura difforme rispetto a quello di una tradizionale impresa industriale e commerciale".
In particolare, la Società rileva come la definizione di struttura produttiva contenuta nella circolare dell'11 aprile 2008 n. 38/E (cfr. paragrafo 1.6) sia prettamente riferita "a contesti industriali e commerciali differenti, caratterizzati dalla tradizionale struttura "piramidale" dell'impresa, senza specifica considerazione della struttura "reticolare", che caratterizza molte fra le attività d'impresa più moderne, soprattutto nel campo dei servizi".
Tanto premesso, ritiene che nel caso in esame gli apparati di rete (precedentemente descritti) "si qualifichino come autonome diramazioni territoriali dotate di una propria specificità e di una propria individualità", riscontrabili anche a livello contabile, legate sia all'autonoma localizzazione territoriale che alle peculiari caratteristiche tecniche e funzionali.Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate è concesso alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree territoriali ammesse alle deroghe di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 87 del Trattato UE delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (le cosiddette "aree svantaggiate", come individuate dalla "Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013").
Con specifico riferimento alla nozione di struttura produttiva, quale unità operativa dell'impresa in cui sono destinati i beni oggetto del progetto di investimento, la circolare n. 38 del 2008 ha precisato che per "struttura produttiva" deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento ubicato nelle predette "aree svantaggiate". In particolare, può trattarsi:
a) di un autonomo ramo di azienda dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;
ovvero
b) di una autonoma diramazione territoriale dell'azienda o di una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sè un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.
Con particolare riferimento alle ipotesi sub b) si evidenzia che per individuare la "struttura produttiva" occorre valutare se le unità locali, le diramazioni territoriali, le linee di produzione o i reparti che insistono sul territorio dello stesso comune agevolato, siano o meno parte integrante del medesimo processo produttivo (le predette "strutture" possono essere rappresentate, ad esempio, da depositi, punti vendita, uffici di rappresentanza, showroom, singoli impianti, magazzini di stoccaggio, etc.).
Così, se nel territorio del medesimo comune l'impresa ha più "strutture" riferibili a processi produttivi diversi, deve individuarsi, nell'ambito del predetto comune, una pluralità di strutture produttive.
Diversamente, se nel territorio del medesimo comune l'impresa ha più unità riferibili ad un unico processo produttivo, si manifesta, nell'insieme, un'unica struttura produttiva.
In conclusione, la struttura produttiva deve individuarsi nell'ambito di ciascun comune "agevolato" in cui l'impresa esercita la propria attività; in altri termini, essa si identifica come l'insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell'impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati.
Ne deriva che un'impresa avrà tante strutture produttive quanti sono i comuni in cui la stessa esercita, per mezzo delle proprie diramazioni, l'attività economica riferibile al medesimo processo produttivo.
Nell'ipotesi particolare che una singola struttura produttiva di cui alla citata lett. b) sia l'unica "presenza" dell'impresa sul territorio comunale, risultano integrati i presupposti per considerarla come un'autonoma struttura produttiva.
Ciò premesso, risulta evidente come nel caso descritto nell'interpello in esame la Società dovrà considerare come unica struttura produttiva l'insieme degli "apparati di rete radio" e degli "apparati di rete fissa" appartenenti al medesimo processo produttivo ed insistiteti nel territorio di ciascun comune delle "aree svantaggiate".
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.