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Risoluzione Agenzia Entrate n. 224 del 13.08.2009
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi spese spettanti agli amministratori locali - trattamento fiscale applicabile ai fini dell'Irpef - art. 52, comma 1, lett. b), del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 224 del 13.08.2009QUESITO
Il Comune di ... ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai fini IRPEF ai rimborsi spese spettanti agli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali e a tutti i rimborsi spese spettanti ai predetti amministratori., tenuto conto che l'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in seguito TUEL), così come sostituito dall'art. 2, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e il successivo decreto di attuazione 12 febbraio 2009, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, hanno introdotto un sistema di rimborso forfetario delle spese, in luogo del rimborso delle spese a piè di lista, come avveniva precedentemente.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che i rimborsi delle spese di trasferta in questione anche nell'attuale quadro normativo non vanno assoggettati ad IRPEF, continuando a trovare applicazione l'art. 52, comma 1, lett b) del TUIR, secondo cui non concorrono a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.
Sulla base di ciò ad avviso dell'istante, sarebbero esclusi da tassazione tutti i rimborsi spese, compresi quelli erogati agli amministratori per gli spostamenti dal comune di residenza alla sede dell'ente, qualunque sia la modalità di determinazione degli stessi, analitica (a piè di lista) o forfetaria.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 50 del TUIR alla lettera g) stabilisce che sono assimilati al reddito di lavoro dipendente "le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte Costituzionale) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica".
Il successivo articolo 52, comma 1, lettera b) prevede che "ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1, dell'art. 50, non concorrono altresì a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi".
Per quanto concerne i rimborsi spesa corrisposti agli amministratori degli enti locali, il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), all'art. 84, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 244 del 2007, dispone che "Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" (comma 1).
I successivi commi stabiliscono inoltre che:
"La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione" (comma 2).
"Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate" (comma 3).
Con il decreto 12 febbraio 2009, emanato in attuazione del comma 1, sono state stabilite le misure dei rimborsi spese spettanti agli amministratori locali che in ragione del proprio mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche, differenziandole in ragione della durata della missione, della distanza dalla sede di appartenenza e dello svolgimento della missione all'estero o in territorio nazionale.
In particolare, oltre alle spese di viaggio, agli amministratori locali spetta il seguente rimborso forfetario:
- euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.
la durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
Per le missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, "le misure del rimborso previste dall'art. 2 possono essere incrementate, con atto deliberativo dell'ente locale, fino ad un importo del 15%." Detto incremento non trova applicazione agli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, agli enti dissestati (art. 244 TUEL) e agli enti in condizione deficitaria strutturale (art. 242 TUEL). Gli enti locali possono inoltre rivedere in riduzione le misure dei rimborsi forfetari.
In relazione alla possibilità di non assoggettare ad IRPEF, secondo quanto previsto dall'art. 52 del TUIR, i rimborsi forfetari delle spese erogati agli amministratori locali, ai sensi dell'art. 84 richiamato, occorre tener conto del fatto che l'attuale disciplina in materia di rimborsi spese è il risultato di una rivisitazione operata dalla legge finanziaria 2008, con lo scopo di contenere e progressivamente ridurre la spesa per il funzionamento degli enti locali. In particolare, il dato emergente dall'attuale normativa è la stretta connessione tra l'effettività dell'impegno istituzionale reso e i rimborsi spese, essendo previsto che la liquidazione e quindi la determinazione della misura di detti rimborsi, specie per i rimborsi su base forfetaria, è operata dal dirigente competente sulla base della documentazione e della dichiarazione fornite dall'amministratore in ordine alla durata e alla finalità della missione effettivamente svolta (art. 84, comma 2).
Al riguardo è significativo il parere (N. 14/2008) reso dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione Sardegna, in data 6 giugno 2008, secondo cui "Il nuovo regime muove dall'esigenza di ancorare le corresponsioni economiche agli Amministratori all'effettività di ciascun impegno istituzionale, da documentarsi e commisurarsi in concreto volta per volta,...".
Sulla base della finalità e dei criteri applicativi previsti dalla disciplina richiamata, si deve ritenere che i rimborsi forfetari erogati ai sensi dell'art. 84 del TUEL non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali potendo essere ricondotti nell'ambito applicativo dell'art. 52 del TUIR.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.