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Risoluzione Agenzia Entrate n. 225 del 18.08.2009
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Interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Spese per ospitalità alberghiera e per somministrazione di alimenti e bevande - Articolo 109, comma 5, del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 225 del 18.08.2009Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del comma 5 dell'articolo 109 del TUIR, è stato esposto il seguente
Quesito
La ALFA S.p.A., nell'esercizio della propria attività, sostiene spese di ospitalità alberghiera e per somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri clienti e dei loro accompagnatori, come è prassi consolidata del settore di appartenenza.
Tali spese, insieme con il costo del personale, rappresentano una componente fondamentale del costo di produzione del servizio offerto, attestandosi in media attorno al 10 per cento del valore della produzione realizzato (dati relativi agli anni dal 2004 a 2008 forniti dall'istante).
La Società istante chiede di conoscere se le spese in parola devono essere assoggettate al limite di deducibilità del 75 per cento disposto al comma 5 dell'articolo 109 del TUIR.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante, sulla base dei chiarimenti forniti con le circolari 5 settembre 2008, n. 53/E, e 3 marzo 2009, n. 6/E, evidenzia che dagli stessi emergerebbe una linea interpretativa che circoscrive "l'ambito di applicazione della restrizione alle spese di vitto e alloggio che non presentino inequivocabilmente i caratteri di inerenza rispetto alla produzione dei ricavi e del reddito d'impresa". Tale limitazione non dovrebbe operare, quindi, nei confronti delle imprese dove l'offerta di servizi alberghieri e/o la somministrazione di alimenti e bevande costituisce oggetto stesso dell'attività.
In conclusione, a parere dell'istante, le spese per ospitalità alberghiera e per somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri clienti e accompagnatori, rappresentando componenti essenziali dell'offerta di gioco proposta agli stessi, possono essere dedotte integralmente in quanto "certamente inerenti e direttamente riferibili alla produzione di ricavi e del reddito di impresa (ancorché non costituenti oggetto dell'attività esercitata)".Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 83, comma 28-quater, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha inserito nel comma 5 dell'articolo 109 del TUIR il seguente periodo: "(...). Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento".
La questione interpretativa riguardante tali limitazioni di deducibilità è stata già oggetto di chiarimenti in due documenti di prassi. In particolare, nella circolare 5 settembre 2008, n. 53/E si afferma, in materia di imposte sul reddito, che il limite del 75 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 109 del TUIR non deroga agli ordinari criteri di inerenza che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa, ma rappresenta il limite massimo di deducibilità delle spese in esame.
L'interpretazione fornita dall'Agenzia, a differenza di quanto sostenuto dall'istante, non consente di portare in deduzione spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti - pur nel limite del 75 per cento - che non rispettino i requisiti di inerenza all'attività d'impresa di cui al comma 5 dell'articolo 109 del TUIR.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia nella circolare 3 marzo 2009, n. 6/E in cui si riconosce l'integrale deducibilità delle spese in parola con riferimento ad alcune limitate fattispecie. Si tratta, in particolare, dell'ipotesi relativa ad un'impresa che distribuisce buoni pasto e rimborsa ai pubblici esercizi convenzionati l'importo corrispondente ai ticket e del caso di un soggetto che svolge l'attività di tour operator.
L'integrale deducibilità delle spese in esame è stata consentita sulla base della considerazione che le stesse, nel primo caso, concorrono direttamente alla produzione dei ricavi dell'impresa e, nel secondo, costituiscono un componente essenziale dei servizi turistici forniti ai consumatori finali.
Con riferimento al caso di specie, si osserva che le spese di ospitalità alberghiera e per somministrazione di alimenti e bevande sono sostenute per offrire un servizio gratuito nei confronti dei clienti e dei loro accompagnatori che non è un componente imprescindibile rispetto al tipo di attività svolta.
L'attività di ospitalità nei confronti dei clienti, infatti, pur se correlata all'oggetto sociale, concorre indirettamente alla produzione dei ricavi alla stregua degli altri costi di produzione rappresentando solo un elemento addizionale al servizio offerto. Ne consegue che la correlazione fra spese di ospitalità dei clienti ed accompagnatori e produzione dei ricavi d'impresa non è assimilabile alle ipotesi trattate nella citata circolare n. 6/E del 2009.
Ciò posto, non si condivide la soluzione interpretativa proposta dall'istante e si ritiene che le spese in questione devono essere assoggettate al limite di deducibilità del 75 per cento come previsto nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 109 del TUIR. Resta inteso che le spese in esame rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.