-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 231 del 19.08.2009
-
Istanza di interpello - ART 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di pagamento dell'Irap da parte degli enti pubblici non ricompresi tra i soggetti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720
Risoluzione Agenzia Entrate n. 231 del 19.08.2009Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta interpretazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23 marzo 2009, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Regione ..., chiede di conoscere:
1) le modalità di versamento dell'Irap da parte degli enti pubblici che non possono utilizzare il modello F24 EP, in quanto non ricompresi tra i soggetti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, né tra gli enti cui è stato esteso l'utilizzo del modello sopra menzionato in virtù del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2009;
2) se l'utilizzo del modello F24 EP sia stato esteso a tutti i tributi indicati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 novembre 2007, oppure ai soli tributi erariali.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Non viene prospettata alcuna soluzione interpretativa.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale del 26 aprile 2001, n. 209, dispone che " L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante; (...) d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
Ne consegue che, qualora manchi uno degli elementi sopra specificati, l'interpello deve essere considerato inammissibile e, pertanto, improduttivo degli effetti giuridici.
Nella fattispecie, l'istanza prodotta non contiene i dati identificativi del legale rappresentante, ed è stata sottoscritta dal responsabile del Settore Politiche Fiscali, il quale non assume istituzionalmente la rappresentanza legale dell'ente, la quale, invece, compete al Presidente della Regione.
Conformemente a quanto già chiarito nella risoluzione n. 115 del 24 maggio 2007, ne consegue che, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 3 del decreto 209 del 2001, l' interpello deve essere considerato inammissibile per difetto di legittimazione attiva da parte dell'istante.
Di conseguenza, l'istanza non produce gli effetti tipici dell'interpello e, la presente risposta viene resa nell'ambito della generale attività interpretativa, come prevista dalla circolare del Ministero delle Finanze del 18/05/2000, n. 99.
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell' 8 novembre 2007, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4, 5, 7 e 10, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, ha istituito, all'articolo 1, il modello di versamento "F24 enti pubblici", per il pagamento dell'Irap, delle ritenute alla fonte e delle addizionali regionali e comunali all'Irpef.
Lo stesso Provvedimento prevede che tale modello deve essere utilizzato " dai soggetti di seguito elencati:
a) enti pubblici individuati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (...)
b) enti pubblici individuati dalla tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
La modalità di pagamento tramite modello F24 EP è stata estesa con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2009, alle amministrazioni pubbliche individuate dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 e del 22 ottobre 2008.
Per quanto concerne, invece, le istituzioni scolastiche, quest'ultime sono state autorizzate, con circolare del 28 dicembre 2007, n. 41, ad utilizzare il modello F24 ordinario mediante apposito codice tributo istituito con risoluzione del 15 febbraio 2008, n. 51.
Agli altri enti pubblici non ricompresi nelle tabelle A e B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, non si applica la disposizione di cui all'articolo 1 del provvedimento del 23 marzo 2009, né le istruzioni operative diramate con le risoluzioni sopra citate.
Infatti, poiché in assenza degli appositi codici tributo, non è possibile utilizzare il modello F24 ordinario, nelle more dell'istituzione dei codici di versamento, gli stessi dovranno continuare ad utilizzare i bollettini di conto corrente postale, oppure operazioni di girofondi, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1 del decreto interministeriale del 24 marzo 1998.
Per ciò che concerne il secondo quesito si rappresenta quanto segue.
L'articolo 7 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23 marzo 2009, ha esteso l'utilizzo del modello F24 "enti pubblici" al " (...) versamento di tutti i tributi erariali, amministrati dall'Agenzia delle Entrate (...)".
Ciò significa che tale modello potrà essere utilizzato non solo per il pagamento dei tributi indicati dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento dell'8 novembre 2007, (Irap, ritenute alla fonte operate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, o per l'addizionale comunale all'Irpef, o per l'addizionale regionale all'Irpef,) ma anche per il versamento degli altri tributi erariali.
Il secondo comma dell'articolo 7, dispone, tuttavia, che " Con successive risoluzioni sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti e sono impartite le altre istruzioni operative per la compilazione dei modelli di pagamento".
Ne consegue, dunque, che laddove non siano stati ancora istituiti gli specifici codici tributo, i soggetti interessati dovranno continuare ad effettuare i versamenti secondo le modalità precedentemente utilizzate.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.