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Risoluzione Agenzia Entrate n. 252 del 29.09.2009
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Individuazione dell'aliquota IVA applicabile a integratori alimentari in forma liquida
Risoluzione Agenzia Entrate n. 252 del 29.09.2009Con istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è stato posto il seguente
Quesito
Il signor TIZIO, in qualità di legale rappresentante della società ALFA srl, con l'istanza di interpello in oggetto, chiede di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di integratori alimentari.
A tal proposito precisa che la società opera nel settore della produzione, confezionamento e vendita di acque minerali, acque di sorgente, acque trattate, di bevande in genere, analcoliche, alcoliche e superalcoliche, nonché di prodotti alimentari di varia natura (dietetici, per l'infanzia, ecc.). Con Decreto Dirigenziale n. ...2008, ha ottenuto dal Ministero della Salute l'autorizzazione ad utilizzare l'acqua minerale della "Sorgente BETA" per la produzione di integratori alimentari in forma liquida presso lo stabilimento sito in ... Comune di ..., attenendosi a tutta la normativa che regola la produzione ed imbottigliamento di prodotti destinati ad alimentazione particolare.
Ha così dato inizio alla produzione di detti integratori alimentari denominati GAMMA.
I suddetti prodotti consistono in bottiglie di acqua oligominerale da 500 ml dotate di un tappo dosatore contenente 750 mg di estratti di piante medicinali, da disperdere nell'acqua al momento dell'apertura della bottiglia mediante agitazione. Detto prodotto va consumato entro 24 ore.
Al momento, la linea "GAMMA" comprende sei prodotti, in ciascuno dei quali vengono utilizzate miscele di piante medicinali, reperite già precostituite da fonte commerciale leader nel settore e specializzata nel campo degli integratori alimentari. I sei prodotti in questione e le relative indicazioni salutistiche sono: "DELTA" per limitare l'assorbimento dei grassi; "EPSILON" per favorire il trofismo dei capelli; "ZETA" per contrastare gli inestetismi della cellulite; "ETA" per aiutare e rinforzare le difese immunitarie; "IOTA" per l'esposizione al sole; "KAPPA" per la regolarizzazione della colesterolemia.
La produzione presso lo stabilimento di ... e la commercializzazione di detti prodotti sono state autorizzate dal Ministero della Sanità, dalla Regione ... e dalla ASL di ....
La società si sofferma nel descrivere dettagliatamente gli ingredienti e le tabelle nutrizionali dei sei prodotti della linea "GAMMA".Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che ai prodotti in esame possa applicarsi l'aliquota IVA del 10% ai sensi del punto n. 80 della Tabella A, parte III, allegata al DPR. n. 633 del 1972 relativa a "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d.ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura".
Ciò sarebbe in linea sia con quanto stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 111 del 27 gennaio 1992 e dalla circolare n. 3 del 18 luglio 2002 del Ministero della Salute (beni destinati ad una alimentazione particolare), nonché con il D.Lgs. n. 169 del 21 maggio 2004, di attuazione della direttiva 2002/46/CE, secondo il quale gli integratori sono ora considerati prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta, fornendo sostanze nutritive.Parere dell'Agenzia delle Entrate
In via preliminare si rileva che la presente istanza è da ritenersi inammissibile e, come tale, improduttiva degli effetti tipici riconducibili alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successivi provvedimenti d'attuazione.
Come sottolineato dall'Amministrazione Finanziaria a proposito della trattazione di casi analoghi a quello in esame non sono ammesse alla procedura di interpello - di cui al citato articolo 11 della Legge n. 212/2000 - le istanze che prima ancora di richiedere un'attività diretta a rimuovere "obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione" di norme tributarie, presuppongono la necessità di accertamenti tecnici. E, nel caso di specie, l'individuazione dell'aliquota IVA in concreto applicabile postula la necessità di accertamenti tecnici sul prodotto al fine di individuarne la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica, accertamenti che esulano dall'ambito di competenza della scrivente.
Pertanto, l'istanza può essere trattata soltanto nell'ambito della consulenza giuridica generale secondo le modalità illustrate con la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, fornendo un parere non produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.
Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all'Agenzia delle dogane che, con nota n. ... del ... 2009, ha provveduto a determinare il corretto inquadramento doganale dei prodotti in esame. In particolare la predetta Agenzia, sulla base della dichiarazione del produttore, della presentazione delle bevande in oggetto e dei risultati dell'analisi chimica effettuata sui campioni inviati ed in considerazione della loro composizione, ritiene che "le bevande debbano essere classificate al momento dell'uso e che quindi siano da considerare 'preparazioni toniche analcoliche' (complementi alimentari), a base di estratti di piante, che dovrebbero coadiuvare il mantenimento della salute e il benessere generale.
Pertanto, ai sensi del testo della voce 2202 e viste le considerazioni generali al capitolo 22 (2 paragrafo) e la nota esplicativa al codice NC 2202 90 10 delle NE della NC, i prodotti in argomento sono da classificare a tale codice. Tale posizione non è riconducibile ad alcun punto della Tabella A parti II e III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972". In considerazione di quanto espresso dall'Agenzia delle dogane, ai prodotti in esame si rende applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 20%.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli Uffici.