-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 267 del 30.10.2009
-
Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Operazioni esenti IVA - Attività di intermediazione relative alle assicurazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 267 del 30.10.2009Con istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è stato presentato il seguente quesito
Quesito
La società ALFA Srl (di seguito "società istante") opera nel mercato assicurativo, in qualità di broker, svolgendo un'attività di intermediazione finanziaria - assicurativa nell'interesse esclusivo dei propri clienti, a favore dei quali si impegna a reperire presso il mercato nazionale ed estero le soluzioni più adatte a soddisfare le esigenze dei clienti medesimi, alle condizioni e nei termini economici concordati con ciascuno.
In particolare, la società assiste il cliente nell'analisi e nella successiva copertura dei rischi, nella gestione dei sinistri e nel recupero dei danni adoperandosi in nome e per conto del cliente medesimo per fare ottenere allo stesso il massimo risarcimento in denaro dei danni subiti.
A fronte di tale attività, la società concorda con il cliente un compenso determinato in misura forfetaria, che tiene conto dell'impegno richiesto per il lavoro svolto.
La società istante chiede quale sia il corretto trattamento da riservare ai fini IVA ai compensi percepiti per la propria attività e, in particolare, se la medesima debba essere considerata alla stregua di una prestazione di servizi generici (da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria del 20 per cento) o se piuttosto l'attività medesima debba essere considerata come un'intermediazione in campo assicurativo, che a parere dell'istante dovrebbe essere esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 2) e n. 9), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che l'attività descritta si configuri come attività di intermediazione in campo assicurativo e che ai fini IVA ciò implichi che le prestazioni medesime siano esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 2) e n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972.
A sostegno di tale tesi, si richiama la risoluzione 4 agosto 2008, n. 343, nell'ambito della quale l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la problematica del regime IVA da riservare a un caso che - a parere della società istante - presenta molti profili di analogia con la fattispecie illustrata, e cioè l'attività di servizi in materia di investimenti.
La società richiama, inoltre, le Direttive 2004/39/CE (Direttiva Mifid) e 2006/73/CE in tema di investimenti, che ricondurrebbero la consulenza in materia di investimento tra i servizi e le attività di investimento.
Alla luce della assimilazione dell'attività di consulenza in materia assicurativa alla consulenza in materia di investimenti, la società istante ritiene che si possano estendere all'attività di intermediazione in materia assicurativa le conclusioni raggiunte in materia di consulenza finanziaria, e che pertanto l'attività svolta possa essere considerata esente ai fini IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972.Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 10, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972 dispone l'esenzione da IVA delle "operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio".
Ai sensi del n. 9) dello stesso comma, sono altresì esenti da IVA "le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione" relative alle operazioni indicate nei numeri precedenti.
Tali disposizioni recepiscono nell'ordinamento nazionale la disposizione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che - riproponendo la disposizione contenuta nell'articolo 13, parte B, lettera a), della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (c.d. "sesta direttiva") - prevede l'esenzione da IVA delle "operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione".
Manca - sia nella normativa IVA nazionale che in quella comunitaria - un'espressa definizione di operazioni di assicurazione e di prestazioni di mediazione e intermediazione relative a operazioni di assicurazione.
Nell'interpretare le previsioni di esenzione da IVA, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha costantemente ribadito che le previsioni di esenzione "costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario, che mirano ad evitare divergenze nell'applicazione del sistema dell'IVA da uno Stato membro all'altro e che devono essere inquadrate nel contesto generale del sistema comune dell'IVA" (cfr., tra le altre, le sentenze: 8 marzo 2001, C-240/99, punto 23; 3 marzo 2005,C-472/03, punto 25; 21 giugno 2007, C-453/05, punto 22; 3 aprile 2008, C-124/07, punto 15).
Con specifico riferimento alla definizione di operazione di assicurazione, la Corte di Giustizia ha affermato che tale tipologia di operazione è caratterizzata "dal fatto che l'assicuratore si impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto" (cfr., tra le altre, le sentenze: 25 febbraio 1999, C-349/96, punto 17; 8 marzo 2001, C-240/99, punto 37; C-8/01, cit., punto 39).
Per una più puntuale definizione della nozione di mediatori e intermediari di assicurazione, si può fare utile riferimento alla direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002.
L'articolo 2, n. 3 della direttiva 2002/92/CE - concernente proprio la disciplina dell'intermediazione assicurativa - definisce l'intermediazione assicurativa come "le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione".
Tale definizione di fonte comunitaria è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
In particolare, l'articolo 106 del decreto n. 209 stabilisce che "L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati".
Alla luce di tale definizione, si ritiene applicabile la previsione di esenzione di cui all'articolo 10, n. 9), del D.P.R. n. 633 non solo a "tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi fra le quali rientrano, ad esempio, i contratti di mandato, di agenzia, di mediazione, ecc." (cfr. la nozione intermediazione relative a operazioni assicurative e finanziarie fornita con risoluzione del 16 luglio 1998, n. 77/E), ma anche:
- alla consulenza e assistenza finalizzata all'attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi;
- alla collaborazione nella gestione o nell'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati.
Nel novero di tali prestazioni appaiono riconducibili le attività come descritte nell'istanza, che si concretino nell'analisi e nella successiva copertura dei rischi e nella collaborazione nella gestione dei sinistri e nel recupero dei danni.
Conseguentemente si ritiene che l'attività di consulenza come sopra definita possa essere ricompresa tra le attività esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni impartite ed i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.