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Risoluzione Agenzia Entrate n. 269 del 04.11.2009
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di un prodotto alimentare - art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 269 del 04.11.2009Con istanza d'interpello presentata dalla società ALFA S.r.l. in data ... 2009 è stato esposto il seguente quesito.
Quesito
La ALFA S.r.l., esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli medicali ortopedici, chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alla commercializzazione di un prodotto alimentare denominato "X" attualmente assoggettato all'aliquota IVA del 20 per cento.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
La società istante, vista la composizione del gel e le sue caratteristiche, ritiene che il citato prodotto debba essere ceduto applicando l'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.Parere dell'Agenzia delle entrate
In via preliminare si rileva che la presente istanza è da ritenersi inammissibile e, come tale, improduttiva degli effetti tipici riconducibili alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successivi provvedimenti d'attuazione.
Come sottolineato dall'Amministrazione Finanziaria a proposito della trattazione di casi analoghi a quello in esame non sono ammesse alla procedura di interpello - di cui al citato articolo 11 della Legge n. 212/2000 - le istanze che prima ancora di richiedere un'attività diretta a rimuovere "obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione" di norme tributarie, presuppongono la necessità di accertamenti tecnici. E, nel caso di specie, l'individuazione dell'aliquota IVA in concreto applicabile postula la necessità di accertamenti tecnici sul prodotto al fine di individuarne la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica, accertamenti che esulano dall'ambito di competenza della scrivente.
Pertanto, l'istanza può essere trattata soltanto nell'ambito della consulenza giuridica generale secondo le modalità illustrate con la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, fornendo un parere non produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.
Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all'Agenzia delle dogane che, con nota n. ... del.. 2009, ha provveduto a determinare il corretto inquadramento doganale dei prodotti in esame.
In particolare la predetta Agenzia, sulla base dei risultati dell'analisi chimica e dell'esame organolettico, ha concluso che "la merce risulta costituita da una bevanda non alcolica a base di acqua aromatizzata ed edulcorata. Il prodotto non è pertanto assimilabile ai componenti alimentari utilizzati per il mantenimento della salute e del benessere generale. Le informazioni sulla merce, presenti sulla confezione, ne propongono un impiego come prodotto energetico; le stesse non fanno menzione di presenza di estratti di piante e/o di vitamine".
L'Agenzia delle dogane ritiene pertanto che "la merce in esame possa essere classificata come "Acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti" del codice NC 2202 10 00.
Il suddetto codice NC 2202 10 00 corrisponde alla voce 22 02 05 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, non riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parte II e III del DPR n. 633 del 1972".
In considerazione della suddetta classificazione doganale, la scrivente ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato si renda applicabile l'aliquota IVA del 20 per cento.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli Uffici.