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Risoluzione Agenzia Entrate n. 271 del 05.11.2009
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Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo DPR 26 ottobre 1972, n. 642 – Documentazione per l’applicazione della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 271 del 05.11.2009Con istanza di interpello, concernente l’interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente
Quesito
L'interpellante è possessore di azioni emesse da una società francese «di cui fa parte la Ditta per cui lavora» ed ha necessità di presentare all'Ufficio locale delle Entrate di … un modello predisposto (nelle due lingue) dall'Amministrazione tributaria francese (mod. 5000-IT), attestante la sua residenza in Italia, allo scopo di ottenere l'applicazione delle norme contenute nella convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni.
Il predetto modello si compone di tre copie, di cui due (una redatta in lingua italiana e l’altra in lingua francese) vengono restituite al contribuente con l’attestazione di residenza, mentre la terza viene trattenuta dall'Ufficio locale delle entrate.
Per l’anno 2008, sostiene l’istante, l’ufficio delle entrate di … ha richiesto:
- 1 marca da bollo di 14,62 euro da apporre sulla copia in francese restituita;
- 1 marca da bollo di 14,62 euro da apporre sulla copia in italiano restituita;
- 1 marca da bollo di 14,62 euro, 1 marca da bollo da 4,96 euro e una marca da bollo da 7,44 euro (per un totale di 27,02 euro) da apporre sulla copia in italiano trattenuta dall’ufficio.
Tanto premesso, l’istante chiede se tale richiesta debba ritenersi corretta, atteso che il contribuente è tenuto alla presentazione del modello in esame, ai fini dell’applicazione delle norme convenzionali, anche per l’anno 2009 ed i successivi.Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L'interpellante, nel far presente che gli Uffici delle Entrate della regione … non adottano un comportamento uniforme in materia, richiama preliminarmente l'articolo 5 della Tabella, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo per gli "atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti Uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente".
L'interpellante, in particolare, ritiene che la domanda di applicazione del regime convenzionale possa essere ricompresa in questa tipologia di atti e sia pertanto soggetta al regime di esenzione previsto dalla citata norma. Egli ritiene, inoltre, che i tributi speciali siano dovuti nella misura di euro 3,10.Parere dell’Agenzia
L’articolo 5 della Tabella B allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce, al primo comma, che sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli "Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti Uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente".
La Corte di Cassazione, con sentenza 16 ottobre 1981, n. 95, ha definito l’ambito applicativo della disposizione recata dal menzionato articolo 5 precisando che la stessa si configura come norma di esenzione, e in quanto tale, non è suscettibile di essere estesa al di là dei casi espressamente previsti.
La Suprema Corte ha chiarito che l’esenzione spetta solo laddove le copie, ovvero più in generale gli atti, siano presentati agli uffici “per l'applicazione di una norma tributaria” e non semplicemente “in occasione” di una procedura di rilievo tributario.
Ha altresì precisato che l’esenzione si caratterizza in quanto “la funzione specifica della copia presentata” è “quella di permettere l’espletamento della procedura di tassazione” e non di assolvere a funzioni diverse ed ulteriori rispetto all’adempimento di obblighi di natura fiscale.
Ciò premesso, occorre pertanto chiarire quale sia la funzione del Modello 5000-IT oggetto dell’istanza di interpello, al fine di verificare se lo stesso rientri o meno nel regime esentativo previsto dal citato articolo 5.
Al riguardo, occorre premettere che le Convenzioni contro le doppie imposizioni possono prevedere, per alcune tipologie di redditi (segnatamente in relazione a dividendi, interessi e royalties) un regime tributario agevolativo, che consta nella possibilità di usufruire, in sede di ritenuta, di un’aliquota ridotta.
Ove il contribuente non chieda al suo sostituto d’imposta l’applicazione della minore aliquota spettante sulla base del regime convenzionale ovvero il sostituto, nonostante la richiesta, non ne faccia applicazione, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria.
Al fine di rendere più agevole l’applicazione del regime previsto dalle Convenzioni contro la doppia imposizione, attraverso il riscontro dei relativi presupposti, in via generale gli Stati contraenti predispongono, unilateralmente o in accordo con la controparte, appositi modelli di domanda, la cui funzione è, in definitiva, quella di certificare il possesso da parte del contribuente dei requisiti previsti per l’applicazione del regime convenzionale (in primo luogo la residenza, nonché, per i dividendi, la qualità di beneficiario effettivo degli stessi).
Il modello 5000-IT è quello predisposto dall'Amministrazione Finanziaria francese, sulla base della Convenzione contro la doppia imposizione in vigore tra Italia e Francia in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio, per prevenire l’evasione e le frodi fiscali, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
Il modello 5000-IT non assolve pertanto a finalità extrafiscali, ma consente, ai fini della tassazione, l’applicazione del regime convenzionale in luogo di quello ordinario.
Alla luce di ciò, la scrivente ritiene che al predetto atto debba applicarsi l’esenzione di cui al citato articolo 5 della Tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972, e che, pertanto, in nessuno dei 3 esemplari debba essere apposto il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972.
Per quanto concerne, infine, l’applicazione dei tributi speciali, disciplinati dal DPR 26 ottobre 1972, n. 648, al fine di individuare il trattamento fiscale applicabile alla fattispecie in esame, occorre fare riferimento al Titolo I della tabella A (Personale dell’amministrazione periferica delle imposte dirette) e in particolare ai numeri d’ordine 1, lettere a), b) e c), e 4.
A tal proposito il n. 1 prevede il “Diritto per il rilascio di certificati, copie, estratti di atti catastali e non catastali e copie delle decisioni delle commissioni tributarie:
a) per ogni copia, certificato ed estratto, oltre il diritto di ricerca e per la consultazione di cui al n. 4: lire 1.800 (euro 0,93)
b) per la prima pagina o scheda: lire 600 (euro 0,31)
c) per le pagine o schede successive: lire 300” (euro 0,15).
Il n. 4 prevede il “Diritto di ricerca o per la consultazione degli atti catastali, dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte anche ai fini della parificazione delle cartelle esattoriali: per ogni ora o frazione di ora successiva” la corresponsione di lire 3.600 (euro 1,86).
In definitiva, alla luce delle norme richiamate, applicabili nella fattispecie in esame, l’Ufficio provvederà alla determinazione dei diritti dovuti per l’esecuzione dell’adempimento richiesto.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.