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Risoluzione Agenzia Entrate n. 283 del 11.12.2009
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Interpello - ART. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. - Art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 283 del 11.12.2009ALFA, nata come centro elettrocontabile, si è poi trasformata in società di outsourcing informatico, fino a divenire una società per la fornitura di servizi alle Banche.
La gamma di servizi prestati da ALFA spazia dal "full outsourcing" informatico dei servizi bancari, ai servizi legati alla multicanalità per clientela "retail", "small business" e "corporate" ("internet banking" e "corporate banking"), dal "back office" amministrativo e contabile, servizi di "call center" informativo e dispositivo, fino ad arrivare al "front end" per la vendita ed il supporto consulenziale alle reti di promotori, uniti agli strumenti per la gestione dei "work-flow" dei processi di postvendita, oltre, ovviamente, ad un'offerta completa nel "fleet management" di Automatic Teller Machine (ATM) e Point of Sale (POS), e alle soluzioni tecnologiche per l'accesso alla rete nazionale interbancaria.
Per quanto concerne le carte di pagamento, i servizi prestati dalla scrivente coprono l'intera gamma dei servizi infrastrutturali, applicativi e operativi che consentono alle banche di emettere carte di debito nazionali e carte di debito e credito internazionali.
Seguendo le indicazioni contenute nelle precedenti pronunce dell'Amministrazione finanziaria, ALFA elenca le attività svolte in favore dei propri clienti, raggruppandole per categorie omogenee (a queste corrispondono le voci analitiche contenute nel listino dei servizi prestati da ALFA, allegato).
Tali servizi sono, ad avviso della scrivente, riconducibili alle seguenti tipologie generali:
I. PRESTAZIONI DI SERVIZI RIENTRANTI TRA LE OPERAZIONI ESENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, C. 1, N.1, DEL D.P.R. N. 633/1972:
1. Operazioni di prestito e finanziamento, assunzioni di impegni di natura finanziaria, etc.
2. Operazioni di raccolta
3. Operazioni di pagamento e concessione di garanzie
4. Operazioni di incasso effetti-documenti
5. Gestione crediti
II. PRESTAZIONI DI SERVIZI RIENTRANTI TRA LE OPERAZIONI ESENTI RELATIVE A VALUTE ESTERE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PRIMO COMMA, N. 3), DEL DPR. N. 633 DEL 1972:
1. estero;
2. swift.
III. PRESTAZIONI DI SERVIZI RIENTRANTI TRA LE OPERAZIONI ESENTI RELATIVE AD AZIONI, OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI, DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PRIMO COMMA, N. 4) DEL DPR N. 633 DEL 1972:
1. Servizio titoli;
2. Servizio GPM/GPF
3. servizio "fondi comuni d'investimento e SICAV";
4. servizio prodotti derivati da titoli quotati e non quotati.
IV. PRESTAZIONI DI SERVIZI RIENTRANTI TRA LE OPERAZIONI ESENTI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PRIMO COMMA, N. 5), DPR 633/1972:
1. servizio "deleghe imposte";
2. versamenti diretti;
3. Esattoria ruoli;
4. Meccanizzazione delle entrate patrimoniali/bollettazione
V. OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA IN MISURA ORDINARIA IN QUANTO NON GENERANO PER I CLIENTI DELLE BANCHE ESPOSIZIONI FINANZIARIE A DEBITO O A CREDITO E SI CONCRETIZZANO IN MERE PRESTAZIONI DI SERVIZI TELEMATICI:
1. "home banking- CBI (Corporate Banking Interbancario);
2. "multicanalità";
3. "posizione cliente";
4. Telepass Family
5. "bankpass ";
6. "controparti"(anagrafe);
7. "emissione carte";
8. "tesoreria enti".
I corrispettivi dei servizi prestati da ALFA sono attualmente fatturati in regime IVA ordinario (20%). Tuttavia, presa conoscenza del consolidarsi di un diverso orientamento dell'amministrazione finanziaria, ALFA ritiene essere applicabile, per quanto concerne taluni dei servizi dalla stessa prestati, l'esenzione di cui all'articolo 10, D.P.R. 633/72: a tale riguardo richiede il pronunciamento della amministrazione finanziaria attraverso il presente interpello, per le ragioni e nei termini che saranno
di seguito delineati.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene che per quanto concerne le prestazioni di servizi di cui al listino allegato, riconducibili ai punti I, II, III e IV sopra elencati, sia applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, D.P.R. 633/1972, ed a tale riguardo richiede il pronunciamento dell'Amministrazione finanziaria attraverso il presente interpello.
Con riferimento ai servizi descritti in dettaglio dalle singole voci del listino allegato al presente interpello, come emerge con chiarezza dalla lettura dei modelli di contratto attualmente in essere ed alla polizza "tutti i rischi dell'informatica" (allegato ... al contratto, cui gli stessi contratti fanno riferimento per definire il grado di responsabilità di ALFA), le attività in oggetto fanno emergere un grado di responsabilità del centro informatico nei confronti dei clienti che va al di là degli aspetti tecnici, che si estende agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni.
Tutte le attività in oggetto generano, infatti, un profilo di responsabilità per ALFA derivante dalla inscindibilità del servizio tecnologico erogato rispetto all'operazione di pagamento sottostante.
Per quanto concerne i contratti stipulati con le banche clienti, i profili di responsabilità menzionati nell'art. ... del contratto sono particolarmente rilevanti. In particolare, si evidenzia che tali clausole costituiscono un'evidente manifestazione dell'impegno a risarcire "seppur nei limiti di un'apposita copertura assicurativa" rilevato nella recente risoluzione dell'agenzia delle entrate, introducendo una responsabilità "diversa e più elevata rispetto a quella di natura tecnica legata alla semplice messa a disposizione di supporti informatici" (definita nella citata risoluzione 466/E del 2008).
In tal senso tutte le attività relativamente alle quali si propone l'applicabilità dell'esenzione generano un profilo di responsabilità per la Società derivante dalla inscindibilità del servizio tecnologico erogato rispetto all'operazione di pagamento sottostante: ad esempio, nel caso di mancata prestazione del servizio da parte di ALFA, o nel caso di interruzione dello stesso, l'operazione di. pagamento non può essere perfezionata, dato che vengono meno i presupposti di accesso al sistema dei pagamenti, di autorizzazione della transazione, della generazione della partite contabili derivanti dalla transazione stessa, con conseguente diretta responsabilità.
I servizi prestati da ALFA e per i quali si propone l'applicabilità dell'esenzione sono altresì idonei "a determinare modifiche giuridico-economiche nella sfera dei rapporti patrimoniali del cliente".
La citata risoluzione 466/E/2008 riconosce tale caratteristica alle seguenti tipologie di operazioni svolte per via informatica: "operazioni di prestito e finanziamento; sofferenze; servizio di portafoglio; servizio di incasso effetti; operazioni di raccolta; conti banche; garanzie reali e personali; servizi di pagamento; pagamento utenze; centrale rischi; servizio condizioni; operazioni in titoli (esclusa la custodia e l'amministrazione)".
Per quanto riguarda, invece, il servizio di "virtual banking" l'amministrazione ha chiarito di ritenere che lo stesso sia esente solo se utilizzato in via esclusiva per compiere operazioni esenti ex articolo 10.
Infine, con riferimento al servizio di "informativa alla clientela" la citata risoluzione 466/E/2008 evidenzia come lo stesso sia "esente se relativo ad operazioni contabili effettuate sui conti correnti, a patrimoni gestiti o al portafoglio effetti, attesa la loro connessione oggettiva con operazioni esenti ex articolo 10".PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si rileva che l'istanza di interpello in esame è inammissibile, in quanto non riconducibile né alle finalità né tanto meno alle puntuali previsioni dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212; l'interpello è uno strumento di collaborazione tra fisco e contribuente, atto a portare a conoscenza di quest'ultimo l'avviso dell'amministrazione finanziaria in presenza di condizioni oggettive di incertezza relative ad un caso concreto e circostanziato dell'istante; così, tra l'altro, si esprime il predetto articolo 11, secondo cui "ciascun contribuente può inoltrare...circostanziate e specifiche istanze...concernenti l'applicazione delle disposizioni di natura tributaria a casi concreti e personali...".
Tali elementi mancano nel caso di specie; il quesito posto dal contribuente, infatti, verte sul trattamento fiscale da riservare alla complessiva attività dell'istante, ossia a tutti i servizi che ALFA è in grado di offrire ai suoi potenziali clienti.
I servizi resi da ALFA sono numerosi e solo genericamente richiamati nell'istanza; al riguardo, va segnalato che non risulta sempre chiaro, ad esempio, se le prestazioni offerte da ALFA si configurano quali semplici attività di supporto tecnico, amministrativo, informativo o consulenziale rispetto all'attività bancaria o finanziaria ovvero se si tratta di attività che incidono direttamente nella sfera giuridica dei destinatari.
Al fine di individuare il corretto trattamento fiscale delle numerose prestazioni genericamente indicate nell'istanza, in particolare, si renderebbe necessaria un'analisi dettagliata tanto del loro contenuto specifico quanto delle condizioni alle quali sono offerti.
Tanto premesso, si forniscono qui di seguito alcuni chiarimenti in merito ai principi di diritto applicabili alla fattispecie prospettata, con la precisazione che tale risposta non produce gli effetti tipici dell'interpello di cui al citato art. 11 della legge 212 del 2000.
Con la sentenza del 5 giugno 1997, causa C 2/95, richiamata dall'istante, la Corte di Giustizia CE ha avuto modo di chiarire le condizioni di applicazione dell'esenzione di cui all'allora articolo 13, parte B), lettera d), punti 3 e 5 della Sesta Direttiva Iva (ipotesi oggi confluite nell'articolo 135 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE) prevista per le operazioni bancarie con riferimento a talune prestazioni, svolte da un'associazione di Casse di risparmio, relative a "operazioni di giroconto, consulenze in materia di titoli, negoziazione di titoli e amministrazioni di deposito, contratti di acquisto o di credito" nonché con riguardo ai "servizi concernenti le mansioni di natura amministrativa dei suoi membri".
In sintesi, la Corte ha chiarito che:
1) l'esenzione non è condizionata alla circostanza che la prestazione sia effettuata da certo tipo di istituto di credito ovvero da un certo tipo di persona giuridica ovvero, in tutto o in parte, in una determinata maniera, elettronica o manuale;
2) non osta all'applicazione dell'esenzione la circostanza che la prestazione sia effettuata da un terzo, purché il servizio si presenti per il cliente finale della banca come una prestazione di quest'ultima;
3) le operazioni relative ai giroconti ed ai pagamenti, nonché le operazioni relative ad azioni, quote, obbligazioni ed altri titoli, oggetto della pronuncia della Corte, includono anche le operazioni effettuate da un centro di informatica se "queste ultime formano un insieme distinto, visto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali" tipiche delle operazioni esenti; tali operazioni, in particolare, "devono essere idonee ad implicare modifiche giuridiche ed economiche" in capo al destinatario;
4) a tal fine, la prestazione di servizi esente ai sensi della Sesta Direttiva si distingue dalla mera fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica, come tale imponibile, sulla base del grado di responsabilità che il prestatore medesimo assume nei confronti delle banche; occorre verificare, in particolare, se la predetta responsabilità è limitata agli aspetti tecnici oppure se si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni;
5) in virtù di quanto sopra, i servizi consistenti nel porre a disposizione delle banche o di altri utenti informazioni finanziarie non costituiscono operazioni esenti, in quanto non contemplati dal citato articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 della Sesta Direttiva.
La sentenza 5 giugno 1997 è stata più volte richiamata dall'amministrazione finanziaria che, in diversi documenti di prassi (cfr. Ris. 205/E del 10 dicembre 2001; Ris. 120/E del 28 maggio 2003; Ris. 175/E del 28 aprile 2008; Ris. 466/E del 3 dicembre 2008), ne ha ripreso i principi interpretativi, chiarendo, ai fini della normativa nazionale, l'ambito di applicazione dell'esenzione con riferimento a diverse prestazioni relative ad operazioni finanziarie.
A tal fine, anche alla luce dei servizi menzionati dall'istante in relazione ai quali vengono richiesti chiarimenti, si ricorda che:
- ai fini fiscali, assume rilievo determinante la distinzione tra i casi in cui il prestatore di servizi mette semplicemente a disposizione del cliente le proprie risorse (ad esempio le proprie apparecchiature), affinché il cliente/banca esegua le operazioni, rispetto ai casi in cui il prestatore interviene nelle procedure di esecuzione delle operazioni bancarie e le effettua direttamente, modificando, in tal modo, le situazioni giuridiche ed economiche del cliente finale e garantendo la corretta esecuzione; mentre le prime operazioni scontano l'IVA in maniera ordinaria, le seconde sono riconducibili al campo di applicazione dell'esenzione;
- in linea di principio, costituiscono operazioni imponibili le prestazioni di servizi che non generano esposizioni finanziarie a debito o a credito per il cliente, come ad esempio le attività di raccolta, catalogazione e veicolazione delle informazioni inerenti i rapporti contrattualizzati dai clienti finali con la banca, i servizi di gestione anagrafica ovvero la mera messa a disposizione dell'interfaccia informatica; viceversa, sono riconducibili al campo di applicazione dell'esenzione le operazioni, come ad esempio i servizi di pagamento, oggetto peraltro della pronuncia della Corte di Giustizia, idonei ad incidere nella sfera giuridica del destinatario;
- elemento significativo, al fine di distinguere le due tipologie di operazioni sopra indicate, è il grado di responsabilità che il prestatore assume sulla base degli specifici accordi contrattuali conclusi col cliente; l'esenzione può trovare applicazione quando il prestatore risponde della corretta "esecuzione" dei servizi finanziari, mentre non si applica se la responsabilità è limitata agli aspetti tecnici, concernendo, in definitiva, soltanto il corretto "funzionamento" del servizio;
- da ultimo, si ricorda che talune prestazioni di servizi possono considerarsi operazioni "accessorie" ad operazioni principali esenti soggette, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al medesimo trattamento fiscale previsto per l'operazione principale; affinché sussista il nesso di accessorietà occorre, tuttavia, che l'operazione accessoria si svolga tra le stesse parti dell'operazione principale e sia posta in essere dal cedente o prestatore ovvero da terzi ma per suo conto ed a sue spese, sempre che la prestazione accessoria costituisca "il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale". Non possono, invece, considerarsi accessorie le operazioni che si svolgono tra soggetti diversi ovvero le operazioni che perseguono una finalità autonoma e diversa da quella che connota l'operazione principale, pur se propedeutica o collegata a quest'ultima.
Ciò premesso, il regime fiscale applicabile ai servizi indicati nell'istanza dovrà essere individuato dal contribuente alla luce dei principi sopra indicati; in particolare, l'istante dovrà differenziare le singole prestazioni, sulla base del loro contenuto specifico e delle loro finalità.
Da ultimo, giova evidenziare, sotto il profilo della responsabilità, che, come evidenziato anche dalla Direzione regionale, una clausola generica, quale quella contenuta nell'articolo ... dell'allegato contratto, sembra configurare, in capo ad ALFA, una responsabilità limitata, non perfettamente compatibile con "l'elevato grado di responsabilità" richiamato dalla sentenza della Corte di Giustizia e ravvisato in alcune fattispecie precedentemente analizzate dall'amministrazione; a mero titolo di esempio, manca nel contratto un riferimento puntuale al diritto di un soggetto di "essere manlevato o tenuto indenne da danni e ragionevoli costi di difesa derivanti da azioni intentate o minacciate da terzi che siano originate da inadempimenti o illeciti della parte manlevata", valorizzato nei precedenti di prassi (Cfr., da ultimo, Ris. 466/E del 2008 citata).
Resta inteso che, al fine di definire esattamente la responsabilità di ALFA, occorre verificare in maniera puntuale non solo le previsioni del contratto, ma ogni altro elemento utile, come ad esempio le clausole contenute nelle polizze assicurative stipulate dall'istante, onde verificare se il grado di responsabilità concerne solo "il funzionamento del servizio reso" ovvero l'esecuzione di tutta la prestazione.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.