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Risoluzione Agenzia Entrate n. 14 del 03.03.2010
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Consulenza giuridica - Obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione - articolo 15, comma 2 della legge 21 dicembre 2000, n. 342
Risoluzione Agenzia Entrate n. 14 del 03.03.2010Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15, comma 2 della legge 21 dicembre 2000, n. 342, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Consiglio nazionale ... chiede di sapere se, ai fini della rivalutazione dei beni d'impresa di cui all'articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sia necessario procedere alla bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione di cui all'articolo 15 della legge del 21 novembre 2000 n. 342.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L'istante ritiene che la bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, originariamente prevista dall'articolo 15 della legge n. 342 del 2000, "non può ritenersi compatibile in un rinnovato contesto normativo in cui la bollatura e vidimazione non sono previste neppure per scritture contabili fondamentali, quali il libro giornale e il libro degli inventari".PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La rivalutazione dei beni immobili d'impresa è stata riproposta, tra l'altro, dall'articolo 2, della legge n. 350 del 2003 che rinvia alle disposizioni della precedente legge di rivalutazione n. 342 del 2000.
Con particolare riferimento alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità semplificata, l'articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che "la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta".
Occorre evidenziare, al riguardo, che la norma in esame prevede ai fini fiscali, esclusivamente per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata, l'onere di indicare la rivalutazione in un apposito prospetto bollato e vidimato. Ciò in coerenza con quanto previsto per gli stessi soggetti in contabilità ordinaria che, anteriormente alle modifiche introdotte dall'articolo 8 della legge del 18 ottobre 2001, n. 383, assolvevano il medesimo onere su libri contabili che ai fini fiscali dovevano essere bollati e vidimati.
In altri termini, l'onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione introdotto dal predetto articolo 15 trovava la sua ratio nell'ottica di assoggettare i soggetti in contabilità semplificata al medesimo trattamento, in termini di bollatura e vidimazione, previsto per i contribuenti in contabilità ordinaria.
Con la soppressione dell'obbligo fiscale della bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, stabilita dal predetto articolo 8 della legge n. 383 del 2001, si ritiene che l'onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, previsto dall'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 per i soggetti in contabilità semplificata, non sia più compatibile con il vigente sistema normativo.
In altri termini, coerentemente con quanto previsto per i soggetti in contabilità ordinaria che evidenziano la rivalutazione sul libro inventari privo di bollatura e vidimazione, si ritiene che anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione.
Devono intendersi superate, al riguardo, le considerazioni formulate nei precedenti documenti di prassi.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.