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Risoluzione Agenzia Entrate n. 18 del 09.03.2010
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Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 15, comma 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102
Risoluzione Agenzia Entrate n. 18 del 09.03.2010L'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che "Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate".
A tal fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010 sono state definite le modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte e gli adempimenti del sostituto d'imposta, terzo erogatore, del creditore pignoratizio e del debitore.
Per consentire il versamento della ritenuta sopra citata, tramite modello F24, si istituisce il seguente codici tributo:
"1049" denominato " Ritenuta operata a titolo di acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - art. 21, c. 15, legge n. 449/97, come modificato dall'art. 15, c. 2, decreto legge n. 78/09.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con indicazione, nel campo "Rateazione/regione/prov/mese rif." e nel campo "Anno di riferimento", del mese e dell'anno cui la ritenuta si riferisce, nel formato "00MM" "AAAA".