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Risoluzione Agenzia Entrate n. 41 del 26.05.2010
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Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardato pagamento del canone di concessione e delle vincite non riscosse e rimborsi non richiesti entro i termini di regolamento di gioco, dai titolari di concessione per la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 41 del 26.05.2010L’articolo 38, ai commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito delle misure di contrasto del gioco illegale, individua le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su base ippica.
I titolari delle suddette concessioni sono tenuti al pagamento:
- del canone di concessione previsto dalle convenzioni approvate con decreti interdirettoriali che disciplinano l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38 , commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni;
- delle somme non riscosse e dei rimborsi non richiesti di cui all’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1 gennaio 2005, concernenti le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, sono acquisiti dall’Erario.
Al fine di consentire il versamento delle somme in parola, con le risoluzioni 3 agosto 2006, n. 97, e 26 luglio 2007, n. 189, emanate dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti rispettivamente i seguenti codici tributo:
- 5152 “ canone di concessione scommesse a quota fissa, giochi pubblici sportivi, giochi pubblici su base ippica”
- 5120 “vincite non riscosse e rimborsi non richiesti entro i termini del regolamento di gioco, delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse di cavalli”
In caso di ritardato versamento delle suddette somme, i titolari delle concessioni sono tenuti al versamento dei relativi interessi, come previsto dalle convenzioni per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al fine di consentire il versamento dei predetti interessi, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “ 5124” denominato “Interessi per ritardato pagamento del canone di concessione scommesse a quota fissa, giochi pubblici sportivi, giochi pubblici su base ippica;
- “ 5126” denominato “Interessi per ritardato versamento delle vincite non riscosse e rimborsi non richiesti entro i termini del regolamento di gioco, delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli”.
I suddetti codici tributo sono utilizzati esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, nella specifica sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento “F24 Accise”, reperibile in formato elettronico sui siti Internet www.aams.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it.
Di seguito si riportano le modalità di compilazione degli altri campi presenti nel predetto modello di versamento.
- campo “ente”, il carattere “M”;
- campo “codice identificativo”, il codice concessione;
- campo “anno”, l’anno per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”
Inoltre, il campo “mese” è valorizzato:
- per il codice tributo “5124” , con “1” o “2” , per indicare , rispettivamente, il primo o il secondo semestre per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”;
- per il codice tributo “5126” con l’indicazione del mese per cui si effettua il versamento, nel formato “MM”.