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Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 28.05.2010
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Richiesta di consulenza giuridica. Direttiva Risparmio. Rinnovo dei certificati rilasciati dall’Amministrazione finanziaria alle entità residuali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 28.05.2010QUESITO
ALFA ha presentato istanza di consulenza giuridica in merito ad alcune questioni inerenti la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (c.d. Direttiva Risparmio).
Più precisamente, è stato chiesto il parere della scrivente in merito alla procedura per il rinnovo dei certificati rilasciati dall’Amministrazione finanziaria alle entità residuali, a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, che consente alle stesse di esser trattate, ai fini della Direttiva sopra richiamata, come OICVM (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) armonizzati.
Come già descritto nelle circolari n. 55/E del 30 dicembre 2005 e n. 74/E del 27 dicembre 2007, la Direttiva Risparmio, entrata in vigore il 1° luglio 2005, ha istituito un sistema automatico di scambio di informazioni fra gli stati membri relative a determinati pagamenti di interessi eseguiti da operatori economici, denominati “agenti pagatori”, a favore di beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro.
La stessa Direttiva ha distinto l’ipotesi in cui il pagamento o l’attribuzione di interessi avvenga direttamente a favore della persona fisica da quella in cui il pagamento o l’attribuzione del pagamento sia a favore di cosiddette “entità residuali”. Per “entità residuali” si intendono quelle figure alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio di un beneficiario effettivo.
L’articolo 1, comma 4, del citato decreto prevede, infatti, che le entità residuali possono scegliere di essere trattate, ai soli fini della Direttiva, come un OICVM armonizzato mediante presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate che, in caso di accoglimento, rilascerà un certificato.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2005, sono state stabilite le modalità per il rilascio del suddetto certificato e per la sua revoca. In tale documento è stato altresì chiarito che, nel caso di accoglimento, l’Amministrazione finanziaria rilascia, entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, un certificato che produce effetti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio.
Al riguardo, nella circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005 e nella risoluzione del 30 marzo 2006, n. 45, l’Agenzia ha chiarito che, per le istanze presentate dalle entità residuali entro il 31 dicembre 2005, la validità del certificato si può far decorrere retroattivamente dal 1° luglio 2005, in luogo della data di rilascio dello stesso.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Tenuto conto dell’approssimarsi della scadenza del termine quinquennale di validità (30 giugno 2010) dei certificati in relazione alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2005, è stato chiesto alla scrivente di precisare che il rinnovo dei predetti certificati abbia effetto a decorrere dalla data di scadenza del precedente certificato. Inoltre, relativamente alle entità residuali di nuova istituzione, ALFA chiede che vengano indicati i termini di validità del certificato, ovvero l’eventuale decorrenza dello stesso a partire dalla data di avvio dell’entità.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Relativamente alle istanze di rinnovo dei certificati sopra descritti, al fine di garantire la continuità temporale per le entità residuali che chiedono l’applicazione del regime degli OICVM armonizzati, si conferma che il rinnovo degli stessi decorre dalla data di scadenza del precedente certificato, sempreché la relativa istanza di rinnovo sia stata presentata anteriormente alla scadenza del certificato stesso.
Per ciò che concerne, invece, le istanze presentate dalle entità di nuova istituzione, allo scopo di consentire ai predetti fondi di beneficiare dell’opzione fin dal momento del loro avvio, si precisa che la validità del primo certificato può decorrere retroattivamente dalla data di avvio dell’entità, in luogo della data di rilascio del certificato stesso.
A tale ultimo fine, si ricorda che l’Amministrazione finanziaria ha 120 giorni di tempo, dalla data di presentazione dell’istanza da parte del soggetto interessato, per rilasciare il predetto certificato.
Pertanto, al fine di evitare che la validità del certificato retroagisca per un periodo di tempo eccessivo dalla data del suo rilascio, è necessario che l’istanza da parte della nuova entità sia presentata entro un termine ragionevolmente ravvicinato alla data di avvio dell’entità stessa. A tal fine, si ritiene di poter considerare ragionevole il termine di 60 giorni.