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Risoluzione Agenzia Entrate n. 58 del 24.06.2010
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Art. 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Adempimenti contabili degli enti non commerciali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 58 del 24.06.2010Da più parti è stato chiesto alla scrivente di fornire chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 20, terzo comma, del DPR n. 600 del 1973, secondo cui gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, ai sensi dell’art. 109 bis del Tuir (ora art. 145), che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a euro 15.493,71, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a euro 25.822,84 negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
In particolare, le richieste di chiarimento concernono le modalità con le quali tali soggetti devono attualmente adempiere agli obblighi contabili, tenuto conto che l’art. 3, commi da 165 a 170, della legge n. 662 del 1996, è stato abrogato dall’art. 1, commi 116, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
In proposito si osserva che la norma abrogata prevedeva uno speciale regime contabile semplificato destinato alle persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo di minori dimensioni.
Gli enti non commerciali che presentano le caratteristiche previste dall’art. 20, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, non sono, quindi, per loro natura, tra i destinatari di tale regime, la cui applicazione è condizionata dalla presenza di presupposti soggettivi ed oggettivi che gli enti in parola non possono avere, né il legislatore, con il richiamo “…alle disposizioni di cui al comma 116 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, ha inteso estenderne gli effetti a tali soggetti. Il citato richiamo è, infatti, volto esclusivamente ad individuare le modalità con le quali gli enti non commerciali che determinano il reddito in misura forfetaria sono tenuti ad adempiere agli obblighi contabili.
Si ritiene, pertanto, che l’abrogazione del regime speciale previsto dall’art. 3, commi da 165 a 170, della legge n. 662 del 1996, a seguito dell’entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi, non produca effetti in ordine agli adempimenti contabili cui sono tenuti gli enti non commerciali di cui all’art. 20, primo comma, del DPR n. 600 del 1973.
Tali soggetti restano, quindi , obbligati:
- ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini Iva ovvero nell'apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni;
- ad annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'Iva l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando l'imposta detraibile nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato (circolare ministeriale n. 10/E del 17 gennaio 1997).
- a conservare, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 600 del 1973, la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.
Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.