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Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 22.10.2010
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Istituzione dei codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24-Accise, dell’imposta sulle assicurazioni, del contributo sui premi di assicurazione per RCA e del contributo al Fondo per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura e delle relative sanzioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 22.10.2010L’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, ha dettato disposizioni in materia di denuncia e versamento, da parte delle società assicurative, dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare.
L’articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ha disposto che sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore e natanti si applica un contributo per il rimborso delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale erogate, dalle Regioni o da altri enti, ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
L’articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha previsto l’applicazione di un contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, finalizzata ad alimentare il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, istituito presso il Ministero dell’Interno.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 maggio 2010, emanato di concerto con il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato approvato il nuovo modello di denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto su cui sono dovuti l’imposta ed i contributi descritti, da presentare a partire dall’anno 2010.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2010, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le modalità di versamento previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono state estese, ai sensi della lettera h-ter del comma 2 dello stesso articolo, ai pagamenti delle somme dovute a titolo di imposte e di contributi sui premi assicurativi, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, in materia di denuncia, liquidazione e termini.
Ciò premesso, al fine di consentire il versamento di tali somme tramite il modello di versamento F24-Accise, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- 3354 denominato “Imposta sulle assicurazioni – Erario – art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1, legge 29 ottobre 1961, n. 1216”;
- 3355 denominato “Imposta sulle assicurazioni – Erario - Acconto – art. 9, comma 1-bis, legge 29 ottobre 1961, n. 1216”;
- 3356 denominato “Imposta sulle assicurazioni RC auto – Province –art. 60 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”;
- 3357 denominato “Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – art. 11-bis L. 990/1969, art. 334, D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209”;
- 3358 denominato “Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia – Art. 52, commi 4 e 5, legge 448/2001”;
- 3359 denominato “Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento – art. 2, comma 110, legge 191/2009”;
- 3360 denominato “Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano – art. 2, comma 110, legge 191/2009”;
- 3361 denominato “Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota - art. 18, comma 1, legge 23 febbraio 1999, n. 44;
- 3362 denominato “Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216”.
In sede di compilazione del modello F24-Accise, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” indicando:
- nel campo “ente” il codice “A”.
- nel campo “mese” il mese a cui si riferisce il versamento, nel formato “MM”;
- nel campo “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Nei soli casi in cui il versamento è riferito al debito emergente dalla denuncia annuale, indicare convenzionalmente il mese di dicembre e l’anno di riferimento dei premi (ad esempio: per gli importi a debito emergenti nella denuncia annuale presentata nel 2011, indicare mese 12 e anno 2010).
Si precisa che il campo “codice identificativo” non va compilato.
Inoltre, esclusivamente per il codice tributo 3356, deve essere indicato, nel campo “prov.”, il codice della provincia di residenza dell’intestatario della carta di circolazione, nel formato “XX” (ad esempio: indicare RM per la provincia di Roma). I codici delle province sono contenuti nella tabella denominata “Tabella T2 sigle province”, reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .
Al fine di consentire alle imprese assicuratrici di adeguarsi alle nuove modalità, è previsto, fino al 31 gennaio 2011, un periodo transitorio in cui è possibile versare le somme descritte utilizzando indifferentemente il modello di versamento F23 o il modello F24 Accise. In caso di versamento mediante modello F23 devono essere utilizzate le codifiche attualmente esistenti, riepilogate nell’allegato 1, che sono pertanto soppresse con decorrenza 1° febbraio 2011.
ALLEGATO 1
CODICI TRIBUTO ATTUALMENTE UTILIZZATI NEL MODELLO F23 PER IL VERSAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SUI PREMI ASSICURATIVI
526T IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - ACCONTO
527T IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - ERARIO
528T IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI – AUMENTO ALIQUOTA ERARIO
529T IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI DERIVANTI DA RC AUTO - PROVINCE
530T CONTRIBUTO SUI PREMI DI ASSICURAZIONE PER RCA – VALLE D’AOSTA, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTO, BOLZANO – ART. 89 L. 388/2000 E ART. 52, COMMI 4 E 5, L. 448/2001
912T CONTRIBUTO SUI PREMI DI ASSICURAZIONE PER RCA - ART. 11 L. 990/1969
676T SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E CONTRATTI VITALIZI