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Risoluzione Agenzia Entrate n. 119 del 22.11.2010
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Interpello - articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF – Voucher di conciliazione - DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 119 del 22.11.2010QUESITO
La Provincia di … fa presente che, nell'ambito del POR - Programma operativo regionale della Regione Piemonte - FSE 2007/2013, in qualità di "organo intermedio", ha stipulato con la Regione Piemonte (in veste di "autorità di gestione") un accordo diretto a disciplinare i loro rapporti al fine di dare attuazione all'art. 12 del Regolamento CE 1828/2006 in materia di integrazione delle politiche del lavoro e della conciliazione nonché di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro delle donne.
Tale politica, finanziata in parte con fondi comunitari e in parte con fondi regionali e nazionali, individua come strumento cardine il c.d. "voucher di conciliazione" o "voucher di servizio" la cui gestione è stata attribuita, per quanto riguarda il proprio territorio, alla Provincia di … .
Il voucher rappresenta un titolo di spesa (contributo) assegnato dalla Provincia, a valere sulle risorse trasferite dalla Regione Piemonte, ad una persona fisica per acquisire un servizio di assistenza familiare (ad esempio, la cura di anziani e minori) che le permetta di conciliare i fabbisogni formativi e/o le esigenze lavorative con quelle familiari.
Il voucher deve indicare il destinatario e il servizio di cui si intende usufruire (es. cura del familiare), assicurandone quindi la non equivalenza e non fungibilità con il denaro, e il valore predefinito che può coprire totalmente o parzialmente il valore del servizio da acquistare.
I destinatari sono persone fisiche, prevalentemente donne, residenti o domiciliate nella provincia, che abbiano la responsabilità di cura nei confronti di familiari facenti parte del nucleo familiare (figli minori di sei anni, anziani, disabili, malati cronici o terminali) e che, partecipando ad interventi per l’occupazione definiti di concerto con i Centri per l’impiego, vengano avviate al lavoro.
Il titolo prevede due diverse modalità di utilizzo:
1) può essere assegnato direttamente alla persona che, producendo adeguata documentazione, potrà chiedere il rimborso delle spese sostenute per la acquisizione diretta di servizi alla persona (ad esempio: baby sitter, badante);
2) può essere utilizzato dalla persona per usufruire dei servizi di assistenza resi da strutture inserite in un apposito catalogo provinciale; in questo caso la spesa è liquidata direttamente alle struttura previa verifica dell’effettivo utilizzo del servizio da parte del beneficiario del voucher.
L’importo massimo rimborsabile è di 1.000 euro al mese, per un periodo non superiore ai dodici mesi precedenti l’inserimento o reinserimento lavorativo, prorogabile per un massimo di 12 mesi successivi all’inserimento stesso oppure per un periodo massimo di 12 mesi in caso di immediato inserimento lavorativo.
Il pagamento del voucher è subordinato al raggiungimento degli obiettivi, correlati all’inserimento/reinserimento lavorativo ma non a determinate situazioni reddituali né del percipiente né del nucleo familiare.
L’ente istante chiede se l’attribuzione del voucher abbia o meno natura reddituale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che i predetti titoli di spesa, sia se assegnati direttamente al beneficiario sia se corrisposti al fornitore per il pagamento del servizio usufruito dal beneficiario, non hanno natura retributiva né di compenso e, pertanto, non possono essere riconducibili ad alcuna delle categorie reddituali previste dall’art. 6, comma 1, del TUIR.
Conseguentemente, su dette somme non devono essere operate le ritenute fiscali di cui al DPR 600/1973.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La questione proposta riguarda la possibilità che le somme erogate dalla provincia, sia direttamente al destinatario quale rimborso della spesa sostenuta per acquisire i servizi di assistenza familiare sia al fornitore del servizio, non siano assoggettabili a tassazione in quanto prive di una qualifica reddituale.
Ai sensi dell’art. 1 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) sono soggetti a tassazione i redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nel successivo art. 6. Tale ultima disposizione indica le seguenti categorie: “redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e da redditi diversi”. Costituiscono, inoltre, reddito i proventi percepiti in sostituzione di detti redditi nonché le indennità percepite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi.
Pertanto, perché una somma assuma natura reddituale è necessario che sia riconducibile ad una delle tipologie di reddito indicate.
In relazione al quesito in esame si osserva che, da quanto descritto dall’istante, la Regione Piemonte, nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR), prevede l’attribuzione tramite le Province di voucher di conciliazione o di servizio, finanziati in parte dal Fondo Sociale Europeo (FSE 2007-2013) e in parte con fondi regionali e nazionali, al fine di consentire l’effettiva partecipazione delle persone che abbiano responsabilità verso familiari (prevalentemente donne) al mondo del lavoro.
Detti voucher rappresentano strumenti di conciliazione tra vita privata e lavorativa in quanto, risolvendo problemi oggettivi legati all’attività di cura familiare, consentono a determinati soggetti (in particolare, donne) l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.
In particolare, il voucher è un bonus spendibile per l’acquisto diretto di servizi alla persona (in tal caso il voucher consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate), oppure per usufruire di detti servizi presso strutture inserite in un catalogo provinciale (nel qual caso la spesa è liquidata all’erogatore del servizio).
Il pagamento del voucher è subordinato al raggiungimento di obiettivi formativi tesi a migliorare l’occupabilità, ad esempio attraverso la frequenza di corsi di formazione professionale, la partecipazione ad azioni di rinforzo delle competenze individuali, l’effettuazione di tirocini, l’avvenuto o futuro avviamento al lavoro. L'obiettivo è il mantenimento del posto del lavoro per la durata del contratto o il mantenimento del posto di lavoro per la durata del voucher. In caso di esito negativo riguardo al raggiungimento dei citati obiettivi il pagamento del servizio fruito resta a carico del richiedente.
Dalle descritte modalità di attribuzione e di utilizzo del voucher si deve ritenere che il contributo che il destinatario riceve per usufruire del servizio alla persona è altra cosa rispetto al progetto formativo o lavorativo che deve intraprendere, il quale, in astratto, ben potrebbe essere avviato senza il contributo connesso alla fruizione di uno specifico servizio. Il servizio, infatti, è reso da un soggetto estraneo al rapporto formativo e di lavoro.
Il perseguimento degli obiettivi lavorativi o formativi rappresenta, pertanto, una condizione e non il titolo per il pagamento del voucher, che si riferisce alla concreta fruizione di uno specifico servizio alla persona per un importo predeterminato, a prescindere dalla quantità, qualità e valore della prestazione lavorativa o formativa.
Le somme rimborsate al fruitore del servizio non costituiscono, per tale soggetto, la qualifica di compensi per l’attività formativa o di avviamento al lavoro né sono riconducibili alle ipotesi reddituali previste dall’art. 6 del TUIR, conseguentemente non vanno assoggettate, ai fini IRPEF, alle ritenute di cui al DPR 600 del 1973.
Diversamente, si ritiene che dette somme assumono qualifica reddituale, in quanto compensi per l'attività resa, se liquidate al soggetto che eroga il servizio. In tale ipotesi devono essere assoggettate a tassazione, quali redditi di lavoro autonomo o d’impresa, a seconda dell’attività esercitata dal soggetto cui dette somme vengono liquidate.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.