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Circolare INPS n. 84 del 26.04.2000
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Determinazione del reddito di lavoro dipendente: indennità sostitutiva di mensa, prestiti e oneri di utilità sociale
Circolare INPS n. 84 del 26.04.2000SOMMARIO: Imponibilità ai fini previdenziali:
- dell’indennità di mensa corrisposta al personale di strutture operative in determinate condizioni;
- delle somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per asili nido, colonie climatiche, borse di studio in favore di dipendenti e familiari;
- dei prestiti concessi ai dipendenti.INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA (48, comma 2, lett. c), del Tuir).
Si fa seguito alla circolare n. 104 del 14/5/1998, per comunicare che il Ministero delle finanze, con la risoluzione n. 41/E del 30/3/2000 (allegato n. 1), ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della norma contenuta nell’art. 4 del decreto legislativo 23/3/1998, n. 56, indicando i criteri di carattere generale per individuare le "unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione".
La risoluzione stabilisce che l’esclusione della indennità sostitutiva di mensa dal reddito imponibile dell'importo fino a L. 10.240 opera per i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni:
- orario di lavoro che comprenda la "pausa pranzo";
- lavoro stabile presso una unità produttiva;
- unità produttiva che non consenta di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, ad un luogo di ristorazione.
L’esclusione ha decorrenza dal 1/1/1998.OPERE E SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE.
A decorrere dal 1/1/2000, l'art. 13, c. 1, n. 1), del decreto legislativo 23/12/1999, n. 505 (allegato 2), recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9/7/1997, n. 461, 18/12/1997, n. 466 e n. 467, e 2/9/1997, n. 314, ha, con una apposita modifica, eliminato la previsione generale di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme erogate per le finalità dell’art. 65 Tuir, con esclusione di quelle di assistenza sociale e sanitaria, mantenendo la previsione di non concorrenza soltanto per le somme destinate a borse di studio, asili nido e colonie climatiche.
La nuova lett. f) riproduce sostanzialmente la lett. e) dell’art 48 nel testo vigente prima della sostituzione operata con il D.Lgs. n. 314/1997, concernente l’utilizzo delle opere e dei servizi messi a disposizione dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti e dei familiari per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, culto assistenza sociale e sanitaria.
Ciò significa il ripristino dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente per l’utilizzo delle opere e servizi per finalità di assistenza sociale e sanitaria.
La successiva lett. f-bis) mantiene la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente soltanto delle somme erogate per borse di studio, asili nido e colonie climatiche a favore dei familiari dei dipendenti.
Va ribadito che le somme o l'utilizzo dei servizi in questione non rientrano nel reddito di lavoro dipendente se sono rivolte alla generalità o a categorie di dipendenti. Altrimenti costituiscono fringe benefit per gli utilizzatori e concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In materia vedi anche la circolare del Ministero delle Finanze n. 247/E del 29/12/1999 (allegato 3).PRESTITI AI DIPENDENTI.
Come è noto, sui prestiti concessi direttamente o che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi (art. 48, c. 4, lett. b) del Tuir), si assume quale reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al TUS (dal 1/1/1999 TUR) alla data di stipula e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
La novità, introdotta dall'art. 13, c. 4, n. 4, del decreto legislativo 23/12/1999, n. 505, comporta, a decorrere dal 1/1/2000, che, ai fini della determinazione dell'imponibile per il compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti, sia assunto quale parametro di riferimento, il TUR al 31 dicembre di ogni anno.
Il criterio indicato dalla disposizione fiscale si applica agli effetti contributivi alle rate di mutuo maturate per i periodi successivi al 31/12/1999.
Restano ferme le eccezioni contemplate dalla norma.Allegato 1
Ministero delle Finanze - RISOLUZIONE N. 41 del 30/3/2000Allegato 2
Decreto Legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 – (vedere art. 13) -Allegato 3
Ministero delle Finanze, circolare n. 247/E del 29/12/1999 - STRALCIO -
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1.13 Decreti correttivi in materia di redditi di lavoro dipendente
Si fa presente che con il decreto correttivo dei decreti legislativi n. 461, n. 467, n. 466 e n. 314, sono state introdotte, tra le altre, disposizioni modificative della disciplina del reddito di lavoro dipendente. Tra queste si segnala:
la modifica alla lettera f) dell’articolo 48, comma 2, del Tuir, con la quale è stata mantenuta l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente soltanto per le somme destinate a borse di studio, asili nido e colonie climatiche. La nuova disposizione entra in vigore dal 1 gennaio 2000;
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