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Circolare INPS n. 95 del 16.05.2000
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Istituto contrattuale della banca ore. Chiarimenti
Circolare INPS n. 95 del 16.05.2000SOMMARIO: Compatibilità dell’istituto della banca ore con il contratto a tempo determinato. Criteri per la determinazione della fascia per il versamento della contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 2, c. 18 della legge 28/12/1995, n. 549.
Si fa seguito alla circolare n. 39 del 17 febbraio 2000, per fornire chiarimenti in ordine:
- alla compatibilità dell’istituto della banca ore con il contratto a tempo determinato;
-ai criteri per la determinazione della fascia per il versamento della contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 2, c. 18 della legge 28/12/1995, n. 549.Flessibilità, contratto a termine e banca ore.
Per "orario flessibile" si intendono quelle forme di organizzazione del tempo di lavoro caratterizzate dalla possibilità di variare la distribuzione dell’orario nell’arco della giornata, della settimana, del mese o dell’anno.
La legge 24/6/1997, n. 196 (art. 13) demanda alla contrattazione collettiva nazionale, la facoltà di modulare la soglia delle 40 ore settimanali come durata media riferita ad un arco temporale che può protrarsi sino a dodici mesi.
L'istituto della "banca ore" si affianca al "lavoro in flessibilità" e consente di smonetizzare il lavoro straordinario, permettendo al lavoratore di cumulare un monte ore di permessi dal quale attingere per fruire, secondo le previsioni contrattuali, di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua scelta.
L’incompatibilità dell’istituto della banca ore con il contratto a tempo determinato non è, pertanto, assoluta.
Posto che scopo della "banca ore" individuale è quello di gestire la flessibilità individuale dell'orario di lavoro e di monetizzare le ore effettuate oltre l'orario normale solo in via residuale, l’inserimento del lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato nell’istituto della "banca ore" non è precluso qualora l’impianto contrattualistico, sia tale da consentirne l’inserimento.Determinazione della fascia per il versamento della contribuzione aggiuntiva,
Nelle ipotesi di "monetizzazione" delle ore accantonate, i datori di lavoro devono adottare il "criterio di cassa" ai fini dell’imposizione contributiva e della determinazione della fascia per il versamento del contributo aggiuntivo ex art. 2, c. 19 della legge n. 549/1995.
Nell’intento di facilitare l’operato delle imprese industriali, nella circolare n. 39 del 17 febbraio 2000, è stato indicato un criterio convenzionale di imputazione alle fasce contributive (5%, 10%, 15%) settimanali del mese in cui si effettua la "monetizzazione".
I datori di lavoro potranno, in alternativa, tenere conto dell’effettiva collocazione temporale della prestazione, adottando, comunque, sistemi che consentano l’esatta e corretta identificazione delle ore prestate e delle ore utilizzate, con esclusione del ricorso a sole dichiarazioni di parte.