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Circolare INPS n. 106 del 02.06.2000
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Decreto legislativo n. 81/2000 – Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili. Istruzioni applicative. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 106 del 02.06.2000SOMMARIO: Istruzioni applicative delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2000 che ha modificato la disciplina dei lavori socialmente utili. Istruzioni operative e chiarimenti. Trasmissione nota del 21.4.2000 con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito i primi indirizzi interpretativi. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
1. PREMESSA
Il 22 aprile u.s. è entrato in vigore il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile, con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega di cui all’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, apportando rilevanti integrazioni e modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468/1997.
Con messaggio n. 392 del 17.4.2000 (allegato 1) sono state trasmesse alle Sedi le prime e più urgenti indicazioni in ordine alle predette modifiche, con particolare riguardo a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 del decreto in parola circa l’utilizzazione degli interessati nelle attività socialmente utili a partire dal 1° maggio u.s., nonché a quanto stabilito dal successivo articolo 10 in merito alla riapertura dei termini di presentazione della domanda di pensione per quei lavoratori socialmente utili che, pur essendo in possesso alla data del 31.12.1999 di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al pensionamento anticipato, non hanno presentato la domanda stessa entro tale data.
Con nota n. 187/SDGI/2000 del 21.4.2000 (allegato 2) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in attuazione dei propri compiti di indirizzo e coordinamento, ha fornito i primi indirizzi interpretativi riguardo al decreto legislativo in oggetto, con riferimento ai quali si forniscono – alla luce anche degli ulteriori chiarimenti pervenuti dal predetto Ministero – le istruzioni e le precisazioni necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni del decreto stesso, facendo peraltro riserva di fornire successive istruzioni in merito alle disposizioni riguardanti gli incentivi e le misure volte alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori socialmente utili, argomenti per i quali verrà emanata una specifica nota di indirizzo ministeriale.2. ENTI UTILIZZATORI – RELATIVE COMUNICAZIONI ALL’INPS
Per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 3, dello stesso, molte disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 468/1997 sono state abrogate. Tra le altre, hanno cessato di avere efficacia quelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto 468 relative alla tipologia dei progetti di LSU/LPU.
Poiché l’articolo 8, comma 3, del nuovo decreto legislativo stabilisce che le risorse del Fondo per l’occupazione disponibili, qualora impegnate per attività socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento dell’assegno LSU dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e del 50 per cento dell’assegno dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001, con effetto dal 1° maggio c.a. l’assegno stesso – ora denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili (articolo 4, comma 1) – può essere corrisposto agli aventi titolo soltanto alle condizioni previste dagli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo in oggetto. Dalla predetta data del 1° maggio, pertanto, l’assegno non è più erogabile con riferimento ai progetti precedentemente approvati, indipendentemente dal fatto che fossero o meno in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, oltre ad essere definitivamente cessati i progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità già prorogati dalle Commissioni regionali fino al 31.12.1999 ai sensi della legge n. 144/1999 e ulteriormente prorogati fino al 30 aprile 2000 ai sensi del decreto legge n. 390/1999, sono quindi da considerarsi di fatto cessati alla data del 30 aprile anche quei progetti in corso a tale data e la cui scadenza era prevista successivamente alla stessa, indipendentemente da quando siano stati approvati dalle predette Commissioni regionali.
In sostanza, tutti gli Enti che alla data del 31.12.1999 abbiano avuto in corso le attività progettuali di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/1997 con oneri a carico del Fondo per l’occupazione, per poter continuare ad utilizzare in attività socialmente utili nel semestre 1.5.2000/31.10.2000 i soggetti aventi i prescritti requisiti (articolo 2) dovranno necessariamente adottare l’apposita delibera prevista dall’articolo 5 del decreto in parola, indicando anche i prevedibili sbocchi occupazionali. Per l’eventuale rinnovo delle attività dall’1.11.2000 al 30.4.2001 gli stessi Enti dovranno in seguito adottare una nuova delibera, nel qual caso il 50 per cento dell’assegno spettante per l’attività che verrà prestata sarà corrisposto dall’INPS e il restante 50 per cento direttamente dall’Ente utilizzatore.
Non si tratta dunque di "prorogare" i precedenti progetti (che, come si è detto, sono da intendersi tutti definitivamente cessati), ma di deliberare in merito alle attività da svolgere dal 1° maggio 2000 in poi, attività che possono essere quelle stesse previste dai cessati progetti di LSU/LPU oppure quelle altre ora consentite dal decreto in esame (articolo 3).
Per la prosecuzione delle attività e per il pagamento dell’assegno agli interessati è fondamentale che l’Ente utilizzatore, in sede di adozione della delibera di cui sopra, indichi i nominativi dei lavoratori che svolgeranno la propria prestazione in attività socialmente utili.
Infatti, d’ora in avanti i lavoratori interessati non dovranno più presentare all’Istituto una specifica domanda per ottenere il pagamento dell’assegno spettante, ma sarà sufficiente e, nello stesso tempo, indispensabile che l’Ente trasmetta alla Sede INPS territorialmente competente copia della delibera adottata comprendente l’elenco nominativo dei lavoratori stessi.
L’Ente utilizzatore dovrà tempestivamente comunicare alla stessa Sede, alla fine di ciascun mese, eventuali assenze che non diano titolo alla corresponsione dell’assegno in parola, nonché gli eventuali periodi di interruzione delle attività.
Le Sedi potranno provvedere al pagamento dell’assegno unicamente nei confronti dei lavoratori i cui nominativi risulteranno inclusi nell’elenco comunicato dall’Ente utilizzatore, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti come più avanti precisati. In caso di pagamento nei confronti di soggetti che ne risultino sprovvisti le somme indebitamente riscosse dovranno essere integralmente recuperate.3. LAVORATORI UTILIZZABILI – PAGAMENTO DELL’ASSEGNO ASU
La corretta individuazione dei lavoratori aventi titolo a proseguire nelle attività socialmente utili è a cura diretta dell’Ente utilizzatore, il quale potrà consentire lo svolgimento delle prestazioni nelle attività stesse soltanto a quei soggetti che si trovino in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 del decreto 81/2000. Il possesso di tali requisiti deve essere autocertificato dal singolo interessato mediante la dichiarazione di responsabilità di cui al comma 3 dello stesso articolo.
La predetta dichiarazione di responsabilità, infatti, deve essere prodotta dal lavoratore direttamente all’Ente utilizzatore ai fini dell’inclusione del proprio nominativo nell’elenco che formerà oggetto di delibera e non deve essere consegnata all’INPS, ancorché le Sedi dell’Istituto abbiano provveduto ad inviare il modello appositamente predisposto a cura del Ministero del Lavoro a tutti coloro cui è stato pagato l’assegno LSU relativamente allo scorso mese di aprile.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 4, del decreto in esame, ai lavoratori che avranno consegnato ai rispettivi Enti utilizzatori la prescritta dichiarazione di responsabilità e i cui nominativi saranno stati comunicati alle Sedi INPS dagli Enti stessi verrà corrisposto il 50 per cento dell’assegno mensile di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili (ASU). Il restante 50 per cento potrà essere corrisposto soltanto dopo la comunicazione all’Istituto da parte dell’Ente della relativa delibera con l’elenco completo dei lavoratori interessati.
In proposito, si fa presente che il Ministero del Lavoro ha comunicato che nel caso in cui la prosecuzione delle attività socialmente utili in capo agli Enti utilizzatori richieda la stipula di apposita Convenzione con soggetti promotori di ex progetti interregionali, l’adozione dell’atto convenzionale "può ritenersi equivalente alle delibere di cui all’articolo 5, comma 1, del citato decreto e che, pertanto, lo stesso dovrà essere notificato a tutti i soggetti interessati dalla procedura stabilita dall’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 81/2000". Ai fini del pagamento del 100 per cento dell’assegno, quindi, è sufficiente che alle Sedi INPS pervenga copia della Convenzione corredata dell’elenco dei lavoratori interessati.
Peraltro, la ritardata pubblicazione del decreto legislativo n. 81/2000, che ha reso più difficoltoso il rispetto dei tempi previsti per l’adozione delle delibere in questione, ha indotto il Ministero del Lavoro a chiedere all’Istituto lo slittamento di un mese nell’applicazione della nuova disciplina per il pagamento dell’assegno ASU.
Pertanto, la relativa procedura automatizzata consente, ancora per un mese, di mettere in pagamento l’assegno al 100 per cento nei confronti di tutti coloro cui sia stata corrisposta la mensilità relativa allo scorso mese di aprile a carico del Fondo per l’occupazione. Gli importi che risultassero eventualmente non spettanti dovranno comunque essere integralmente recuperati. La predetta procedura automatizzata verrà opportunamente aggiornata per consentire il pagamento dell’assegno secondo le nuove disposizioni.
Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti che gli Enti possono ancora utilizzare dall’1.5.2000 in prestazioni ASU con oneri a carico del Fondo per l’occupazione, si precisa che, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2000 e secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, possono essere utilizzati soltanto i lavoratori che siano stati impegnati in progetti di LSU/LPU alla data del 31.12.1999 e che siano destinatari della disciplina transitoria di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 468/1997, del decreto interministeriale 21 maggio 1998 e della legge n. 144/1999, ossia quelli che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di attività in progetti di LSU/LPU:
- entro il 31.12.1997 oppure, se già effettivamente impegnati in un progetto a tale data, nel corso dell’anno 1998 mediante il completamento del progetto stesso;
- interamente nell’arco temporale 1.1.1998/31.12.1999, cioè senza ricorrere al cumulo con eventuali altri periodi di impegno svolti prima dell’1.1.1998.
L’articolo 2 del decreto in oggetto esclude peraltro l’utilizzo, con oneri a carico del Fondo per l’occupazione, di quei soggetti che pur trovandosi nelle predette condizioni:
- abbiano maturato alla data del 31.12.1999 i requisiti previsti per il pensionamento anticipato LSU ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 468/1997 e del decreto interministeriale 21 maggio 1998;
- abbiano già conseguito la ricollocazione lavorativa ai sensi del predetto decreto interministeriale;
- siano destinatari di mobilità lunga o di trattamento speciale edile lungo;
- siano stati dichiarati decaduti dal trattamento previdenziale e cancellati dalle liste di mobilità per aver rifiutato l’avviamento ad attività LSU;
- siano stati utilizzati, ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto n. 468/1997, in prestazioni di attività socialmente utili di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, del decreto stesso, cioè al di fuori di progetti LSU/LPU approvati dalle Commissioni Regionali per l’Impiego;
- siano stati impegnati in progetti finanziati con risorse messe a disposizione dagli stessi Enti promotori o gestori (Regioni, Province, Comuni, ecc.) ai fini del pagamento dell’assegno LSU.4. CONVENZIONI INPS/REGIONI
L’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 81/2000, nel confermare le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili in quanto compatibili con quelle del decreto stesso, ha tra l’altro espressamente abrogato l’articolo 11 del decreto 468/1997 che, ai commi 4 e 6, prevedeva il pagamento dell’assegno LSU da parte dell’INPS per i progetti che venivano approvati dalle Commissioni Regionali per l’Impiego con oneri a carico di Enti locali promotori o gestori dei progetti stessi, previo versamento anticipato all’Istituto dei relativi oneri.
In conseguenza dell’abrogazione della predetta norma e sulla base di quanto attualmente stabilito dalla disciplina contenuta nel decreto legislativo 81/2000, l’INPS è tenuto ad erogare l’assegno previsto per lo svolgimento di attività socialmente utili soltanto se a carico del Fondo per l’occupazione e con l’osservanza delle modalità e delle condizioni sopra illustrate.
Peraltro, poiché per effetto del decentramento istituzionale in materia di mercato e di politiche del lavoro attuato con il decreto legislativo n. 469/1997 la competenza in materia di lavori socialmente utili è stata attribuita alle Regioni, nel caso in cui una di queste intenda attribuire all’Istituto il compito di provvedere al pagamento nei confronti degli interessati di eventuali "indennità" previste dalla legislazione regionale per lo svolgimento di tali lavori, sarà indispensabile pervenire alla stipula di apposite convenzioni tra l’INPS e le Regioni interessate.5. RIAPERTURA DEI TERMINI PER IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO LSU
L’articolo 10 del decreto in oggetto ha stabilito, al comma 1, la riapertura dei termini di presentazione della domanda di pensionamento anticipato LSU e di ammissione ai versamenti volontari per coloro che, pur essendo in possesso alla data del 31.12.1999 dei prescritti requisiti minimi di contribuzione e di età (v. punti 1.3, 1.3.1 e 1.3.2 della circolare ministeriale n. 100/98, trasmessa in allegato alla circolare dell’Istituto n. 181 del 6 agosto 1998), non hanno presentato la domanda stessa entro il 31 dicembre scorso.
Poiché il nuovo termine è stato fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda è il 21 giugno 2000, fermo restando che tutti i requisiti previsti per l’ammissione al pensionamento in parola devono essere stati maturati entro la data del 31.12.1999.
In proposito, si ricorda che i lavoratori ammissibili al pensionamento anticipato sono soltanto quelli che sono stati effettivamente impegnati in progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità approvati dalle Commissioni Regionali per l’Impiego ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996, nonché ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 468/1997 e secondo la tipologia di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1, comma 2, del decreto stesso. Detto impegno deve essere stato svolto per almeno dodici mesi nei seguenti tempi:
- entro il 31.12.1997 oppure, se già effettivamente impegnati in un progetto a tale data, nel corso dell’anno 1998 mediante il completamento del progetto stesso;
- interamente nel periodo 1.1.1998/31.12.1999, cioè senza ricorrere al cumulo con eventuali altri periodi di impegno svolti prima dell’1.1.1998.
Non possono pertanto essere ammessi a detto pensionamento quei lavoratori che, in qualità di titolari di trattamenti previdenziali, sono stati utilizzati in opere o servizi di pubblica utilità secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, della legge n. 223/1991, ovvero nelle prestazioni di attività socialmente utili di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, del decreto 468/1997 secondo quanto previsto dall’articolo 7 dello stesso decreto.
Ai fini dell’accertamento del requisito in parola non è sufficiente, ad esempio, una generica dichiarazione dell’Ente utilizzatore circa lo svolgimento da parte dell’interessato di dodici mesi di impegno in lavori socialmente utili, ma deve essere invece esattamente indicato il progetto o i progetti approvati dalle Commissioni Regionali per l’Impiego con i relativi periodi di effettivo impegno.
Come già detto, e secondo quanto stabilito dal decreto 81/2000, con effetto dal 1° maggio c.a. i lavoratori che al 31.12.1999 hanno maturato i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato non hanno più titolo alla corresponsione dell’assegno previsto per l’impegno in attività socialmente utili. Ciò anche nel caso in cui non abbiano presentato la domanda di pensionamento o non la presentino entro il prossimo 21 giugno. Pertanto, l’eventuale ulteriore percezione del predetto assegno dovrà necessariamente dar luogo ai conseguenti recuperi.
L’articolo 10 del decreto in parola ha inoltre stabilito che nei casi in cui il trattamento pensionistico anticipato calcolato sulla base della contribuzione versata all’atto della relativa domanda risulti di importo inferiore all’assegno per attività socialmente utili, agli interessati venga comunque garantito un importo pensionistico pari a quello dell’assegno spettante alla data della domanda stessa. Tale integrazione è posta a carico del Fondo per l’occupazione.
In proposito si fa presente che il Ministero del Lavoro, per assicurare la necessaria parità di trattamento a tutti gli interessati indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensionamento anticipato, ha precisato che l’importo da prendere a riferimento è quello vigente per il corrente anno e cioè lire 860.710.
Per quanto riguarda le pensioni anticipate già liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000 (22 aprile 2000) e il cui importo risulti inferiore a quello dell’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, si precisa che l’importo pensionistico stesso dovrà essere adeguato, con decorrenza 1.5.2000, a lire 860.710.
Per i soggetti che erano in possesso dei requisiti minimi, di contribuzione e di età, richiesti per l’ammissione al pensionamento anticipato e del requisito dei dodici mesi di effettivo impegno nei progetti LSU/LPU e che hanno presentato o presenteranno la domanda di prepensionamento successivamente al 31 dicembre 1999 ed entro il 21 giugno 2000, il predetto trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Il termine ultimo di decorrenza sarà quindi il 1° luglio 2000.
Per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra che allo stato usufruiscono, ad esempio, del trattamento di integrazione salariale, il termine utile di cessazione del rapporto di lavoro sarà il 30 giugno 2000.
Si precisa, da ultimo, che le domande di pensionamento anticipato presentate da lavoratori autonomi che dopo aver cessato l’attività lavorativa abbiano svolto per almeno dodici mesi l’impegno in progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità approvati dalle Commissioni Regionali per l’Impiego di cui si è fatto cenno sopra, sono suscettibili di accoglimento. Per i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria ed al pensionamento anticipato si richiama il punto 1.3.2 della circolare ministeriale n. 100/98 allegata alla circolare INPS n. 181 del 6 agosto 1998.6. ISTRUZIONI CONTABILI
Per effetto delle innovazioni introdotte, nella disciplina dei lavori socialmente utili, dal citato decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che, come in precedenza specificato, definisce tali lavori come "attività socialmente utili" e pone gli oneri per il finanziamento delle stesse a carico del Fondo per l'occupazione, si è determinata la necessità di rilevare contabilmente le relative prestazioni, costituite dall'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e dai connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, che verranno corrisposte, a favore dei soggetti interessati, a partire dal mese di maggio del corrente anno.
A tal fine sono stati istituiti i conti:
GAU 30/26 - per l'imputazione dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili;
GAT 30/26 – per l'imputazione degli assegni per il nucleo familiare connessi con l'assegno di utilizzo suddetto.
In contropartita dei predetti conti verrà movimentato, da parte della procedura automatizzata di liquidazione, il conto esistente GPA 10/18 al quale, ovviamente, dovranno essere imputati anche i conseguenti pagamenti
Eventuali recuperi sia dell'assegno di utilizzo che dei connessi assegni per il nucleo familiare dovranno essere imputati al conto di nuova istituzione GAU 24/46.
Riguardo alle modalità di evidenziazione, nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31, di eventuali somme non riscosse dai beneficiari, le stesse dovranno essere contraddistinte con il codice di bilancio 50 "Somme non riscosse dai beneficiari - Assegno per prestazioni in ASU e connessi ANF D.Lgs. n. 81/2000", di nuova istituzione.
Le partite in argomento che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire dovranno essere imputate al conto esistente GAU 10/43.
Per la rilevazione contabile di eventuali assegni LSU/LPU e dei connessi assegni per il nucleo familiare afferenti a periodi fino al 30 aprile 2000 e rientranti quindi nella preesistente normativa di cui al decreto legislativo n. 468/1997 continueranno ad applicarsi le istruzioni contenute al punto 5 della circolare n. 86 del 12 aprile 1999.
I conti GAU 30/26, GAT 30/26 e GAU 24/46 di cui sopra è cenno sono riportati nell'allegato n. 3.Allegato 1
PROGETTO COORDINAMENTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONIOggetto: Decreto legislativo n. 81/2000 – Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 – emanato dal Governo in attuazione della delega conferita dall’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 – con il quale vengono apportate rilevanti integrazioni e modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468/1997.
Nel far presente che il decreto legislativo n. 81/2000 entrerà in vigore il 22 aprile p.v. e che l’esame delle modifiche introdotte formerà oggetto di una successiva, apposita circolare, si pone fin d’ora in evidenza quanto disposto dagli articoli 2 e 5 del decreto in parola in merito alla prosecuzione dell’utilizzo dei lavoratori in attività socialmente utili e alle relative condizioni, nonché dall’articolo 10 per quanto riguarda coloro che alla data del 31.12.1999 avevano maturato i requisiti richiesti per l’ammissione al pensionamento anticipato ma non hanno presentato la relativa domanda entro la stessa data.
Premesso che i progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità già prorogati fino al 31.12.1999 ai sensi della citata legge n. 144/1999 e ulteriormente prorogati non oltre la data del 30 aprile 2000 ai sensi del decreto-legge n. 390/1999 non potranno più essere prorogati o rinnovati, si precisa che dal 1° maggio 2000 in poi gli Enti utilizzatori potranno ancora impegnare nelle attività socialmente utili disciplinate dal decreto in oggetto soltanto quei lavoratori che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in progetti LSU/LPU nel periodo compreso tra il 1°.1.1998 e il 31.12.1999, sempre che non abbiano maturato alla data del 31.12.1999 i requisiti previsti per ottenere il pensionamento anticipato LSU, non siano destinatari di mobilità lunga o di trattamento speciale edile lungo, non abbiano conseguito la ricollocazione lavorativa ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 468/1997 e del decreto interministeriale 21.5.1998, ovvero non siano stati dichiarati decaduti dal trattamento previdenziale eventualmente in godimento e cancellati dalle liste di mobilità per aver rifiutato l’avviamento ad attività LSU.
L’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2000 stabilisce altresì che tali lavoratori, per poter continuare a svolgere la propria prestazione in attività socialmente utili, devono produrre all’Ente utilizzatore una dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni, con la quale attestare i progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui hanno complessivamente maturato, nel biennio 1998-1999, i 12 mesi di impegno richiesti.
Il successivo articolo 5 stabilisce inoltre che ai fini della prosecuzione delle attività gli organi competenti degli Enti utilizzatori, preso atto delle predette dichiarazioni, deliberino – tra l’altro – in ordine all’elenco nominativo dei soggetti da utilizzare, alla durata delle attività e alle modalità di svolgimento. Le delibere dovranno essere rese esecutive entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e inviate anche alle Sedi INPS territorialmente competenti.
Secondo quanto espressamente stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 5 l’Istituto, a fronte della attività da svolgere a partire dal prossimo mese di maggio, potrà corrispondere agli interessati il 100% dell’assegno spettante quando i relativi Enti utilizzatori avranno fatto pervenire detta delibera. In attesa dell’invio della delibera stessa, nei confronti dei lavoratori che avranno presentato ai rispettivi Enti utilizzatori la dichiarazione di cui sopra e i cui nominativi saranno stati comunicati dagli Enti stessi alle Sedi INPS potrà essere corrisposto soltanto il 50% dell’assegno.
In considerazione del fatto che dal 1° maggio prossimo tutti i soggetti che alla data del 31.12.1999 erano in possesso dei requisiti minimi, di contribuzione e di età, richiesti per l’ammissione al pensionamento anticipato LSU (v. circolare n. 100/98 allegata alla circolare n. 181 del 6 agosto 1998, punti 1.3, 1.3.1., 1.3.2.) non potranno – in ogni caso – essere più utilizzati in attività socialmente utili e non potranno più percepire il relativo assegno (ora denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili), l’articolo 10 del decreto legislativo n. 81/2000 ha riaperto i termini per consentire la presentazione della domanda di pensionamento anticipato da parte di coloro che, pur avendone titolo, non l’hanno presentata entro il 31 dicembre scorso.
Il nuovo termine è stato fissato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso e scade quindi il 21 giugno 2000, fermo restando che i requisiti per l’ammissione al pensionamento in parola devono essere stati maturati entro la data del 31.12.1999.
Si precisa che anche quei soggetti cui è stato liquidato un trattamento pensionistico anticipato di importo inferiore a quello dell’assegno LSU e che per tale motivo, secondo quanto precedentemente previsto, potevano continuare ad essere utilizzati nei progetti al fine di percepire l’importo differenziale, non potranno più proseguire le attività socialmente utili oltre il corrente mese di aprile.
Nello stesso articolo 10 è tuttavia previsto che l’importo del trattamento pensionistico anticipato da corrispondere agli interessati non potrà comunque essere inferiore all’ammontare dell’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili spettante alla data di presentazione della domanda di pensione.
In considerazione di tutto quanto sopra riportato, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha curato la predisposizione di un apposito modello per la dichiarazione che i lavoratori interessati, secondo quanto stabilito dal citato articolo 2, comma 3, dovranno produrre all’Ente utilizzatore per poter proseguire nelle attività socialmente utili ed ha chiesto all’Istituto di provvedere ad inviarlo ai lavoratori cui verrà corrisposto l’assegno LSU spettante in relazione all’attività svolta nel mese di aprile 2000.
A tale riguardo verrà messo a disposizione delle Sedi, in Intranet, il facsimile del predetto modello e della relativa lettera di accompagnamento per consentirne la stampa locale.
Lettera e modello dovranno essere sollecitamente inviati, a cura di ciascuna Sede, ai lavoratori nei cui confronti verrà messo in pagamento l’assegno LSU relativo al mese di aprile, unitamente al modello di dichiarazione-questionario per ANF che deve essere spedito a maggio di ogni anno.Allegato 2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale per l’ImpiegoNota di indirizzo prot. n. 187/SDGI/2000 del 21.4.2000
Oggetto: Primi indirizzi interpretativi del D.Lgs. n. 81 del 28 febbraio 2000. Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45 comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
PREMESSA
In attuazione della delega contenuta all’articolo 45 comma 2 della legge 144 del 17 maggio 1999 è stato emanato il D.Lgs. n. 81 del 28 febbraio 2000 (in Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2000 n. 82) che, in conformità ai criteri di delega, modifica ed integra la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 468/97.
Il decentramento istituzionale in materia di mercato e di politiche del lavoro, in precedenza, ha attribuito la competenza in materia di lavori socialmente utili alle regioni (articolo 1 comma 2 lettera f) D.Lgs. n. 469/97), determinando la necessità di un adeguamento dell’istituto dei LSU.
Sulla nuova disciplina, che innova per molti aspetti la fattispecie normativa del D.Lgs. n. 468/97, in attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di questo Ministero, si forniscono le prime indicazioni operative al fine di consentire soprattutto la continuità dell’utilizzo in attività socialmente utili dei soggetti interessati. In modo particolare saranno esaminati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10.
Con successiva nota saranno presi in esame gli articoli 6, 7 e 9.INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI UTILIZZATORI – ART. 1
L’articolo 1 del decreto in esame definisce, da un lato, la categoria degli Enti utilizzatori, facendo espresso rinvio all’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 468/97, dall’altro, consente agli stessi, in quanto già promotori e/o gestori di attività progettuali di LSU – approvate ai sensi del D.Lgs. n. 468/97, o prorogate ai sensi della legge n. 144/99 – la prosecuzione delle attività socialmente utili in corso alla data del 31.12.99 e promosse sulla base delle disposizioni di cui alle lett. a), b) e c) dell’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 468/97, finanziate con le risorse del Fondo per l’Occupazione.
La prosecuzione delle attività è consentita, dunque, dalle nuove disposizioni, solo a quegli Enti che, alla data del 31.12.99, abbiano in corso attività progettuali approvate ai sensi del D.Lgs. n. 468/97 e che utilizzino i soggetti come individuati dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2000. Le disposizioni del decreto legislativo in esame, relative alla continuità delle attività, trovano applicazione anche nei confronti di quegli Enti beneficiari di proroga, fino al 30 aprile 2000, ai sensi del decreto legge n. 390/99, i cui effetti sono stati fatti salvi dall’art. 62, comma 6, legge n. 488/99.
Al fine di ampliare le opportunità di sbocco occupazionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto in esame, oltre a consentire ai predetti Enti la prosecuzione delle attività, concede agli stessi la possibilità di:
- trasferire i soggetti impegnati in attività socialmente utili ad altri Enti, purché ricompresi tra quelli di cui all’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 468/97, per lo svolgimento di attività anche diverse da quelle originarie, attraverso lo strumento convenzionale.
In tale ipotesi, per esigenze di sistematicità con la fattispecie di cui all’articolo 1, comma 2, gli oneri sono a carico dell’Ente subentrante nell’utilizzo, salvo diversa previsione stabilita in convenzione;
- ovvero di impegnare i soggetti in attività diverse da quelle originariamente oggetto dei progetti, purché rientranti tra quelle indicate nel successivo articolo 3 del decreto in esame.
Nelle ipotesi di trasferimento di soggetti e di mutamento di attività, vanno osservate le procedure previste all’art. 5 comma 3.
La norma di cui all’articolo 1, comma 2, per consentire l’esatta individuazione dell’Ente utilizzatore e nella logica della flessibilità gestionale delle attività, disciplina le ipotesi di attività progettuali originariamente promosse in concorso tra più Enti.
Tra queste vanno ricompresi, ad esempio, i cosiddetti progetti "interregionali", ossia quelli attivati in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 468/97, redatti sulla base di convenzioni tra Amministrazioni pubbliche con competenze interregionali e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tali casi, la continuità di utilizzo dei soggetti permane in capo agli Enti cui l’attività è istituzionalmente collegata, comprese, pertanto, le attività promosse dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero a quelli presso i quali l’attività viene effettivamente svolta.
Tale fattispecie non prevede la stipula di convenzione tra Ente titolare del progetto e l’Ente subentrante, in quanto l’individuazione del nuove Ente titolare è direttamente stabilita dal decreto in esame, salvo che trattasi di passaggio di competenze istituzionali in atto non definite per le quali necessita, invece, il ricorso alla convenzione.
Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo in esame trovano applicazione anche nei confronti degli Enti utilizzatori che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, abbiano in corso progetti di lavori di pubblica utilità, promossi ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 468/97, per i quali non sia intervenuta la costituzione in impresa e la stipula delle convenzioni per l’affidamento dei servizi, in quanto non rientranti nelle disposizioni di cui al decreto legge n. 390/99.INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI UTILIZZATI IN ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI. – ART . 2
L’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2000 viene dettata dall’articolo 2 che definisce i soggetti ai quali si applicano le disposizioni ivi contenute.
La platea è composta esclusivamente da quei soggetti destinatari della disciplina transitoria come indicata dall’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 468/97 e dal decreto interministeriale 21 maggio 1998, nonché da quei soggetti che abbiano maturato, nel periodo compreso tra l’1.1.98 e il 31.12.99, una permanenza di 12 mesi in attività progettuali di LSU, finanziate con risorse del Fondo per l’occupazione, secondo quanto previsto dall’articolo 45, comma 6, della legge n. 144/99.
Tra le condizioni necessarie per l’utilizzo in attività socialmente utili, la norma richiede che non ricorrano le ipotesi di esclusione di cui al comma 2 e precisamente che il soggetto:
- non sia in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 ai fini della ammissibilità al trattamento anticipato di pensione;
- non usufruisca del trattamento di mobilità previsto dall’articolo 7, commi 6 e 7, legge n. 223/91 e successive modificazioni;
- non abbia prestato attività di lavori socialmente utili ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 468/97 ossia in utilizzo diretto;
- non sia stato impegnato in progetti di LSU finanziati con risorse diverse da quelle del Fondo per l’Occupazione;
- non abbia usufruito del sistema degli incentivi previsti dall’articolo 12 D.Lgs. n. 468/97 e successive modificazioni e, dunque, non abbia già conseguito una occupazione stabile;
- non siano stati dichiarati decaduti o cancellati dalle liste regionali di mobilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 468/97.
Ai fini del proseguimento dell’utilizzo in attività socialmente utili, i soggetti, oltre ad essere in possesso dei requisiti precedentemente illustrati, dovranno risultare impegnati nelle attività progettuali alla data del 31.12.99, e produrre una dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 15/68 che attesti la volontà a continuare nelle attività, oltreché la sussistenza dei requisiti sopracitati.
Le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2000 non possono trovare applicazione nei confronti di quei soggetti già impegnati in progetti di LPU ai sensi del D.Lgs. n. 280/97.
Restano esclusi, dunque, dall’applicazione dei benefici economici previsti dal D.Lgs. n. 81/2000 e dall’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili:
- i soggetti impegnati in LSU ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 11, comma 4, del D.Lgs. n. 468/97, ancorché gli stessi abbiano maturato dodici mesi di permanenza in tali attività, in quanto finanziate con risorse diverse da quelle a valere sul Fondo per l’occupazione;
- i soggetti non destinatari della disciplina transitoria, di cui all’articolo 12, D.Lgs. n. 468/97 e successive modificazioni.
Si evidenzia, comunque, che i soggetti esclusi possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, in base alla normativa dettata dal decreto legislativo in esame, in attesa degli interventi normativi regionali in materia.
Resta, comunque, esclusa la partecipazione del Fondo per l’occupazione nei connessi oneri economici, salvo diverse disposizioni negoziate nell’ambito delle Convenzioni di cui all’articolo 45, comma 6, legge n. 144/99 o di quelle da stipulare ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2000.ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI – ART. 3
Nell’intento di ampliare le opportunità di occupazione stabile dei soggetti interessati, le disposizioni di cui all’articolo 3 comma 1, oltre a richiamare espressamente le attività già individuate dalla normativa previgente (definite dall’articolo 1 comma 1 e dall’articolo 2 comma 1 del D.Lgs. n. 468/97), individuano altre tipologie di attività che maggiormente si prestano ad essere oggetto di esternalizzazione, quali i servizi tecnici integrati della P.A., nonché i trasporti e la relativa logistica.
Tali attività costituiscono l’elenco generale delle attività socialmente utili.
Ai sensi del successivo comma 2 viene attribuita alle Regioni la facoltà di ampliare ulteriormente l’elenco generale delle attività socialmente utili, in relazione alle concrete possibilità occupazionali presenti sul territorio, individuandole tra quelle finanziate con trasferimenti di risorse pubbliche per opere infrastrutturali o con fondi comunitari ovvero siano oggetto di programmazione negoziata.
In base al comma 3 le Province possono integrare o specificare detto elenco, in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale.DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE IN ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILE – ART. 4
L’articolo 4, nel ribadire che la prestazione di attività socialmente utile non configura un rapporto di lavoro subordinato, individua le condizioni di utilizzo connesse allo svolgimento delle relative attività socialmente utili. Rimane fermo il limite di impegno settimanale di 20 ore, per non più di otto ore giornaliere, per il quale viene corrisposto un assegno mensile di Ł. 850.000, fermo restando la rivalutazione nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo, prevista dall’articolo 8 comma 8 del D.Lgs. n. 468/97.
All’atto di emanazione della presente nota l’importo dell’assegno è di Ł. 860.710.
Rimangono vigenti le disposizioni in materia di pagamento delle forme di assicurazione verso terzi e di corresponsione della integrazione a carico dell’Ente utilizzatore, nel caso di utilizzo per un orario superiore alle venti ore settimanali. Al riguardo si rimanda alle indicazioni già fornite con circolari ministeriali 100/98, 138/98 e 61/99.
Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, determinano il periodo massimo della prestazione in attività socialmente utile, fissandolo in sei mesi.
Nel caso in cui la stabilizzazione non sia intervenuta o non sia prevedibile possa intervenire nei primi sei mesi di utilizzo, periodo in cui gli assegni sono a carico del Fondo per l’occupazione, nell’eventuale periodo di rinnovo di sei mesi, deliberato dall’Ente, la corresponsione dell’assegno sarà a carico del Fondo per l’ammontare pari al 50%, mentre il restante 50%, sarà corrisposto dall’Ente utilizzatore. Qualora spettanti, in aggiunta all’assegno, l’INPS corrisponderà gli assegni per il nucleo familiare, che versati per intero, rimarranno per entrambi i semestri a totale carico del Fondo per l’Occupazione.PROCEDURE DI DECISIONE, DI COMUNICAZIONE, DI TRASFORMAZIONE – ART. 5
Per proseguire le attività socialmente utili, già oggetto dei progetti LSU promossi ai sensi del D.Lgs. n. 468/97, tenuto conto delle dichiarazioni di responsabilità rese dai soggetti utilizzati alla data del 31.12.99, gli Enti utilizzatori adotteranno apposita Delibera contenente tutti gli elementi indicati dall’articolo 5, comma 1, del decreto in esame, tra cui l’indicazione degli sbocchi occupazionali prevedibili, secondo le forme stabilite agli articoli 6 e 7.
La delibera dovrà essere resa esecutiva ed inviata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2000, al servizio per l’impiego, alla D.P.L. e all’INPS competenti per territorio, nonché a tutti gli altri organismi eventualmente competenti, per disposizione regionale.
Nei casi di mutamento delle attività o di stipula delle Convenzioni, ai sensi dell’articolo.1, comma 1, del decreto in esame, gli Enti utilizzatori devono adottare apposita Delibera da inviare, entro il secondo giorno successivo all’adozione, alla Commissione tripartita o all’organo competente, come individuato dalla legislazione regionale emanata in attuazione al D.Lgs. n. 469/97, che esprimeranno il relativo pronunciamento entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa. Nel caso di decorrenza del termine di venti giorni, senza che sia intervenuto il pronunciamento previsto, la Delibera acquista esecutività e dovrà essere inviata a cura dell’Ente utilizzatore, nel termine prescritto, agli Organismi sopracitati, secondo le modalità descritte.
Nelle more della adozione della delibera, le attività possono proseguire e, l’INPS, come previsto dal comma 4 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 81/2000 corrisponderà ai soggetti, a fronte della prestazione resa, il 50% dell’ammontare dell’assegno. Una volta perfezionata la procedura di comunicazione della delibera l’INPS corrisponderà il restante 50%.FONDO PER L’OCCUPAZIONE – ART. 8
Le disposizioni dell’articolo 8 introducono, al comma 1, criteri innovativi in ordine alla ripartizione delle risorse, per l’anno 2000, del Fondo per l’occupazione, di cui alla legge n. 236/93 e successive modificazioni ed integrazioni, tra le singole Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Tale ripartizione viene effettuata sulla base delle somme erogate dall’INPS, per l’anno 1999, in assegni e sussidi, a valere sul citato Fondo, ai soggetti impegnati in progetti LSU locali e interregionali, detratte le somme erogate in assegni e sussidi ai soggetti impegnati in progetti interregionali, la cui gestione resta centralizzata e verrà formalizzata attraverso la sottoscrizione, entro il 31 luglio 2000, delle Convenzioni tra Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Rammentiamo che la prosecuzione delle attività socialmente utili è finanziata dalle risorse citate, destinate alle Regioni, e che l’ulteriore destinazione delle stesse verrà definita nell’ambito delle suddette Convenzioni, che indicheranno prioritariamente gli strumenti e le misure di fuoriuscita e di stabilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto in esame, a fronte dei piani occupazionali deliberati dagli Enti utilizzatori, e le politiche attive dell’impiego.
Le disposizioni di cui al comma 2, consentono agli Enti utilizzatori ed alle Regioni, interessati da situazioni di carattere straordinario, tali da non poter garantire il definitivo piano di stabilizzazione occupazionale dei soggetti, comunque deliberato e parzialmente attuato, di definire, nell’ambito delle misure e degli strumenti previsti dalle Convenzioni di cui al comma 1, specifici accordi concernenti l’adozione di misure particolari i cui oneri saranno ripartiti tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a fronte delle risorse attribuite, Regione ed Ente utilizzatore.DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – ART. 10
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto in esame, fermo restando il termine del 31.12.99 entro il quale il lavoratore deve aver maturato i requisiti per l’ammissione alla contribuzione volontaria di cui all’articolo 12, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 468/97, è prorogato il termine per la presentazione della relativa domanda fino a 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.
A tali soggetti, oltre al contributo di cui al citato articolo 12, comma 5, lett. a), spetta, altresì, il contributo di cui alla successiva lett. c) come previsto all’articolo 58, comma 17 della legge n. 144/99.
L’importo del trattamento economico da corrispondere ai soggetti in questione non potrà comunque essere inferiore all’ammontare dell’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili spettante alla data di presentazione della relativa domanda. Dalla data del predetto trattamento i soggetti beneficiari cessano di appartenere al bacino dei lavoratori transitori.
Al fine di consentire la creazione di opportunità occupazionali stabili in favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che abbiano svolto attività di LSU promosse sulla base di convenzioni stipulate, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 468/97, tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e altre amministrazioni pubbliche con competenza interregionale, il comma 2 del presente articolo prevede la possibilità di adottare appositi decreti interministeriali.
Con tali decreti verranno individuate le misure di esternalizzazione, nelle forme di cui all’articolo 6 e destinate risorse a carico dei bilanci delle amministrazioni statali, di volta in volta interessate.Allegato n 3
omesso