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Circolare INPS n. 110 del 07.06.2000
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Snellimento della fase istruttoria inerente il procedimento di autorizzazione ministeriale di rateizzazione a 36 mesi
Circolare INPS n. 110 del 07.06.2000SOMMARIO: Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ,in relazione ai recenti interventi normativi in materia di riscossione a mezzo ruolo dei crediti contributivi ed al fine di snellire le procedure in atto inerenti l’ estensione della rateizzazione a 36 rate, ha impartito disposizioni a tutti gli Enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie circa la presentazione e l’istruttoria delle domande suddette.
Il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 6/PS/54165/C/10/PG del 25 maggio 2000, diretta a tutti gli Enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, in relazione ai recenti interventi normativi in materia di cartolarizzazione e riscossione a mezzo ruolo dei crediti contributivi, ha impartito alcune disposizioni modificative circa la prassi attualmente in uso, allo scopo di accelerare l’iter procedurale di autorizzazione al pagamento rateale sino a 36 mesi dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge n° 389/89.
Si ricorda infatti che la norma in esame concede agli enti previdenziali la potestà di accordare la rateizzazione di debiti contributivi fino a 12 rate e, con parere motivato, fino a 24 rate, lasciando al predetto Ministero l’autorizzazione all’estensione della dilazione fino a 36 rate.
Pertanto, a parziale modifica di quanto contenuto nella circolare n° 192 del 29 ottobre 1999,in relazione alla fase afferente gli accertamenti sulle condizioni di ammissibilità alla rateazione sino a 36 mesi, in particolare sulla presentazione e sulla istruttoria delle istanze, si impartiscono le seguenti disposizioni:
- la ditta interessata dovrà presentare la domanda di rateazione fino a 36 rate esclusivamente alla Sede di competenza;
- la Sede, dopo la fase istruttoria, dovrà trasmettere l’istanza con parere non vincolante alla Sede Regionale per la successiva deliberazione;
- il Direttore Regionale, in caso di accoglimento dell’istanza, dovrà trasmettere direttamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale, Divisione VI, Via Flavia,6, Roma, unitamente alla copia delle domande delle aziende interessate, una scheda istruttoria attestante i seguenti elementi:
a) dati anagrafici della ditta;
b) l’importo del debito contributivo e il periodo i riferimento del credito;
c) le cause che hanno determinato la omissione contributiva (quali ad esempio: il mancato incasso di crediti maturati nei confronti di Enti pubblici, calamità naturali, fatti dolosi accertati giudizialmente);
d) la situazione finanziaria dell’azienda da cui desumere la solvibilità del credito;
e) la specificazione che la concessione della dilazione a 36 mesi, oltre a costituire la possibile alternativa per il recupero del credito, contribuisca, in modo significativo, a favorire, sia il riassetto finanziario ed economico dell’azienda che il mantenimento di livelli occupazionali;
f) il tipo di garanzie a tutela del credito;
g) il puntuale versamento delle rate provvisorie e dei contributi correnti;
h) il parere favorevole al prolungamento.Per quanto riguarda le cause che hanno determinato l’omissione contributiva potranno essere indicate ulteriori concrete motivazioni mentre, per quanto riguarda il punto f), cioè il tipo di garanzie fornite, ovviamente dovrà essere specificato che il credito viene tutelato mediante effetti cambiari o fideiussione bancaria o assicurativa, o anche patrimonio mobiliare e/o immobiliare, ipoteca, avallo etcc, così come previsto dalla deliberazione n° 356 dell’11.3.1997, allegata alla circolare n° 76 /97.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a ricezione della relazione suddetta, ferma restando la facoltà, nel caso in cui la predetta relazione non venga ritenuta esaustiva, di esperire ulteriori accertamenti, provvederà a comunicare direttamente al Direttore Regionale interessato l’autorizzazione alla rateizzazione fino a 36 rate.
Il Direttore Regionale dovrà provvedere di conseguenza a dare esecuzione alla autorizzazione suddetta.Domande di dilazione respinte o con parere sfavorevole al prolungamento.
In caso di istanze di dilazione respinte per mancanza di requisiti o in caso di autorizzazione alla rateizzazione fino a 24 rate ma con parere sfavorevole al prolungamento, la Sede Regionale non dovrà effettuare alcuna comunicazione al Ministero del Lavoro in quanto ovviamente in tali casi nessuna autorizzazione deve essere rilasciata.Istanze di dilazione in 36 rate in attesa di autorizzazione ministeriale.
Alcune Sedi Regionali, in relazione alle domande sopra indicate, hanno trasmesso il parere favorevole al prolungamento e sono in attesa di ricevere da parte della Direzione Centrale Entrate Contributive l’autorizzazione ministeriale .
In merito si fa presente che, in attuazione delle disposizioni sopra illustrate, i Direttori Regionali interessati dovranno nuovamente inviare la richiesta di autorizzazione al prolungamento della dilazione direttamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo le disposizioni sopra riportate.
A tal fine si provvederà ad inviare a ciascuna Sede Regionale tramite e-mail l’elenco delle ditte interessate.
La puntuale attuazione delle disposizioni ministeriali consentirà:
- lo snellimento della procedura amministrativa per l’autorizzazione a 36 rate;
- il rilascio in tempi ravvicinati di un unico piano di ammortamento;
- la possibilità per le ditte interessate di ottenere in tempi brevi una maggiore facilità di pagamento;
Tenuto conto dell’innovazione introdotta dalle suddette disposizioni in merito alla presentazione dell’istanza di dilazione in 36 rate esclusivamente alla Sede INPS di competenza, si pregano le Sedi Regionali di svolgere in proposito particolare attività divulgativa, attraverso i consueti canali locali di informazione.