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Decreto ministeriale 18 luglio 2003
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Approvazione delle disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività di impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 18 luglio 2003
GU 178 del 02/08/2003IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
( Visto...)
Decreta:Art. 1.
1. I criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, si applicano a partire dall'anno 2002, anche alle attività, comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 e nei confronti dei contribuenti che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1 gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.Art. 2.
1. Nei confronti dei contribuenti indicati all'art. 1, comma 1, del presente decreto che svolgono le attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco citato nel medesimo comma, si applicano le ulteriori disposizioni previste dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Vedere allegato a pag. 20 della G.U.
Allegato 2
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2002 NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA
Nota tecnica e metodologica
1. Premessa.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette «imprese multiattivita»), ovvero una o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette «imprese multipunto»).
I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:
a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;
ad attribuire alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;
ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attività d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002, n. 76, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.
Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:
1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;
2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita;
3) analisi della congruità nel caso di annotazione separata;
4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata.
2. Definizione della tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2002 nel caso di annotazione separata, è stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
Le variabili contabili per cui è stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:
costo del venduto;
costo per la produzione di servizi;
costo del venduto + costo per la produzione di servizi;
valore dei beni strumentali;
spese per lavoro dipendente;
spese per acquisti di servizi;
valore medio del magazzino (1).
Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2002, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili è stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, è stata analizzata la distribuzione delle incidenze di ciascuna variabile (2) sui ricavi ed è stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.
L'elaborazione è stata condotta:
sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;
sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.
Nell'allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2002 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
(1) Il valore del magazzino è pari a (esistenze iniziali + rimanenze finali)/2. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono «a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale».
(2) Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.Allegato 3
Vedere allegato da pag. 21 a pag. 22 della G.U.