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Circolare INPS n. 123 del 27.06.2000
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Lavoro a tempo parziale
Circolare INPS n. 123 del 27.06.2000SOMMARIO: Nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale dettate dal D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61
Il D. Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61, pubblicato nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2000 (allegato 1), in attuazione della direttiva Ue 97/81/CE del 15 dicembre 1997, detta nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale abrogando alcune delle norme che precedentemente regolavano la materia.
Il provvedimento, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 febbraio 1999, n. 25, recepisce le due linee guida della direttiva Ue 97/81/CE:
- il principio di non discriminazione. Al lavoratore part time sono riconosciuti gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile. E' sancito il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria, la durata del periodo di prova, le ferie, la maternità, la malattia, la formazione professionale;
-il principio della volontarietà del lavoratore interessato. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, e viceversa, non costituisce giusta causa per il licenziamento.1. La definizione del part time.
Il provvedimento definisce part time, il contratto individuale che fissa un orario di lavoro ridotto rispetto a quello indicato all’art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, (normale orario di lavoro settimanale fissato in 40 ore settimanali) ovvero quello del contratto collettivo nazionale.
Il contratto part time può essere di tipo:
- orizzontale (riduzione giornaliera dell’orario).
Attività prestata in tutte le giornate lavorative con orario giornaliero ridotto.
- verticale (attività a tempo pieno limitatamente a periodi determinati, settimana, mese o anno).
I Ccnl possono prevedere combinazioni tra le due tipologie contrattuali.2. La compatibilità con altri istituti.
Il part time è da ritenersi compatibile, fra l'altro, con:
- il contratto di formazione e lavoro;
- il rapporto di apprendistato;
- il contratto a termine.
E’ da ritenersi compatibile anche con la qualifica di dirigente (vedasi al riguardo la circolare n. 65 del 11/3/1991), nonché con lo "status" di lavoratore socio di cooperativa.3. La forma del contratto.
Il contratto part time va stipulato per iscritto e comunicato entro 30 giorni alla Direzione provinciale del lavoro.
La mancata o tardiva comunicazione alla suddetta Direzione provinciale del lavoro è soggetta a una sanzione amministrativa pari a lire 30.000, per ciascun lavoratore interessato e per ogni giorno di ritardo.
Gli importi vanno versati all’INPS, a favore del Fondo per la disoccupazione.
Anche la trasformazione del contratto da tempo pieno a part time deve risultare da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della Rsa; in mancanza deve essere convalidato presso la Direzione provinciale del lavoro.
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il contratto da tempo pieno a part time e viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Il contratto part time deve contenere la durata e la collocazione temporale dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Qualora manchi la forma scritta, è ammessa la prova testimoniale. In difetto il lavoratore, può richiedere la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo pieno dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giuridicamente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
Per la determinazione dell’imponibile contributivo deve farsi riferimento alla ordinaria disciplina in materia di retribuzione minima imponibile (art. 1, c. 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389) e di minimali di retribuzione giornaliera (DL 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537).
La mancata o indeterminata indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale non comporta nullità del contratto e il lavoratore può, se l’omissione riguarda la durata, richiedere che il contratto si trasformi a tempo pieno. Se l’inosservanza riguarda la collocazione temporale della prestazione, questa è determinata dal giudice e fino all’emanazione della sentenza il lavoratore ha diritto a un risarcimento del danno.4. Il lavoro supplementare.
Nella normativa precedente, salvo specifiche esigenze organizzative espressamente indicate nei contratti collettivi, era vietato chiedere al part-timer lavoro supplementare rispetto all'orario stabilito.
Ora, fermo restando il principio europeo del consenso del lavoratore, tale possibilità è consentita.
E' demandato alla contrattazione collettiva stabilirne le modalità anche quantitative.
Nell’attesa dei contratti collettivi, il provvedimento ammette il lavoro supplementare nel part time entro il limite del 10% dell'orario mensile e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
Le ore di lavoro supplementare svolte oltre il limite del 10% sono retribuite con una maggiorazione del 50%.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva la facoltà per i CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, applicati dal datore di lavoro interessato, di determinare una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare.
Le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, continuano ad avere efficacia sino alla scadenza prevista e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.5. Il lavoro straordinario.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa.
A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
Salva diversa previsione dei contratti collettivi, i limiti trimestrale ed annuale (80/250 ore) stabiliti dalla legge n. 409/1998, s’intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.5.1. Il contributo sul lavoro straordinario.
La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", entrata in vigore il 1/1/1996, all’art. 2, commi 18, 19, 20 e 21, assoggetta ad onere contributivo come straordinario, a carico dell'impresa ed a favore del Fondo per la disoccupazione gestito dall’INPS, le ore eccedenti le 40 ore settimanali.
La norma parla di regime di orario settimanale che eccede le quaranta ore settimanali.
Conseguentemente, è preso in considerazione ai fini dell'ulteriore contributo, che si aggiunge ovviamente all’ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale, il solo orario eccedente le quaranta ore settimanali, qualunque sia la qualificazione contrattuale di esso.
Rimane esclusa la flessibilità individuale, disciplinata dalla contrattazione collettiva e la ripartizione dell'orario normale in vari mesi dell'anno effettuata in attuazione di specifiche previsioni contrattuali.
Stante la formulazione della norma è escluso che il limite delle quaranta ore possa essere riproporzionato in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.6. Il conteggio dei lavoratori part time.
L’art. 6 del decreto stabilisce che, in tutte le ipotesi in cui la legge o il Ccnl renda necessario l’accertamento della consistenza della forza occupazionale, i lavoratori part time si computano sempre in proporzione all’orario svolto, con esclusione delle disposizioni riportate al titolo III (attività sindacale) dello Statuto dei lavoratori.
La norma ampliando la portata della precedente disposizione di cui all’art. 5 della legge n. 863/1984, prima limitata all'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi ed alla disciplina delle assunzioni obbligatorie della legge 2 aprile 1968, n. 482, definisce in modo univoco le modalità di computo dei lavoratori part time.
A titolo di esempio, la disposizione ha rilevanza ai fini della determinazione del requisito occupazionale per:
- contributo in misura ridotta per Cig ordinaria (1,90%) dovuto dalle aziende industriali fino a 50 dipendenti (art. 12 della legge 20/5/1975, n. 164);
- contributo Cigs (art. 1, c. 1 della legge n. 223/1991);
- contributo di mobilità (art. 16 della legge n. 223/1991);
- contributo aggiuntivo per lavoro straordinario (art. 2 della legge n. 549/1995).7. L’incentivazione del part time.
Il provvedimento riprende la norma sugli incentivi al part time contenute nell'art. 7, c. 1, lett. a), del DL 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (riduzione dell’aliquota Ivs).
Il D.Lgs n. 61/2000 rimanda la determinazione dei benefici ad un apposito decreto interministeriale.
Tale decreto (12/4/2000) è stato pubblicato sulla G.U. del 3/6/2000 ed è entrato in vigore lo stesso giorno.
I benefici contributivi, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici, riguardano, nella prima fase, solo le nuove assunzioni, a tempo indeterminato e parziale, in soprannumero alla forza media dei 12 mesi precedenti, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2000.
Successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, il beneficio sarà riconosciuto subordinatamente all’autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.
Sull’argomento, mentre si trasmette in allegato un facsimile di domanda per la richiesta dei benefici (allegato 2), si fa riserva di ulteriori istruzioni non appena sarà emesso il Decreto Ministeriale di ripartizione delle risorse. Nelle more si precisa che le eventuali domande di concessione pervenute antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto interministeriale 12 aprile 2000, dovranno essere considerate come presentate in data 3 giugno 2000 (data di pubblicazione del Decreto).8. Le disposizioni previdenziali.
L’art. 9 del decreto conferma sostanzialmente le precedenti disposizioni in materia previdenziale.8.1. Il minimale orario retributivo.
Il provvedimento prevede un minimale orario retributivo per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali determinato rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
Si richiama in proposito quanto contenuto nella circolare n. 17 del 28/1/2000.
Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati nella circolare INPS n. 247 del 29/11/1997, con gli opportuni aggiornamenti contenuti nella circolare n. 20 del 1/2/2000.
La disciplina del minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società cooperative.
Per quanto attiene alla disciplina del minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società cooperative, conseguente all’espressa abrogazione dell’art. 5, c. 19, della legge n. 863/1984 operata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, si rimanda alla circolare n. 100 del 22/5/2000.
Con riferimento a quest'ultima circolare si precisa che le cooperative sociali operanti con il sistema dei salari convenzionali, fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate con decreto ministeriale, dovranno regolarizzare, sia per i rapporti part time sia per i rapporti full time, le differenze contributive scaturenti dall'elevazione del minimale giornaliero a L. 38.070 (E. 19,66), importo previsto dall’art. 1, c. 3, del D.L. n. 402/1981.
Detta regolarizzazione dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
A tal fine, gli organismi Cooperativi:
- calcoleranno la differenza fra le retribuzioni convenzionali determinate nella misura stabilita dall'abrogato art. 5 della legge n. 863/1984 e quelle come scaturite in forza del disposto di cui all’art. 1, c. 3 del D.L. n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981;
- sommeranno l'importo ottenuto alla retribuzione del mese in cui avviene la regolarizzazione e l'assoggetteranno a contribuzione secondo le aliquote vigenti in base al diverso settore di attività.
Le differenze contributive dovranno essere maggiorate degli interessi al tasso legale del 2,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 10/12/1998 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 299 del 11/12/1998) computati dal 16/5/2000 e fino alla data di versamento (codice "Q900" del mod. DM10/2).8.1.1 Il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi previsto dall’art. 7, c. 1 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, c. 2 della legge n. 389/1989, è fissato nella misura del 40% dell’importo mensile delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1 gennaio dell’anno considerato. Vedi al riguardo la circolare n. 17 del 28/1/2000.8.2. Il computo dell’anzianità.
Fermo restando che ai fini del diritto a pensione il requisito contributivo deve essere accertato secondo i principi generali dell’assicurazione obbligatoria I.V.S. (art. 7, c. 1 e 5, della legge n. 638/1983, come modificato dall’art. 1, c. 2, della legge n. 389/1989), ai fini della determinazione dell’ammontare della pensione, si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, proporzionalmente all’orario svolto, l’anzianità riferita ai periodi part time.
La disposizione riprende la precedente contenuta nell’abrogato art. 5 della legge n. 863/1984.
La Corte di Cassazione aveva già ritenuto applicabile con sentenza n. 11.482/1997 la disciplina della legge n. 863/1984 anche ai rapporti di lavoro part time sorti come tali dall’inizio.
Con sentenza n. 202 del 24-28 maggio 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, I Serie Speciale, n.22 del 2 giugno 1999, anche la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della disposizione precedente con riferimento agli articoli 3 e 38, comma 2, della Costituzione.
Ciò nella considerazione che tale normativa va riferita non solo al caso di trasformazione del rapporto di lavoro ma anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale sorti come tali dall’inizio.8.3. Il minimo dei minimi.
L’art. 11 del D. Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61 ha abrogato espressamente, l’art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
L’abrogato art. 5, oltre a regolare il lavoro part time, prevedeva (commi 16 e 17) una particolare forma di occupazione ad orario ridotto (non superiore alle quattro ore giornaliere) senza un formale contratto di lavoro a tempo parziale per le seguenti attività:
- istruzione e educazione scolare e prescolare non statale;
- assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza e assistenza;
- attività di culto, formazione religiosa e attività similari;
- assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;
- credito, per il solo personale ausiliario;
- servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;
- proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti a uso di abitazione o altro uso;
- personale giornalistico con qualifica di professionista ovvero pubblicista, titolare del rapporto di lavoro subordinato come collaboratore o come corrispondente instaurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, la cui attività lavorativa è svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere.
Il comma 16 fissava un particolare limite minimo di retribuzione giornaliera ("minimo dei minimi"), su cui calcolare i contributi, pari al 4% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
Ora, questa particolare forma di occupazione e il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera non sono più previsti.
Cessano, pertanto, di avere validità i codici autorizzazione "2V" e "4H".
I datori di lavoro che operano nei settori sopra citati devono formalizzare il part time e versare i contributi sul minimale contributivo calcolato con le stesse regole previste per gli altri lavoratori a tempo parziale (vedi punto 8.1).
Tale regolarizzazione, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1) dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
A tal fine i datori di lavoro, fermo restando il rispetto della ordinaria disciplina in materia di retribuzione minima imponibile (art. 1, c. 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389), si atterranno, nelle ipotesi di retribuzioni inferiori al minimale, alle modalità di seguito riportate.
Stipula di contratti part time:
- calcoleranno la differenza fra l'abrogato "minimo dei minimi" e il minimale orario calcolato ai sensi dell'art. 9 del decreto n. 61/2000;
- sommeranno l'importo ottenuto alla retribuzione del mese in cui avviene la regolarizzazione e l'assoggetteranno a contribuzione secondo le aliquote vigenti in base al diverso settore di attività;
Mancata stipula di contratti part time:
- calcoleranno la differenza fra l'abrogato "minimo dei minimi" e il minimale di retribuzione giornaliera;
- sommeranno l'importo ottenuto alla retribuzione del mese in cui avviene la regolarizzazione e l'assoggetteranno a contribuzione secondo le aliquote vigenti in base al diverso settore di attività;
Le differenze contributive dovranno essere maggiorate degli interessi al tasso legale del 2,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 10/12/1998 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 299 del 11/12/1998) computati dal 16/5/2000 e fino alla data di versamento (codice "Q900" del mod. DM10/2).ALLEGATO 1 (D.Lgs. 25.02.2000, n. 61) in T&L
ALLEGATO 2
DOMANDA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.Lgs. N. 61/2000
(Decreto interministeriale 12/4/2000)
CODICE FISCALE
DENOMINAZIONE AZIENDA
INDIRIZZOvia/piazza
denominazione
civico
comune
ALLA DATA DELL’ASSUNZIONE
numero complessivo dipendenti
media ula dei 12 mesi precedenti
CONTRATTI PART TIME CHE SI INTENDONO STIPULARE
DA 20 A 24 ORE
DA 25 A 28 ORE
DA 29 A 32 ORE
Numero totale
Numero totale
Numero totale
retribuzione mensile totale
retribuzione mensile totale
retribuzione mensile totale
SIGLA AUTOMOBILISTICA DELLA PROVINCIA SEDE DI LAVORO
MATRICOLA AZIENDALEEnte
CONTRATTI STIPULATI IN FAVORE DI:
donne con figli minori o con soggetti disabili (legge n. 104/1992) conviventi
da 20 a 24 ore
da 25 a 28 ore
da 29 a 32 ore
Numero totale
Numero totale
Numero totale
retribuzione mensile totale
retribuzione mensile totale
retribuzione mensile totale
soggetti di età fino a 25 anni
da 20 a 24 ore
da 25 a 28 ore
da 29 a 32 ore
Numero totale
Numero totale
Numero totale
retribuzione mensile totale
retribuzione mensile totale
retribuzione mensile totale
SPAZIO RISERVATO ALL'INPS
data
ora
l'impiegato INPS
Si dichiara corrispondente al vero tutto quanto esposto sulla presente domanda
timbro dell’Agenzia INPS
timbro e firma del legale
rappresentante dell’azienda