-
Circolare INPS n. 145 del 04.08.2000
-
Decreto interministeriale 12 aprile 2000. Benefici contributivi per assunzioni di personale a part-time. Istruzioni contabili Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 145 del 04.08.2000SOMMARIO: Disposizioni operative per la fruizione dei benefici previsti dal D.M. 12 aprile 2000 in favore dei datori di lavoro per assunzioni con contratto a tempo indeterminato part-time.
Sulla G.U. del 3 giugno 2000 è stato pubblicato il Decreto interministeriale Lavoro - Tesoro del 12 aprile 2000 (allegato n. 1), contenente disposizioni attuative per la concessione delle agevolazioni contributive, previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, a beneficio delle aziende che utilizzano l'istituto del part-time per le assunzioni a tempo indeterminato ad incremento dei livelli occupazionali.
1. Quadro di riferimento.
Il provvedimento si inserisce nell'ambito delle politiche atte a favorire il ricorso ad una maggiore "flessibilizzazione" del rapporto di lavoro rispetto al modello tradizionale tramite il rilancio dell'istituto del part-time.
Già l'art. 7 del DL 16/5/1994, n. 299, convertito dalla legge n. 451/1994, aveva previsto particolari agevolazioni contributive nei limiti delle risorse allo scopo preordinate nell'ambito del Fondo per l'occupazione.
La legge n. 196/1997 (pacchetto TREU), al fine di incentivare l'utilizzo del contratto a tempo parziale come strumento di ingresso o reingresso nel mondo del lavoro, aveva successivamente individuato una serie di ipotesi per le quali veniva prevista una riduzione dell'aliquota contributiva per i lavoratori occupati a tempo parziale, vincolandole, comunque all'emanazione di un apposito decreto Ministeriale che fissasse misure, termini, modalità e condizioni dei benefici.
Il D.Lgs. n. 61/2000, da ultimo, nel recepire le precedenti disposizioni, rimanda la determinazione dei suddetti benefici ad un apposito decreto interministeriale.
Il decreto 12 aprile 2000, entrato in vigore il 3 giugno 2000 (giorno dell'avvenuta pubblicazione sulla G.U.), attua le agevolazioni previste nei citati interventi legislativi.2. Contenuto della norma.
L'art. 1 del citato decreto prevede, per la durata di un triennio, una riduzione dell'aliquota contributiva a favore dei soggetti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (3 giugno 2000), abbiano stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale entro il 30 giugno 2000.
Il beneficio è riconosciuto anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000 subordinatamente all'autorizzazione della Commissione Europea.
Con nota del 13 luglio 2000 il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha dato notizia dell'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee (comunicazione prot. n. 104711 del 4 luglio 2000).2.1. Beneficiari.
Interessati al beneficio contributivo sono tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori e gli enti pubblici economici.2.2 Destinatari.
L'assunzione riguarda soggetti privi di occupazione: lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l’impiego precedente.3. Condizioni per l'accesso al beneficio.
Fermo restando quanto precede, la riduzione contributiva spetta ai datori di lavoro alle seguenti condizioni:
- che l'assunzione dei lavoratori comporti la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto agli organici esistenti calcolati con riferimento alla forza media dei 12 mesi precedenti;
- che siano osservati i contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Il beneficio, pertanto, non spetta per le imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo ex art. 5 del DL n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
La sussistenza di tali requisiti deve essere attestata dall'azienda mediante apposita dichiarazione da presentare ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.4. Oggetto del beneficio.
L'incentivazione è quella già prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a) del DL n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994:
- riduzione triennale dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovuta all'AGO per l'IVS, modulata secondo l'orario di lavoro settimanale previsto nei contratti stipulati, nella misura di seguito riportata:
- 7 punti percentuali, per i contratti part-time con un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore;
- 10 punti percentuali per i contratti part-time con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali;
- 13 punti percentuali per i contratti part-time con orario superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore settimanali.
Ai fini dell’individuazione delle predette fasce, dovrà farsi riferimento alla media delle prestazioni su base annua.
Il beneficio è alternativo a qualunque altra forma di agevolazione relativa ai medesimi lavoratori.4.1. Limite massimo dei contratti agevolati.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del decreto il numero di contratti part-time agevolati è limitato, non potendo superare:
- il 20% dei contratti per la fascia fino a 250 addetti, con possibilità di instaurare in ogni caso almeno 1 contratto agevolato;
- il 10% per la fascia 251-1000 addetti;
- il 2% per la fascia superiore ai mille addetti.Es.: per un’azienda con forza aziendale di 300 dipendenti possono essere ammessi ai benefici un massimo di 55 contratti (20% per la fascia fino a 250 addetti + 10% per la fascia compresa tra 251 e 1000 addetti, totale 50 + 5 = 55).
Ai fini del computo della forza aziendale si precisa che il requisito occupazionale va determinato in relazione al complesso delle attività facenti capo al medesimo imprenditore, anche se articolate in più cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in province diverse non assumendo rilievo l'eventuale diverso settore di attività nel quale gli stessi siano occupati.
Dal computo della forza lavorativa vanno esclusi:
- gli apprendisti (articolo 21, c.7, della legge 28 febbraio 1987, n. 56);
- i dipendenti assunti con CFL (art. 3, c. 10 della legge 19 dicembre 1984, n. 863);
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (articolo 20, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223).
A decorrere dal 4 aprile 2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61, i lavoratori part-time dovranno essere computati in proporzione all’orario svolto.5. Modalità di erogazione.
Per il finanziamento del beneficio contributivo sono destinati complessivamente 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
Con D.M. in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (allegato n. 2 [omissis]), tenuto conto del tasso medio di disoccupazione rilevato con il decreto 31/12/1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato nella G.U. serie generale n. 12 del 17/1/2000, sono state ripartite, a livello provinciale, le risorse stanziate per l’anno in corso.
Per gli anni successivi le risorse saranno ripartite sulla base del numero dei contratti effettivamente attivati.6. Modalità di accesso.
Le modalità di accesso dei benefici sono indicate nell'art. 3 del decreto.
Le imprese interessate devono presentare all'Agenzia dell'Istituto competente per territorio domanda contenente:
a) il numero dei contratti che s'intendono stipulare, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2 del decreto (vedi punto 4.1);
b) le informazioni utili per l'eventuale applicazione dei criteri di priorità (vedi successivo punto 7).
Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ammissione ai benefici le aziende devono, inoltre, presentare, alla stessa Agenzia dell'Inps, i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati.
Come già precisato al punto 5 della circolare n. 123 del 27 giugno 2000, le eventuali domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del Decreto interministeriale 12 aprile 2000, saranno considerate pervenute alla data del 3 giugno 2000 (data di entrata in vigore del decreto).7. Adempimenti a cura delle Agenzie.
Ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi le Agenzie dovranno verificare:
- la sussistenza dei requisiti richiesti;
- l'osservanza da parte delle imprese dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparative più rappresentative.
Relativamente al numero dei contratti part-time concessi dovrà farsi riferimento al limite percentuale indicato dall'art. 2 del Decreto interministeriale 12 aprile 2000 (vedi punto 4.1) che, come sopra precisato, varia in funzione delle dimensioni aziendali.
Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, le Agenzie, nei limiti delle risorse disponibili determinate ai sensi dell'art. 4 del Decreto, provvederanno ad ammettere le imprese alla fruizione dei benefici contributivi.
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale, in caso di insufficienza delle risorse assegnate a livello provinciale le Agenzie, per l'ammissione ai benefici, dovranno seguire i criteri di priorità previsti dall'art. 3 del Decreto stesso:
- data di presentazione o invio della domanda;
- contratti stipulati in favore di soggetti di età fino a 25 anni (24 anni e 364 giorni);
- contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili di cui alla legge 5/2/1992, n. 104, conviventi.
Al riguardo si comunica che è stata predisposta apposita procedura, realizzata in ambiente Web, che consentirà alle Agenzie la gestione, a livello provinciale, delle graduatorie relative alle domande di ammissione al beneficio.
Con separato messaggio vengono resi disponibili i programmi e fornite le istruzioni per l'operatività della procedura.
Ogni Agenzia provvederà, poi, a trasmettere l'elenco delle aziende ammesse ai benefici alla competente Direzione provinciale del lavoro.
Il medesimo elenco, accompagnato dalle copie dei contratti stipulati dalle aziende interessate, dovrà essere poi trasmesso agli altri Enti nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 12 aprile 2000 (vedi successivo punto 11).
Le somme conguagliate dalle aziende a titolo della riduzione contributiva in parola, previa rendicontazione, saranno rimborsate all’Istituto, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.8. Codifica aziende.
Le posizioni contributive relative alle aziende ammesse ai benefici in questione, dovranno essere contrassegnate, anche ai fini della loro imputazione contabile, con il codice di autorizzazione "2T" che, a decorrere dal giugno 2000, assume il nuovo significato di "Azienda ammessa ai benefici per il part-time di cui al DM 12 aprile 2000".
Le aziende che usufruiscono dell'accentramento degli adempimenti contributivi presso un'Agenzia dell'INPS collocata al di fuori della provincia in cui viene effettuata l'assunzione incentivata, dovranno provvedere ad accendere un’apposita posizione contributiva presso l'Agenzia INPS competente per territorio, ai fini degli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori part-time assunti in quella provincia.
La posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice Tipo - Azienda "A3", nonché dai codici di autorizzazione "2T" e "0D", quest'ultimo con il significato di "azienda con più posizioni contributive avente alle dipendenze particolari categorie di personale".9. Modalità di compilazione delle denunce DM10/2.
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- riporteranno i dati relativi ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali, aventi titolo alla riduzione contributiva, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendoli precedere dai consueti codici qualifica "1", "2", "3", "7" e "8"("1" per il personale con qualifica di operaio, "2" per quello con qualifica di impiegato, "3" per il personale con qualifica di dirigente, "7" per il personale con qualifica di equiparato e "8" per il personale con qualifica di viaggiatore) seguiti dal quarto carattere "L";
- riporteranno i dati relativi ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali, aventi titolo alla riduzione contributiva, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendoli precedere dai consueti codici qualifica "1", "2", "3", "7" e "8"("1" per il personale con qualifica di operaio, "2" per quello con qualifica di impiegato, "3" per il personale con qualifica di dirigente, "7" per il personale con qualifica di equiparato e "8" per il personale con qualifica di viaggiatore) seguiti dal quarto carattere "N";
- riporteranno i dati relativi ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore settimanali, aventi titolo alla riduzione contributiva, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendoli precedere dai consueti codici qualifica "1", "2", "3", "7" e "8"("1" per il personale con qualifica di operaio, "2" per quello con qualifica di impiegato, "3" per il personale con qualifica di dirigente, "7" per il personale con qualifica di equiparato e "8" per il personale con qualifica di viaggiatore) seguiti dal quarto carattere "R";
- indicheranno nelle caselle:
"N. dipendenti" il numero dei dipendenti;
"N. giornate" il numero delle ore retribuite;
"Retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni imponibili;
"Somme a debito del datore di lavoro" la contribuzione dovuta nella misura intera, senza operare alcuna riduzione;
- riporteranno l'importo relativo alla riduzione contributiva spettante in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere da uno dei seguenti nuovi codici:
"L707" avente il significato di "rid.contr.7% IVS ex DM 12/4/2000";
"L710" avente il significato di "rid.contr.10% IVS ex DM 12/4/2000";
"L713" avente il significato di "rid.contr.13% IVS ex DM 12/4/2000".9.1. Lavoratori iscritti a Fondi diversi dal F.P.L.D gestiti dall'INPS.
I datori di lavoro aventi personale iscritto a Fondi diversi dal F.P.L.D ovvero in evidenza contabile separata del F.P.L.D, si atterranno alle disposizioni che seguono.
Per l'esposizione dei dati relativi alle contribuzioni minori e ai contributi di assistenza dovranno essere osservate le consuete modalità.
Per l'indicazione, invece, dei dati relativi alla contribuzione pensionistica dovuta ai diversi Fondi di previdenza, oggetto di riduzione contributiva, dovranno essere osservate le modalità di seguito riportate per ciascun Fondo.
9.1.1. Lavoratori iscritti all'ex Fondo per le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto.
- la contribuzione dovuta all'ex Fondo per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time, aventi titolo alla riduzione contributiva, dovrà essere esposta con il consueto codice tipo contribuzione "Z40" seguito:
- dal quarto carattere "L" per il personale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali;
- dal quarto carattere "N" per il personale con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali;
- dal quarto carattere "R" per il personale con orario superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore settimanali.9.1.2. Lavoratori iscritti al Fondo Volo.
- la contribuzione dovuta al Fondo per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time, aventi titolo alla riduzione contributiva, dovrà essere esposta con il consueto codice tipo contribuzione "Z31" seguito:
- dal quarto carattere "L" per il personale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali;
- dal quarto carattere "N" per il personale con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali;
- dal quarto carattere "R" per il personale con orario superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore settimanali.9.1.3. Lavoratori iscritti alla Gestione Speciale per gli Enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
- la contribuzione dovuta per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time iscritti alla Gestione Speciale per gli Enti creditizi pubblici, aventi titolo alla riduzione contributiva, dovrà essere esposta con il consueto codice tipo contribuzione "B00" seguito:
- dal quarto carattere "L" per il personale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali;
- dal quarto carattere "N" per il personale con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali;
- dal quarto carattere "R" per il personale con orario superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore settimanali.L'importo relativo alla riduzione contributiva spettante dovrà essere indicato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto da uno dei sopracitati codici:
"L707" avente il significato di "rid.contr.7% IVS ex DM 12/4/2000";
"L710" avente il significato di "rid.contr.10% IVS ex DM 12/4/2000";
"L713" avente il significato di "rid.contr.13% IVS ex DM 12/4/2000".10. Lavoratori a part-time non rientranti nella sfera di applicazione del beneficio di cui al DM 12/4/2000.
Ai fini dell'indicazione sul mod. DM10/2 dei lavoratori in epigrafe si precisa che dovranno continuare ad essere utilizzati i codici di seguito riportati con l'avvertenza che non è più necessario operare la distinzione tra il personale occupato per un numero di ore inferiore o superiore alle 78:Codici
Significato
OXX
operaio part-time
YXX
impiegato part-time
dove XX corrisponde a "0" ovvero all'eventuale codice tipo contribuzione, ovvero i codici
Codici
Significato
3XXP
dirigente part-time
7XXP
equiparato part-time
8XXP
viaggiatore part-time
dove XX corrisponde a "0" ovvero all'eventuale codice tipo contribuzione.
Non dovranno essere più utilizzati i codiciCodici
Significato
1XXP
operaio part-time
2XXP
impiegato part-time
né il quarto carattere "S".
11. Datori di lavoro che non operano con l'INPS.
Come precisato al punto 4, l'incentivazione consiste nella riduzione triennale dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovuta all'AGO per l'IVS.
Il beneficio, pertanto, è previsto anche a favore di datori di lavoro che iscrivono i dipendenti a Fondi diversi da quelli gestiti dall'Istituto (INPDAP, ENPALS, ecc…).
I datori di lavoro interessati si avvarranno dei benefici ex D.M. 12 aprile 2000, in sede di versamento dei contributi previdenziali dovuti ai singoli Enti previdenziali.
Per quanto riguarda le modalità di ammissione ai benefici contributivi, si rinvia a quanto già illustrato, rispettivamente, ai punti 6 e 7.12. Modalità di compilazione della domanda di concessione dei benefici ex D.M 10/4/2000.
Come già precitato al punto 6, le imprese interessate devono presentare all'Agenzia dell'Istituto competente per territorio apposita domanda.
Il relativo fax simile è già stato allegato nella circolare n. 123 del 27 giugno 2000.
Ai fini della compilazione della domanda, si forniscono le precisazioni che seguono.
Nel campo relativo al "numero complessivo dei dipendenti" dovrà essere riportato il totale dei dipendenti in forza all'azienda alla data di assunzione del lavoratore a part-time, in base ai criteri già enunciati al sopracitato punto 4.1.
Nel campo relativo alla "media ULA dei 12 mesi precedenti" i datori di lavoro riporteranno il relativo dato attenendosi alle precisazioni fornite nella circolare n. 122 del 27 giugno 2000.
Nella sezione relativa alla "retribuzione mensile totale" dovrà essere riportata la sommatoria delle retribuzioni contrattualmente previste con riferimento ai lavoratori part- time assunti.
Nella sezione relativa "all'Ente" dovrà essere indicato il soggetto presso il quale il datore di lavoro assolve gli obblighi contributivo - previdenziali (es: INPS -ENPALS-INPDAI, ecc…).
Nella sezione relativa ai "Contratti stipulati in favore di" dovrà essere riportato il numero dei contratti riferiti a soggetti nei cui confronti si applicano i criteri di priorità previsti dall'art. 3 del Decreto stesso.
Al riguardo si precisa che tale ultimo dato è da considerarsi quota parte del numero complessivo dei contratti part-time che i datori di lavoro intendono stipulare.13. Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile delle agevolazioni contributive di che trattasi, evidenziate nei modd. DM10/2 con i codici "L707", "L710" e "L713" secondo le modalità illustrate nel precedente punto 9, sono stati istituiti i conti GAW 37/69 e GAW 37/59 a seconda che le agevolazioni stesse siano, rispettivamente, di competenza dell'anno in corso ovvero di competenza degli anni precedenti (vedi allegato n. 3[omissis]).
Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").Allegato 1
DECRETO INTERMINISTERIALE 12 APRILE 2000 (G.U. del 3/6/2000)