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Circolare INPS n. 148 del 24.08.2000
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Liquidazione della pensione nei confronti dei lavoratori che optano per il sistema contributivo
Circolare INPS n. 148 del 24.08.2000SOMMARIO:
Condizioni per l'esercizio dell'opzione. Determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995. Determinazione del montante contributivo per i periodi maturati successivamente al 31 dicembre 1995. Importo annuo del trattamento pensionistico. Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Regime di cumulo della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i redditi da lavoro. Allegato 1: Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, come modificato dalle disposizioni correttive di cui al decreto legislativo 23 giugno 1998, n.278. Allegato 2: Serie storica dell'importo del massimale contributivo dall'anno 1946 all'anno 2000 Allegato 3: Coefficienti di rivalutazione di cui alla Legge n. 335 dell' 8 agosto 1995 Allegato 4: Coefficienti di trasformazione1 - PREMESSA
L'articolo 1, comma, 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che ai lavoratori iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ovvero con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data, è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
L’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997, così come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n.278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1998, disciplina la facoltà di opzione introdotta dal richiamato articolo 1, comma 23, della legge n. 335.2 - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE
La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che l'interessato possa far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.
Considerato che il sistema contributivo è stato introdotto dal 1° gennaio 1996, l'opzione potrà pertanto esercitata non prima del 1° gennaio 2001.
Dalla predetta data l’opzione può essere esercitata in qualsiasi momento, fermo restando che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile opera con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione stessa (articolo 2, comma 18, della legge n. 335).
Ai fini dell'esercizio della facoltà in parola sono utili i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto, purché diano luogo ad un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni e purché almeno 5 anni di anzianità contributiva si collochino dopo il 1995.3 - DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO
In applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 180 del 1997 e n. 278 del 1998 (allegato 1), il montante individuale dei contributi di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:
a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.3.1 - DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO MATURATO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995
Ai fini della determinazione del montante contributivo in parola occorre:
- individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione imponibile annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti; il reddito imponibile annuo per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) nel periodo di riferimento per il calcolo della media della contribuzione annua costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità (520 settimane) corrispondenti ai periodi di contribuzione (effettiva, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall’assicurato in ciascun anno. La predetta base imponibile non può, comunque, eccedere l’importo del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 rapportato all’anno considerato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT (v. tabella, allegato 2);
- calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota contributiva (quindi l’aliquota di computo coincide con quella contributiva) vigente nell’anno interessato. Per i lavoratori dipendenti iscritti a Fondi sostitutivi dell'AGO l’aliquota non può superare quella in vigore per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si precisa che negli anni in cui l’aliquota IVS è variata nel corso dell’anno si dovrà procedere alla determinazione dell’aliquota ponderata. Per i lavoratori autonomi, per i periodi precedenti il 1° luglio 1990, si applicano le aliquote contributive vigenti a tale data.
- calcolare il montante contributivo fino al 31 dicembre 1995 rivalutando l’ammontare dei contributi di ciascun anno su base composta fino al 31 dicembre 1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare (allegato 3);
- determinare il montante medio dividendo il montante complessivo come determinato sopra alla data del 31 dicembre 1995 per il numero degli anni presi in considerazione;
- calcolare il montante al 31 dicembre 1995 moltiplicando il montante medio per il numero degli anni di contribuzione maturati dall’inizio dell’assicurazione fino al 31 dicembre 1995. L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995 e da rivalutare fino alla data di decorrenza della pensione.3.2 - DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO PER I PERIODI MATURATI SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1995
Ai fini della determinazione del montante individuale contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 335.
Pertanto occorre:
- individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti; il reddito annuo, per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi di contribuzione (effettiva, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall’assicurato in ciascun anno;
- calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoro dipendente, ovvero, per l’aliquota di computo del 20 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoro autonomo.
- determinare il montante individuale dei contributi sommando l’ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto intero lordo nominale(PIL), appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale per i periodi in argomento, la contribuzione di ciascun anno si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.3.3 – IMPORTO ANNUO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO.
L’importo annuo del trattamento pensionistico è determinato applicando al montante contributivo come sopra determinato il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni (tabella A allegata alla legge 335, allegato 4).
Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione. Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione ed essendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni pari a 5,006 e quello relativo all’età di 58 anni pari a 4,860 per cento, il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146)= 4,933 per cento. A tali fini non si tiene conto delle frazioni di mese (circolare n.180 del 14 settembre 1996).4 - PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, cioè per i lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996 ovvero per i lavoratori che hanno esercitato l'opzione, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituiti da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia" (articolo 1, comma 19, della legge n. 335).
Per il diritto alla pensione di vecchiaia sono previsti i seguenti requisiti:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- età non inferiore a 57 anni di età;
- 5 anni di contribuzione effettiva;
- importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per i richiedenti che hanno meno di 65 anni di età (articolo 1, comma 20, della legge n. 335).
In alternativa al requisito di 57 anni di età può accedere alla pensione di vecchiaia il lavoratore che faccia valere 40 anni di contribuzione. Ai fini del computo di detta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi. e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione effettiva si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione quindi di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Pertanto i lavoratori ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, in quanto lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996 ovvero lavoratori che hanno esercitato l'opzione, debbono far valere complessivamente almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Alla pensione in parola, in quanto liquidata con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.5 - REGIME DI CUMULO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO CON I REDDITI DA LAVORO
Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni di età la pensione è incumulabile totalmente con i redditi da lavoro dipendente, e nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi. (articolo 1, comma 21, della legge n. 335).
Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 22, della legge n. 335).Allegato 1
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N. 180, COME MODIFICATO DALLE DISPOSIZIONI CORRETTIVE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 1998, N.278.
…Omissis…
Articolo 1
Ambito di applicazione1.Il presente decreto disciplina la facoltà di opzione prevista dall’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Articolo. 2
Modalità di applicazione1. Il montante individuale dei contributi di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n.335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:
a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate "su base composta fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all’articolo 1" comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5.
3. La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l’aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione.
Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell’INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l’INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1° luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.
4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.
5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.
6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l’importo del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all’anno considerato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.
7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.
8. L’importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.Allegato 2
Serie storica dell'importo del massimale contributivo
dall'anno 1946 all'anno 2000
(valori in moneta corrente)IMPORTO
Anni
Annuo
Mensile
Settimanale
1946
2.642.000
220,167
50,808
1947
3.118.000
259,833
59,962
1948
5.054.000
421,167
97,192
1949
5.352.000
446,000
102,923
1950
5.432.000
452,667
104,462
1951
5.361.000
446,750
103,096
1952
5.881.000
490,083
113,096
1953
6.128.000
510,667
117,846
1954
6.244.000
520,333
120,077
1955
6.413.000
534,417
123,327
1956
6.593.000
549,417
126,788
1957
6.923.000
576,917
133,135
1958
7.055.000
587,917
135,673
1959
7.394.000
616,167
142,192
1960
7.364.000
613,667
141,615
1961
7.563.000
630,250
145,442
1962
7.782.000
648,500
149,654
1963
8.179.000
681,583
157,288
1964
8.792.000
732,667
169,077
1965
9.311.000
775,917
179,058
1966
9.711.000
809,250
186,750
1967
9.905.000
825,417
190,481
1968
10.103.000
841,917
194,288
1969
10.234.000
852,833
196,808
1970
10.521.000
876,750
202,327
1971
11.058.000
921,500
212,654
1972
11.611.000
967,583
223,288
1973
12.261.000
1.021,750
235,788
1974
13.536.000
1.128,000
260,308
1975
16.162.000
1.346,833
310,808
1976
18.942.000
1.578,500
364,269
1977
22.067.000
1.838,917
424,365
1978
26.061.000
2.171,750
501,173
1979
29.293.000
2.441,083
563,327
1980
33.892.000
2.824,333
651,769
1981
41.043.000
3.420,250
789,288
1982
48.718.000
4.059,833
936,885
1983
56.659.000
4.721,583
1.089,596
1984
65.158.000
5.429,833
1.253,038
1985
72.065.000
6.005,417
1.385,865
1986
78.263.000
6.521,917
1.505,058
1987
83.037.000
6.919,750
1.596,865
1988
86.857.000
7.238,083
1.670,327
1989
91.200.000
7.600,000
1.753,846
1990
97.219.000
8.101,583
1.869,596
1991
103.149.000
8.595,750
1.983,635
1992
109.751.000
9.145,917
2.110,596
1993
115.678.000
9.639,833
2.224,577
1994
120.536.000
10.044,667
2.318,000
1995
125.237.000
10.436,417
2.408,404
1996
132.000.000
11.000,000
2.538,462
1997
137.148.000
11.429,000
2.637,462
1998
139.480.000
11.623,333
2.682,308
1999
141.991.000
11.832,583
2.730,596
2000
144.263.000
12.021,917
2.774,288
Allegato 3
Coefficienti di rivalutazione di cui alla
Legge n. 335 dell' 8 agosto 1995Anno al quale rivalutare
i montanti contributiviCoefficienti di rivalutazione
1976
1,156004
1977
1,190509
1978
1,216775
1979
1,210426
1980
1,203363
1981
1,226929
1982
1,214364
1983
1,205767
1984
1,202694
1985
1,186164
1986
1,160219
1987
1,142703
1988
1,126341
1989
1,115314
1990
1,105217
1991
1,101013
1992
1,097075
1993
1,088611
1994
1,072990
1995
1,065726
1996
1,062054
1997
1,055871
1998
1,053597
1999
1,056503
N.B.: La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno ed ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.
Allegato 4
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335Divisori
Età
Valori
21,1869
57
4,720%
20,5769
58
4,860%
19,9769
59
5,006%
19,3669
60
5,163%
18,7469
61
5,334%
18,1369
62
5,514%
17,5269
63
5,706%
16,9169
64
5,911%
16,2969
65
6,136%
Tasso di sconto = 1,5%