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Circolare INPS n. 153 del 05.09. 2000
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Disciplina dei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81/2000 – Ulteriori chiarimenti
Circolare INPS n. 153 del 05.09.2000SOMMARIO: Ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti della nuova disciplina dei lavori socialmente utili illustrata con cir. n. 106 del 2 giugno 2000.
Si fa seguito alla circolare n. 106 del 2 giugno u.s., contenente le istruzioni applicative delle nuove disposizioni sui lavori socialmente utili introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per fornire ulteriori chiarimenti che tengono conto anche di quanto precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota n. 2251/06.14 del 4 agosto u.s.
Come è stato già precisato al punto 3 della suddetta circolare n. 106, dall’1.5.2000 possono ancora svolgere prestazioni in attività socialmente utili con diritto alla percezione dell’assegno a carico del Fondo per l’occupazione soltanto quei lavoratori che possono far valere almeno dodici mesi di impegno in progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità e che alla data del 31.12.1999 erano ancora impegnati in uno di tali progetti.
Con riferimento al requisito dei dodici mesi di impegno si comunica che, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro con la suddetta nota del 4 agosto, il predetto assegno può essere corrisposto, oltre che ai lavoratori che abbiano interamente maturato il requisito stesso in progetti a carico del Fondo per l’occupazione, anche a quelli che "siano stati impegnati in progetti LSU finanziati, in una prima fase, con risorse degli Enti promotori o gestori, e che, nell’ultimo semestre del 1999, siano stati assunti in carico dal Fondo per l’occupazione, sempreché abbiano maturato 12 mesi di permanenza nelle predette attività nel biennio 1.1.1998/31.12.1999".
Per ciò che concerne invece la possibilità di fruire degli altri benefici previsti dalla disciplina transitoria LSU di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 468/1997, al decreto interministeriale 21 maggio 1998 e agli articoli 6, 7 e 10 del decreto legislativo n. 81/2000 (pensionamento anticipato e concessione degli incentivi previsti per lo svuotamento del bacino LSU), si precisa che il requisito di dodici mesi di permanenza in progetti approvati dalle CRI è da considerarsi acquisito anche dai lavoratori che abbiano conseguito tale periodo minimo di impegno unicamente in progetti finanziati con risorse degli Enti promotori o gestori dei progetti stessi.
Ai fini del conseguimento del predetto requisito di dodici mesi si precisa che un periodo di impegno, all’interno dello stesso mese, superiore a 15 giorni si computa come un mese intero, sempre che il relativo recupero sia stato al più tardi effettuato entro il 31.12.1999.
Per quanto riguarda la computabilità o meno, ai fini del conseguimento del requisito dei dodici mesi in parola, dei periodi di sospensione dell’attività individuale si comunica che, con la stessa nota del 4 agosto, il Ministero del Lavoro ha precisato che i periodi di sospensione dalle attività progettuali di LSU per maternità, malattia o infortunio, nonché quelli per avviamento al lavoro a tempo pieno e determinato, possono essere considerati utili ai fini del conseguimento del "requisito della transitorietà" (dodici mesi di impegno in attività progettuali) richiesto tanto per la prosecuzione dopo il 30.4.2000 dell’attività di lavoro socialmente utile con diritto all’assegno a carico del Fondo per l’occupazione, quanto per la concessione delle specifiche agevolazioni finalizzate alla ricollocazione lavorativa o al pensionamento anticipato. Le sospensioni per avviamento al lavoro a tempo pieno e determinato debbono essere state debitamente autorizzate dagli Enti gestori dei relativi progetti, con conseguente permanenza di assegnazione dei lavoratori interessati ai progetti medesimi. Ovviamente, non possono essere considerati utili ai fini in questione gli archi temporali successivi al 31.12.1999.
Si precisa, inoltre, che qualora le suddette sospensioni riguardino progetti in corso alla stessa data del 31.12.1999 le sospensioni stesse non fanno venir meno il possesso da parte del lavoratore dell’altro requisito soggettivo (impegno in un progetto a carico del Fondo per l’occupazione alla data del 31.12.1999) richiesto ai fini del diritto alla fruizione, dall’1.5.2000 in poi, dell’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili a carico del Fondo in parola, sempre che al termine del periodo di sospensione l’interessato abbia regolarmente ripreso l’attività progettuale.
Con la stessa nota ministeriale del 4 agosto è stato altresì precisato che, "ai fini del proseguimento delle attività socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81/2000, devono considerarsi progetti in corso alla data del 31.12.1999 anche quelli le cui attività erano a tale ultima data temporaneamente sospese per ritardi di ordine procedurale nell’assunzione delle delibere di proroga del progetto da parte della CRI, o nell’avviamento delle stesse attività progettuali". Non deve naturalmente trattarsi di progetti rinnovati o approvati per la prima volta, bensì soltanto di progetti prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 468/1967, dell’articolo 45, comma 6, della legge n. 144/1999, ovvero dell’articolo 1 del decreto legge n. 390/1999 e la relativa certificazione dovrà essere acquisita presso la competente Direzione Regionale del Lavoro.
Qualora negli elenchi nominativi trasmessi all’INPS dagli Enti utilizzatori unitamente alle delibere di prosecuzione delle attività socialmente utili siano stati inseriti anche lavoratori che non risultino in possesso di uno dei requisiti soggettivi di cui sopra o che comunque non abbiano titolo all’assegno ASU sulla base di quanto precisato nella citata circolare n. 106/2000 e di quanto chiarito con la presente circolare, dovrà essere inviata apposita comunicazione agli Enti stessi e ai lavoratori interessati dei motivi del mancato pagamento specificando il requisito mancante.
Sempre con la citata nota del 4 agosto il Ministero del Lavoro ha ribadito che sono da considerare destinatari della disciplina transitoria prevista per lo svuotamento del bacino LSU (pensionamento anticipato e incentivi) anche i lavoratori che in costanza di fruizione di trattamenti previdenziali abbiano maturato dodici mesi di permanenza in progetti LSU/LPU approvati dalle CRI ai sensi del decreto legge n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 468/1997 e secondo la tipologia di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto.
Per ciò che concerne il trattamento da corrispondere ai lavoratori che per la prosecuzione delle attività LSU fino al termine del relativo progetto e, comunque, non oltre il 30.4.2000, hanno potuto beneficiare di proroga del trattamento previdenziale ai sensi dell’articolo 45, comma 10, della legge n. 144/1999 (v. circolare n. 75 del 7.4.2000), si fa riserva di fornire successive istruzioni.
Si precisa, infine, che i lavoratori socialmente utili cui sia stata concessa la pensione anticipata di anzianità o di vecchiaia – dovendosi considerare non più applicabile quella parte del comma 2 dell’articolo 2 del decreto interministeriale 21.5.1998 che disponeva che tali lavoratori potevano essere utilizzati nei Comuni di residenza in attività LSU – non sono più utilizzabili nelle attività in parola né ai sensi del decreto legislativo n. 81/2000, né per chiamata diretta ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 468/1997. Ciò sia in considerazione del fatto che il citato decreto 81/2000 ha stabilito un esplicito divieto di utilizzo in attività socialmente utili di tutti i lavoratori di cui trattasi, sia del fatto che agli stessi lavoratori viene ora comunque garantito un trattamento pensionistico di importo non inferiore a quello dell’assegno ASU pari a lire 860.710 mensili.
Ove peraltro tali lavoratori – che ormai non sono più tenuti a svolgere le attività in questione – dovessero comunque svolgere ulteriore attività lavorativa, troverebbero applicazione anche nei loro confronti le ordinarie disposizioni di legge riguardanti la generalità dei lavoratori pensionati, ivi comprese quelle relative alle collaborazioni coordinate e continuative.