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Circolare INPS n. 160 del 26.09.2000
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Individuazione del contratto collettivo applicabile al settore delle scuole materne confessionali
Circolare INPS n. 160 del 26.09.2000SOMMARIO: Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Nota Prot. N. 1378/art.2, co.25, l.n. 549/95 del 9.8.2000 ha espresso l'avviso che la natura confessionale di un ente di istruzione costituisce un elemento rilevante ai fini dell'individuazione di una peculiare categoria contrattuale nell'ambito del generale settore di attività delle scuole private.
E' stata esaminata una problematica evidenziatasi nell'ambito del settore contrattuale collettivo delle scuole materne private.
Sono infatti vigenti per questo settore di attività diversi CCNL, rispettivamente per le scuole laiche e religiose, che prevedono distinti trattamenti economici e normativi.
Poiché tutti i contratti risultano stipulati da organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale nella categoria, si è posto il problema della individuazione della retribuzione-parametro da applicare agli effetti previdenziali ai sensi dell'art. 25, co.2, della legge n 549/1995. Tale disposizione prevede infatti che la norma dell'art. 1 della legge n. 389/1989, che individua la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti stipulati dalle OOSS dei datori e dei lavoratori più rappresentative nella stessa, fissando quindi il criterio della unicità della retribuzione-parametro ai fini previdenziali per ciascuna categoria contrattuale.
Come noto, in base ai principi generali l'efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di diritto comune si estende di norma, in base alla teoria del mandato rappresentativo, solo agli iscritti alle associazioni stipulanti, in quanto i contratti collettivi c.d. post-corporativi sono contratti di diritto comune. In una situazione quale quella appena descritta, l'unico dato decisivo ai fini della individuazione del contratto collettivo applicabile dovrebbe pertanto essere quello della affiliazione sindacale delle parti, cosicché ai dipendenti di ciascuna scuola dovrebbe applicarsi il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni alle quali le parti sono associate.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, al quale sono stati richiesti chiarimenti in proposito, con nota prot. N. 1378/art.2, co.25, l.n.549/95 del 9.8.2000 ha espresso l'avviso che la natura confessionale di un ente di istruzione costituisce un elemento rilevante ai fini dell'individuazione di una peculiare categoria contrattuale nell'ambito del generale settore di attività delle scuole private. Ciò in considerazione dei generali principi richiamati, nonché del fatto che non è "nell'attuale sistema sindacale sottratta alla disponibilità dell'autonomia collettiva l'individuazione della categoria di riferimento del CCNL" e che "storicamente, nell'esperienza contrattuale si è affermata l'individuazione di un particolare ambito di riferimento della regolamentazione collettiva coincidente con il settore dell'educazione scolastica gestita da enti ecclesiastici".
Dall'applicazione di tali criteri consegue che ai fini della individuazione della retribuzione contrattuale imponibile per le scuole materne confessionali le Sedi faranno riferimento al contratto stipulato dalle relative associazioni confessionali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative nella categoria.