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Circolare INPS n. 161 del 26.09.2000
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Rateazione delle somme iscritte a ruolo
Circolare INPS n. 161 del 26.09.2000SOMMARIO: In relazione alla problematica delle dilazioni ed in relazione alla emissione delle cartelle di pagamento si forniscono direttive in materia di: 1.- Dilazioni richieste prima dell’iscrizione a ruolo dei crediti 1.1 - Dilazioni concesse fino al 29 novembre 1999; 1.2 - Dilazioni concesse dal 30 novembre in poi; 1.2.1 - Decadenza. 2.- Dilazioni richieste dopo l’iscrizione a ruolo ma prima della notifica della cartella: 2.1 - Domande definite; 2.2 - Domande in fase istruttoria. 3.- Richiesta di dilazione per contributi parte in fase amministrativa, parte in fase legale e parte già iscritti a ruolo. 4.- Dilazioni richieste dopo la notifica della cartella: 4.1 - Modalità di richiesta per le rateazioni su cartella; 4.2 - Rateazioni richieste dopo il 60° giorno dalla notifica della cartella; 4.3 - Revoca delle rateazioni. 5.- Richiesta di riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione. 6.- Estensione della rateazione a 36 rate. 7.- Decorrenza degli interessi di dilazione: 7.1 - Istanza per crediti in fase amministrativa, legale o iscritti a ruolo ma non cartellati; 7.2 - Istanza presentata su crediti iscritti in cartella entro i termini previsti per la riscossione spontanea; 7.3 - Istanza presentata oltre i termini previsti. 8.- Periodi contributivi.
PREMESSA
Il D.Lgs. n° 46/99, che all’art. 17 ha disposto l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ha anche dettato norme in materia di riscossione delle rateazioni contributive:
- l’art. 24, comma 1, prevede che, in sede di avviso bonario, il contribuente può presentare domanda di rateazione; questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all’iscrizione a ruolo delle rate dovute;
- l’art. 32, comma 1,come modificato dal D.Lgs. 326/99, ha stabilito che si considera spontanea la riscossione a mezzo ruolo quando la somma da iscrivere nei ruoli è ripartita in più rate su richiesta del debitore;
- l’art. 26 ha stabilito, per i contributi previdenziali iscritti a ruolo, che la rateazione è concessa in conformità alle singole disposizioni che la regolano; in ogni caso la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva da parte del concessionario.
Ne deriva che la richiesta di dilazione avanzata dal contribuente può riguardare:
1. crediti accertati dall’Istituto, oggetto di avviso bonario e crediti in sofferenza non ancora richiesti al debitore;
2. crediti per il cui recupero si è proceduto all’iscrizione a ruolo.
La domanda deve essere definita secondo la normativa attualmente in vigore (art. 2, comma 11, della legge 389/89 ; circolari nn.° 73 del 25.3.1997, 192 del 29.10.1999 e 110 del 7.6.2000), come anche stabilito al punto 6.6 del contratto di cessione stipulato con la S.C.C.I.
In base agli artt. 24, 32 e 26 del D.Lgs.46/99, le dilazioni concesse dall’Istituto saranno riscosse:
- attraverso un ruolo di riscossione spontanea, formato ai sensi dell’art. 32;
- attraverso la rateizzazione del ruolo coattivo, ai sensi dell’art. 26, per le istanze presentate dopo la notifica della cartella di pagamento.
Nel primo caso, cioè di crediti oggetto di avviso bonario o di crediti in sofferenza, il piano di ammortamento deve essere riscosso attraverso la predisposizione di un ruolo da affidare ai concessionari , ai sensi dell’art. 32, comma 1, sopra citato.
Il ruolo dovrà riportare l’intero importo da rateizzare ed il numero delle rate concesse per la dilazione.
La cartella di pagamento verrà notificata dal concessionario entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quella di consegna del ruolo.
L’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.
La riscossione delle rate della dilazione iscritte a ruolo ex art. 32 viene considerata spontanea; infatti l’aggio a favore del concessionario viene stabilito in misura inferiore a quella prevista per la riscossione coattiva.
Nel secondo caso, cioè di crediti per il cui recupero coattivo si è proceduto all’iscrizione a ruolo, il provvedimento di dilazione riguarderà, ai sensi dell’art. 26, tutti crediti presenti nella cartella di pagamento notificata dal concessionario; il piano di ammortamento che verrà trasmesso a quest’ultimo,(il quale non dovrà aver iniziato gli atti esecutivi) sarà riferito a ciascun contributo iscritto in cartella e sarà comprensivo degli interessi di dilazione.
L’aggio di riscossione coattiva rimane invariato.
Le Sedi avranno a disposizione le apposite procedure telematiche sia per la formazione del ruolo rateizzato che per la emissione del piano di ammortamento su cartella.
Nell’illustrare le prime istruzioni operative, in relazione a quanto precede occorre fare alcune precisazioni, distinguendo:
1. le dilazioni richieste prima dell’iscrizione a ruolo;
2. le dilazioni richieste dopo l’iscrizione a ruolo ma prima della notifica della cartella;
3. le dilazioni richieste dopo la notifica della cartella di pagamento.1. Dilazioni richieste prima dell’iscrizione a ruolo dei crediti.
Ai fini di illustrare in modo esauriente la normativa in argomento è necessario ricordare che le dilazioni possono riguardare i crediti ceduti e non ceduti alla S.C.C.I, con una linea di demarcazione costituita dalla data del 29 novembre 1999, in quanto le istanze definite prima e dopo tale data devono essere trattate normativamente e contrattualmente in base al contratto di cessione in modo diverso.1.1. Dilazioni concesse fino al 29 novembre 1999.
Tali rateazioni riguardano crediti oggetto di cessione che non debbono essere iscritti a ruolo in quanto vengono gestiti direttamente dall’Istituto fino a completamento della regolarizzazione.
In caso di decadenza dalla dilazione, il residuo carico dovuto deve essere iscritto a ruolo in un’unica soluzione entro il terzo mese successivo a quello di scadenza della rata dovuta dal contribuente, con l’estinzione degli interessi di dilazione sulle rate future e il ricalcolo delle relative sanzioni, tranne le eventuali partite contributive precedentemente in carico all’Ufficio Legale che dovranno nuovamente essere restituite a quest’ultimo.1.2. Dilazioni concesse dal 30 novembre in poi.
Tali rateazioni rientrano nel dettato dell’art. 32 del D.Lgs n° 46/99, come modificato dal D.Lgs n° 326/99 (riscossione spontanea a mezzo ruolo) e possono essere richieste dal debitore spontaneamente prima di qualsiasi intervento da parte dell’Istituto oppure a seguito dell’avviso bonario.
Le Sedi, a ricezione dell’istanza di dilazione, dovranno provvedere all’istruttoria della domanda secondo le vigenti modalità.
Il contribuente, nelle more della definizione dell’istanza, dovrà effettuare il primo versamento ed i successivi acconti , alla Sede di competenza.
Dopo la delibera di accoglimento da parte del Direttore Regionale,una volta definito il piano di ammortamento con il pagamento della prima rata alla Sede INPS, l’importo da rateizzare, al netto delle somme già pagate, dovrà essere iscritto a ruolo in base all’art. 32 citato.
I successivi versamenti dovranno essere effettuati dal contribuente al concessionario dopo la notifica della cartella da parte di quest’ultimo, alle scadenze mensili indicate nella cartella stessa.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 32, le rate scadono l’ultimo giorno del mese.
Apposita comunicazione dovrà essere effettuata al contribuente circa il pagamento del piano di ammortamento al concessionario.1.2.1 Decadenza.
Per le dilazioni concesse dal 30 novembre in poi, in caso di decadenza, è necessario distinguere:
a) se ciò si verifica prima dell’iscrizione a ruolo delle rate del piano di ammortamento, il credito residuo dovrà immediatamente essere iscritto a ruolo in un’unica soluzione, dedotte le eventuali partite per le quali l'Ufficio Legale aveva in corso un'azione di recupero, partite che dovranno essere restituite a quest’ultimo.
Al contribuente dovrà essere comunicato il provvedimento di decadenza unitamente all’avviso che il recupero del credito viene affidato al concessionario.
b) se ciò si verifica successivamente all’iscrizione a ruolo della rateazione, ex art. 32 del Decreto sopra citato, si dovrà provvedere allo sgravio delle rate residue, al ricalcolo e alla successiva iscrizione a ruolo del rimanente credito in unica soluzione.2. Dilazioni richieste dopo l’iscrizione a ruolo ma prima della notifica della cartella.
2.1 Domande definite.
Il concessionario, per i crediti iscritti a ruolo, può notificare la cartella di pagamento entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo alla formazione del ruolo (termine non perentorio) oppure entro l’ottavo mese successivo alla consegna del ruolo (termine perentorio ai fini della richiesta di discarico di inesigibilità).
Nel periodo intercorrente tra la consegna dei ruoli e la notifica delle cartelle di pagamento, si può verificare che il contribuente, al fine di regolarizzare la propria posizione, presenti domanda di dilazione, ipotesi d’altro canto già verificatasi per i ruoli precedentemente consegnati ai concessionari.
Al riguardo si forniscono le seguenti disposizioni.
Per le domande che le Sedi hanno già definito con l’emissione del piano di ammortamento definitivo, nonché per quelle per le quali il piano di ammortamento non è stato emesso per motivi procedurali, ma per le quali i debitori hanno versato tutte le rate scadute e sono al corrente con i pagamenti correnti, si dovrà provvedere allo sgravio/discarico degli importi iscritti a ruolo.
Tenuto conto di quanto previsto dal più volte citato art. 32,(riscossione spontanea a mezzo ruolo) le rate residue del piano di ammortamento dovranno essere riscosse dal concessionario mediante un ruolo rateizzato ex art. 32.
Nel frattempo e fino al rilascio della procedura telematica, i debitori continueranno a versare le rate in scadenza alla Sede che gestisce la dilazione.
Se, nelle more del rilascio della procedura la ditta decade dalla dilazione, il credito residuo verrà iscritto nuovamente a ruolo in un’unica soluzione.2.2 Domande in fase istruttoria.
Per le domande in fase istruttoria, prima di inviare il provvedimento di sgravio al concessionario, la Sede dovrà verificare che sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa, compresa la delibera del Direttore Regionale e l’emissione del piano di ammortamento.
Il debitore dovrà pagare alla Sede quanto dovuto secondo le consuete modalità nonché le rate della dilazione fino a quando non verrà trasmesso, in via telematica, il piano di ammortamento al concessionario attraverso il ruolo rateizzato ex art. 32.
In caso di decadenza della dilazione, se ciò avviene prima della predisposizione del ruolo rateizzato, la Sede dovrà inviare al concessionario un provvedimento di sgravio parziale per le somme già versate dal contribuente alla Sede stessa e la somma residua verrà riscossa dal concessionario in un’unica soluzione.
Se invece il debitore, dopo la formazione del ruolo rateizzato, non provvede al pagamento delle rate al concessionario, le somme non pagate dovranno essere sgravate e reiscritte in un ruolo coattivo.3. Richiesta di dilazione per contributi parte in fase amministrativa, parte in fase legale e parte già iscritti a ruolo ma non cartellati.
Poiché ai fini della concessione della rateazione, l’istanza della ditta deve comprendere tutti i crediti contributivi esistenti, siano essi in fase amministrativa, legale o a ruolo ma non cartellati, si fa presente che la domanda dovrà essere unica e comprendere tutti gli importi non pagati alle normali scadenze.
Per quanto riguarda gli adempimenti relativamente al carico iscritto a ruolo, come già precedentemente illustrato, dovrà essere sgravato al fine di poterlo gestire unitariamente agli altri carichi contributivi.
Il contribuente, in relazione a tutti i carichi in dilazione, dovrà pagare alla Sede di competenza quanto dovuto secondo le consuete modalità e dovrà continuare a pagare alla Sede stessa le rate della dilazione fino a quando non verrà trasmesso al concessionario il piano di ammortamento ex art. 32 che dovrà comprendere tutte e tre le tipologie di credito.
Qualora il contribuente decada dalla dilazione prima della formazione del ruolo rateizzato:
- tutti i crediti in fase amministrativa dovranno essere iscritti immediatamente a ruolo in un’unica soluzione;
- i crediti già a ruolo, ovviamente resteranno in carico al concessionario;
- quelli precedentemente in fase legale dovranno essere restituiti all’Ufficio Legale.
Qualora la decadenza avvenga dopo la formazione del ruolo rateizzato, si ricade nell'ipotesi di cui al precedente punto 2.2, ultimo capoverso.
In caso di richiesta di dilazione che comprende solo parte dei crediti, la domanda dovrà essere parimenti istruita e sottoposta al Direttore Regionale per la valutazione, ancorché negativa.4. Dilazioni richieste dopo la notifica della cartella di pagamento.
Il contribuente, a norma dell’art. 26 del D.Lgs. n° 46/99, dopo la notifica della cartella esattoriale e fino a quando non sono iniziati gli atti esecutivi, può chiedere la rateazione del carico iscritto a ruolo.
L’istanza di rateazione dovrà essere presentata alla Sede INPS che ha provveduto all’iscrizione a ruolo del carico contributivo.
In caso di iscrizioni effettuate da Sedi diverse confluite nella stessa cartella di pagamento, l’istanza può essere presentata ad una delle Sedi indicate nella cartella stessa.
In quest’ultima ipotesi la Sede che riceve la domanda dovrà gestire la dilazione anche per conto delle altre Sedi indicate nella cartella e dovrà farsi carico di:
- verificare, presso il concessionario, che non siano iniziate le procedure esecutive;
- acquisire tutta la documentazione necessaria, anche di pertinenza delle altre Sedi (scheda istruttoria con il parere del Direttore di Sede);
- sottoporre al Direttore Regionale tutti gli atti necessari onde consentire a quest’ultimo una valutazione omogenea di tutta la posizione del contribuente.
Nel caso in cui il debitore avesse posizioni contributive accese anche presso Sedi localizzate in regioni diverse, la Sede che gestisce la dilazione dovrà trasmettere, per la parte di competenza, copia dell’istanza alla Sede o alle Sedi interessate localizzate fuori regione, prendere contatti con i rispettivi Direttori Regionali che, d’intesa, potranno,nel medesimo tempo, ognuno per le valutazioni di propria competenza, deliberare in merito.
Una trattazione unitaria dovrà avere anche la domanda presentata da un debitore in qualità di lavoratore autonomo e datore di lavoro.
Se i contributi non pagati riguardano esclusivamente quelli iscritti in cartella, la ditta potrà avanzare un’unica domanda, allegando copia della cartella stessa.
Se viceversa il contribuente risulta contestualmente debitore sia di importi iscritti in cartella che di altri crediti in fase amministrativa o legale, dovrà avanzare alla Sede due domande di dilazione:
- la prima riferita alla cartella di pagamento;
- la seconda relativa agli ulteriori importi insoluti in fase amministrativa e/o legale.
La necessità di presentare due domande scaturisce dal fatto che, mentre gli importi iscritti in cartella debbono essere pagati al concessionario, per i crediti in fase amministrativa e/o legale, il contribuente dovrà effettuare i versamenti alla Sede di competenza che dovrà fornire i bollettini di conto corrente o i modd. F24 necessari al versamento della parte del credito non affidato al concessionario, fino a quando non verrà formato il ruolo in base alle norme previste dall’art. 32 sopra citato.
La Sede che gestisce la dilazione dovrà fornire al contribuente anche i mezzi di pagamento delle varie Sedi di competenza (successivamente verrà fornito l'elenco dei conti correnti postali delle varie Sedi, distinto per contributi previdenziali e S.S.N; per i crediti contabilizzati dall' 1.1.2000 si rinvia alla circolare n. 138 del 25 luglio 2000).
Si fa presente comunque che la presentazione di due distinte domande è estremamente opportuna, ma non vincolante ai fini dell’istruttoria del provvedimento richiesto.
Si ribadisce che, per tutto ciò che riguarda la richiesta di rateazione, il contribuente dovrà rivolgersi esclusivamente alle Sedi INPS e non al concessionario in quanto in tutti i casi la competenza a concedere le dilazioni di pagamento resta all’Istituto in virtù dell’art. 26 del D.Lgs. n° 46/99 il quale ha stabilito che la rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa in conformità delle singole disposizioni che le regolano.4.1 Modalità di richiesta per le rateazioni su cartella.
Per ottenere la dilazione su cartella il contribuente dovrà:
1) presentare alla Sede di competenza o ad una delle Sedi indicate in cartella l’istanza di rateazione;
2) allegare la quietanza di versamento rilasciata dal concessionario di almeno 1/12 dei contributi dei quali si chiede la rateazione (1/12 del totale dei contributi presenti in cartella oppure, in presenza di sole sanzioni civili, 1/12 delle sanzioni) e la quietanza relativa alle quote a carico dei lavoratori, se dovute;
3) nell’eventualità che vengano notificate più cartelle di pagamento, chiedere la rateazione per tutte le pendenze presso il concessionario e pagare, per ciascuna cartella di pagamento, almeno 1/12 dei contributi o 1/12 delle sanzioni civili, se il debito è solo per sanzioni;
4)continuare a versare gli acconti mensili al concessionario fino all'invio del piano di ammortamento allo stesso;
5)presentare alla Sede che tratta la dilazione le quietanze di tutti versamenti effettuati presso il concessionario.
Le rate relative agli interessi di dilazione verranno pagate dal debitore al concessionario, dopo la trasmissione a quest'ultimo del piano di ammortamento.
Si precisa che la prima rata è comprensiva degli interessi a quella data maturati.
In sede di invio del provvedimento di dilazione, il concessionario riceverà dalla Sede l’importo delle rate distinto per contributi, sanzioni e interessi (per quest’ultimo tributo dovrà essere indicato anche il codice tributo).
Apposita comunicazione dovrà essere inviata al debitore.
La scadenza di ogni rata, in conformità all’art. 26,comma 2, del D.Lgs. n° 46/99, dovrà essere fissata all’ultimo giorno di ciascun mese.
Una annotazione a parte va fatta per le quote a carico del lavoratore in quanto, come è noto, la richiesta di dilazione può essere presa in considerazione a condizione che le stesse siano state già versate, o siano versate contestualmente.
Per quanto riguarda i contributi iscritti in cartella, le eventuali quote vanno versate al concessionario.
Si sottolinea al riguardo che, in tale ipotesi, il debitore dovrà chiedere espressamente al concessionario di attribuire l’importo di ciascuna delle suddette quote al corrispondente carico contributivo.
In caso di pagamento effettuato attraverso il c/c postale intestato al concessionario è necessario che il contribuente riporti, oltre ai propri dati anagrafici, compreso il codice fiscale, anche il numero progressivo del tributo che compare in cartella per il quale viene effettuato il versamento parziale.4.2. Rateazioni richieste oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella.
Come sopra accennato, in base a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs n° 46/99, il contribuente può chiedere la dilazione di pagamento fino al momento in cui il concessionario non inizia gli atti esecutivi.
La Sede, per le domande presentate dopo la data di scadenza del termine di pagamento, prima di istruire la domanda, dovrà verificare presso il concessionario che non siano iniziate le procedure esecutive.
Si precisa al riguardo che il momento di inizio dell’azione esecutiva è quello in cui viene effettuato il primo atto esecutivo da parte del concessionario.
L’attivazione delle procedure esecutive verrà fornita telematicamente dal concessionario in sede di comunicazione degli esiti della riscossione; in attesa che venga attivata tale procedura, la Sede interessata dovrà acquisire notizie direttamente presso il concessionario.
Per le richieste presentate dopo il 60° giorno dalla notifica della cartella il contribuente sarà tenuto a pagare al concessionario, in base all’art. 27 del D. Lgs n° 46/99, le ulteriori somme aggiuntive (da calcolarsi dalla data di notifica della cartella fino alla data di presentazione dell’istanza) nonché gli eventuali compensi a suo carico maturati.
L’importo delle ulteriori sanzioni e degli eventuali compensi verranno calcolati dal concessionario e dovranno essere versati in un’unica soluzione a quest’ultimo, in concomitanza con l’inizio del pagamento delle rate di ammortamento.
E’ necessario che, sia nella delibera del Direttore Regionale che nella successiva comunicazione al debitore sull’accoglimento della dilazione, venga chiaramente indicato che, unitamente alla prima rata, il contribuente è tenuto a pagare, se maturate, tanto le ulteriori somme aggiuntive quanto il compenso a suo carico spettante al concessionario.4.3 Revoca delle rateazioni
Si ricorda che il contribuente, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, decade dalla dilazione.
La Sede verrà a conoscenza della regolarità dei versamenti attraverso gli esiti che comunicherà, mensilmente, il concessionario.
In tal caso la Sede dovrà:
- revocare il provvedimento di dilazione al concessionario;
- sgravare gli interessi di dilazione non più dovuti;
Le rate residue, relative ai contributi e sanzioni, verranno riscosse in unica soluzione.
Anche tale procedura verrà gestita in via telematica.5. Richiesta di riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione
Come è noto, la ditta, in presenza di una domanda di dilazione, può chiedere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la riduzione del tasso delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 1, comma 224 della legge 662/96 e la riduzione del tasso degli interessi di dilazione, ai sensi dell’art. 13 della Legge 537/81.
I suddetti oneri accessori debbono essere calcolati provvisoriamente, l’uno nella misura dell’interesse legale, l’altro al tasso di riferimento per un periodo limitato di sei mesi, in attesa del decreto da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
L’iscrizione a ruolo, pertanto, dovrà essere effettuata con tutti gli oneri accessori ridotti.
In caso di mancato accoglimento da parte del Ministero interessato o di tardiva comunicazione da parte di quest’ultimo, dovrà essere iscritta in un ruolo successivo la differenza degli oneri accessori risultati dovuti.6. Estensione della rateazione a 36 rate.
l contribuente può chiedere la dilazione di pagamento in 36 rate.
Infatti il comma 11 dell’art. 2 della legge n° 389/89 stabilisce la competenza del Ministero suddetto in merito all’estensione della rateazione fino a 36 rate.
Si ricorda che, con circolare n. 110/2000, al fine di snellire la procedura di autorizzazione al prolungamento, le Sedi Regionali dovranno inviare direttamente al Ministero suddetto le relative istanze che quest’ultimo riscontrerà in tempi brevi.
Il piano di ammortamento definitivo sarà, pertanto, inviato al concessionario solo dopo l’approvazione del prolungamento della rateazione fino a 36 mensilità.7. Decorrenza degli interessi di dilazione.
Si segnala che la decorrenza degli interessi di dilazione si diversifica a seconda del momento in cui la ditta presenta domanda di dilazione.7.1 Istanza per crediti in fase amministrativa, legale o iscritti a ruolo ma non cartellati.
In tale ipotesi le sanzioni civili si cristallizzano alla data della presentazione della domanda in quanto iniziano a decorrere gli interessi di dilazione.
Il piano di ammortamento trasmesso al concessionario ex art. 32 riporterà la rata comprensiva degli interessi.
In caso di revoca della dilazione, le sanzioni civili dovranno essere ricalcolate ex novo e riscritte a ruolo unitamente al residuo carico contributivo in un’unica soluzione.7.2 Istanza presentata su crediti iscritti in cartella entro i termini previsti per la riscossione spontanea.
Se la dilazione viene richiesta entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, le sanzioni civili da rateizzare sono quelle già indicate tra gli addebiti presenti in cartella mentre gli interessi di dilazione decorreranno dalla data di scadenza del termine di pagamento (dal 61esimo giorno dalla notifica della cartella).
In caso di decadenza, poiché al concessionario viene dato il piano di ammortamento distinto per contributi, sanzioni e interessi di dilazione, essendo articoli di ruolo diversi, il provvedimento di sgravio riguarderà solo gli interessi di dilazione in quanto, come già segnalato, le sanzioni sono le stesse di quelle riportate nel ruolo.7.3 Istanza presentata oltre i termini previsti.
Se la dilazione viene chiesta oltre il 60° giorno, la ditta dovrà pagare al concessionario le ulteriori sanzioni calcolate dalla data di notifica fino alla data di richiesta della dilazione.
Gli interessi decorreranno dalla data della domanda di dilazione.
Con la procedura telematica verranno rateizzate le sanzioni civili presenti in cartella unitamente ai relativi contributi.
In caso di decadenza, poiché le ulteriori somme aggiuntive sono state pagate al concessionario precedentemente l’inizio della rateazione, le successive rate per interessi di dilazione dovranno essere sgravate e le somme della cartella non ancora pagate (contributi e sanzioni) verranno riscosse dal concessionario in un’unica soluzione.8. Periodi contributivi.
Alcune Sedi hanno posto quesiti in merito ai periodi contributivi da includere nella domanda di dilazione nonché alla correntezza contributiva.
Al riguardo si rappresenta che:
- per le aziende non agricole che versano con il sistema DM, per le aziende agricole e per le altre tipologie di datori di lavoro (ad es. gestione separata), la domanda può riguardare una o più mensilità o più trimestri o più annualità purché scaduti.
- per lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), la domanda può riguardare una rata o più rate della stessa emissione o di emissioni diverse, anche se comprensive di contributi relativi ad anni precedenti.
Tutte le singole rate debbono essere scadute.
- per i lavoratori autonomi del settore agricolo (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e imprenditori a titolo principale):
per questi lavoratori l’imposizione contributiva, benché rateizzata in quattro rate, deve essere considerata annuale per cui l’istanza deve essere riferita all’intero carico contributivo relativo ad una o più annualità, al netto di eventuali rate pagate.
Per quanto riguarda il requisito della correntezza contributiva, si fa presente che lo stesso si intende soddisfatto, in caso di domanda accolta, a condizione che vengano pagate puntualmente le rate della dilazione man mano che vengono a scadenza e che il debitore sia al corrente con i versamenti dovuti per i periodi successivi alla presentazione della domanda fino a conclusione della dilazione.Modulistica.
Al fine di agevolare i contribuenti nella presentazione della domanda di dilazione, in particolare nel fornire all’Istituto notizie utili all’istruttoria della pratica, si allegano due fac-simile di domande,una riferita alla dilazione per carichi in fase amministrativa e/o legale, l’altra alla dilazione per i contributi iscritti nella cartella di pagamento.Allegati: omissis