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Circolare INPS n. 172 del 10.10.2000
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Indennizzo di cui alla Legge 210/1992. Non computabilità nel reddito ai fini dei trattamenti di famiglia
Circolare INPS n. 172 del 10.10.2000SOMMARIO: Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della legge 210/1992 non costituiscono reddito ai fini dell'applicazione delle norme che disciplinano l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare e degli assegni familiari
Da parte di alcune Sedi periferiche è stato posto quesito circa la computabilità nel reddito, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, dell'indennizzo da parte dello Stato, istituito dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Al riguardo si chiarisce che il Ministero della Sanità ha stabilito la natura risarcitoria di tale indennizzo che, quindi, come precisato dal Ministero delle Finanze, non è soggetto ad alcuna ritenuta né assistenziale né fiscale.
Pertanto in considerazione del carattere risarcitorio attribuito all'indennizzo in oggetto, le somme corrisposte a tale titolo non costituiscono reddito ai fini dell'applicazione delle normative che regolano la corresponsione dei trattamenti di famiglia.
Tali somme non devono quindi essere computate tra i redditi del beneficiario ai fini del superamento o meno dei limiti di reddito individuale mensile per la determinazione della vivenza a carico ( artt. 6 e 7 del T.U. delle norme sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30.5.1955, n.797 e successive modificazioni ), né concorrono alla formazione del reddito familiare annuo da considerare nell'applicazione delle norme che disciplinano l'erogazione degli assegni familiari e dell'assegno per il nucleo familiare ( art. 23 della legge 28.2.86, n. 41 e art. 2 della legge 13.5.88, n.153 ).