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Circolare INPS n. 205 del 11.12.2000
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Decreto Interministeriale 12 aprile 2000. Benefici contributivi per assunzioni di personale part-time. Ulteriori chiarimenti
Circolare INPS n. 205 del 11.12.2000SOMMARIO: 1) Criteri per l’individuazione dei soggetti "privi di occupazione". 2) Ammissione ai benefici per le aziende costituite da meno di 12 mesi e di nuova costituzione. 3) Periodo temporale utile ai fini della stipulazione dei contratti agevolabili. 4) Istruzioni operative per la fruizione dei benefici riferiti a periodi pregressi
Con circolare n.145 del 4 agosto 2000 sono stati disciplinati i contenuti e le modalità operative per l’applicazione dei benefici, previsti dal Decreto Interministeriale del 12 aprile 2000, attuativo dell’art. 5 del D.lgs. n. 61/2000, per le assunzioni di personale con contratto part-time.
Ad integrazione della suddetta circolare si forniscono i chiarimenti che seguono.1) Criteri per l’individuazione dei soggetti "privi di occupazione".
L’art. 1 del decreto in oggetto prevede benefici contributivi per le assunzioni di "soggetti privi di occupazione". Al riguardo si precisa che sono "soggetti privi di occupazione" coloro i quali sono iscritti (o iscrivibili ) nella prima classe della lista di collocamento ai sensi dell’articolo 10 della legge 28. 02.1987 n. 56 - e successive modifiche ed integrazioni - e cioè:
- i lavoratori disoccupati, intendendosi per tali coloro i quali hanno perso un precedente impiego;
- i lavoratori in cerca di prima occupazione (cosiddetti "inoccupati");
- i lavoratori occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali;
- i lavoratori esercenti attività autonoma - compresi, in quanto species, coloro che svolgono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti lavoratori parasubordinati) - a carattere occasionale o, comunque, marginale", i quali con essa abbiano prodotto nell’anno solare un reddito non superiore a lire 7.200.000 lorde; il carattere occasionale e/o marginale – ai fini che qui interessano - dipende dal presupposto reddituale indicato, cioè dal fatto che l’attività anzidetta produca nell’anno solare un reddito imponibile non superiore a lire 7.200.000 (1).
Inoltre conservano l’iscrizione nella prima classe i lavoratori avviati con contratto a tempo determinato la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell’anno solare (2).2) Ammissione ai benefici per le aziende costituite da meno di 12 mesi e di nuova costituzione.
Sono ammesse a fruire delle agevolazioni contributive anche le aziende costituite da meno di 12 mesi e quelle di nuova costituzione.
Rispetto alle aziende costituite da meno di 12 mesi, come già chiarito con la circolare n. 122 del 27 giugno 2000, la media ULA ed il corrispondente incremento occupazionale vanno calcolati con riferimento ai mesi di vita dell’azienda.
I periodi inferiori al mese valgono comunque un mese.
Per le aziende di nuova costituzione che iniziano l’attività con dipendenti a seguito della stipulazione di contratti part-time, ai fini dell’individuazione del numero massimo dei contratti agevolabili (art. 2 D.M. 12.04.2000), si farà riferimento al numero dei lavoratori assunti ( o di cui è annunciata l’assunzione), compresi i lavoratori in part-time per i quali si chiede l’agevolazione.
In ogni caso – così come stabilito dall’art. 2 del D.M. 12.04.2000 – il beneficio è concesso per almeno un contratto part-time.
Es.: un’azienda di nuova costituzione dichiara di assumere 12 lavoratori di cui 3 in part-time (di durata di 20 ore rispetto alle 40 del tempo pieno); il numero max di contratti agevolabili sarà uguale a 2 ( pari al 20% di 10,5, cioè della forza aziendale costituita dai 9 lavoratori a tempo pieno e 1,5 lavoratori part-time).
Nei confronti di tali aziende che, ovviamente, sono sprovviste di una media ULA, sussisterà sempre il requisito dell’incremento occupazionale, rilevante ai fini dell’agevolazione.3) Periodo temporale utile ai fini della stipulazione dei contratti agevolabili.
Si ribadisce che le agevolazioni riguardano esclusivamente contratti stipulati tra il 3 giugno ed il 31 dicembre 2000 (compresi).4) Istruzioni operative per la fruizione dei benefici riferiti a periodi pregressi.
Le imprese che, nelle more del rilascio dell’autorizzazione, non avessero fruito dei benefici spettanti per le assunzioni già effettuate, potranno provvedere ai relativi conguagli.
Le suddette operazioni, in applicazione della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, potranno essere effettuata entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
A tal fine i datori di lavoro interessati osserveranno le seguenti modalità:
- calcoleranno l'ammontare complessivo del beneficio spettante per i lavoratori assunti, secondo le diverse misure, e lo esporranno in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "cong. contr. IVS ex DM 12/4/2000" e dal codice di nuova istituzione "L714".(1) Sentenza della Corte Costituzionale n. 65 dell’8-12 marzo 1999 e Circolare 26 aprile 1999 n. 33 del Ministero del lavoro.
(2) cfr. manuale "l'Istituto della mobilità" redatto dall'Inps e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, par.10.1, nota n. 169, pag. 44.