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Circolare INPS n. 4 del 08.01.2001
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D.M. 12 ottobre 2000: modifiche e integrazioni al D.M. 18.4.96 concernente la nuova disciplina dei rapporti tra l’Istituto ed i medici iscritti nelle liste speciali per le visite di controllo ai lavoratori assenti per malattia
Circolare INPS n. 4 del 08.01.2001SOMMARIO: 1 - Conferma dei medici delle liste e delle graduatorie costituite ai sensi del D.M.18.4.1996.
2 - Incompatibilità: nuovi criteri.
3 - Utilizzazione di medici inseriti in graduatorie di Sedi limitrofe.
4 - Conservazione dell’incarico per giustificati e documentati motivi di assenza.
5 - Nuovi compensi.
6 - Compensi per visite effettuate nelle isole.
7 - Rimborso alle ASL per visite ambulatoriali.
8 - Rimborso all’INPS da parte dei datori di lavoro dei compensi per visite eseguite ai lavoratori non aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia a carico dell’INPS stesso.1 Generalità
Ai sensi dell’art.5, commi 12 e 13 del D.L. 12.9.83, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11.11.83, n. 638, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con quello della Sanità, ha emanato in data 12.10.2000 il decreto in oggetto descritto, pubblicato sulla G.U. n. 261 dell’8.11.2000 (all.1).
Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 9.11.2000, ad eccezione di quelle relative ai compensi previsti per i medici di controllo ed alle spese di amministrazione (v.p.13).
Il decreto stesso ha apportato modificazioni ed integrazioni a quello del 18.4.96, che continua peraltro ad applicarsi, unitamente al D.M. del 15.7.86 ed alle disposizioni impartite dall’Istituto (1), per le parti non diversamente disciplinate.2 Conferma delle liste esistenti
Vengono innanzi tutto confermati (art.1) i medici delle liste speciali già costituite ai sensi del D.M. 18.4.96 ed esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, cioè quei medici a cui è stato effettivamente affidato l’incarico (2).
La conferma dell’incarico sarà effettuata mediante lettera (all.2) in duplice esemplare, di cui uno dovrà essere restituito, entro il termine di 15 gg. dalla ricezione della lettera stessa (art.5, comma 3 D.M. 18.4.96), unitamente alla dichiarazione di responsabilità (all.3), con cui vengono tra l’altro accettati il rinnovo dell’incarico con la nuova disciplina normativa, nonché i "criteri per lo svolgimento del servizio" (atto in seguito identificato semplicemente come "criteri"), il cui testo - già denominato "disciplinare" - è stato aggiornato (v. all.4) a seguito delle innovazioni apportate dal decreto, pure da inviare al medico assieme alla suddetta lettera.
La lettera di cui trattasi sarà emessa dalla procedura per tutti i medici, salvo quelli cessati, che hanno operato nell’anno 1999/2000.
Si ribadisce che annualmente (entro il 31 gennaio) i medici dovranno confermare l’inesistenza di situazioni di incompatibilità: è sufficiente una dichiarazione che quanto affermato a mezzo dell’allegato 3 non ha subito variazioni.3 Conferma delle graduatorie esistenti
Ai fini dell’eventuale reintegrazione nelle liste speciali, vengono altresì confermati i medici risultanti nelle "graduatorie" esistenti (e cioè formalmente approvate) alla data di entrata in vigore del decreto (art. 3), cioè quei medici che, pur avendo a suo tempo, a seguito di carenze riscontrate dalle Sedi nelle liste, avanzato domanda di iscrizione nelle stesse, non vi hanno trovato utile collocazione (2).
Le predette graduatorie dovranno peraltro essere aggiornate (art.3, comma 2) al 31 dicembre di ogni anno, sia sulla base di eventuali ulteriori punteggi acquisiti dai sanitari, nella misura indicata dal comma 8 dell’art.4 del D.P.R.18.4.96, sia, ovviamente, per effetto di rinuncia da parte dei medici stessi, rinuncia che non dovrà necessariamente essere acquisita ogni anno, potendo essere rilevata anche solo al momento dell’eventuale contatto per l’assunzione dell’incarico resosi vacante.4 Incompatibilità
Di particolare rilievo è l’identificazione delle situazioni di incompatibilità, che comporta un sostanziale alleggerimento di quelle previste dal comma 1 dell’art.6 del D.M. 18.4.96, che viene pertanto sostituito dall’art.5 del presente decreto.
D’ora in poi pertanto non sarà conferibile l’incarico al medico che:
a) non garantisca la propria disponibilità ad eseguire visite di controllo almeno in una delle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore; la disponibilità di controllo per una sola delle suddette fasce di reperibilità, stabilita dall’Istituto secondo le esigenze di servizio, comporta l’assegnazione di visite entro un massimo di 12 settimanali.
Tale ridotta disponibilità può essere consentita anche ai medici già operanti, rivedendo pertanto, se del caso, il numero dei medici effettivamente necessari. E’ opportuno che nella prima fase di attuazione i medici siano invitati ad esprimersi sollecitamente sul punto, in modo da organizzare diversamente, qualora occorra, il servizio.
In caso di disponibilità del medico per una sola fascia, pertanto, è da prevedere l’assegnazione di due visite giornaliere per 6 giorni settimanali, non escludendosi, peraltro, diversa articolazione in relazione alle esigenze di servizio.
Per effetto di tale disposizione si rende maggiormente necessario evitare che si creino situazioni in cui alla teorica disponibilità piena (che comporta l’attribuzione di un numero maggiore di visite), corrisponda, di fatto, un utilizzo ricorrente in una sola delle due fasce di reperibilità: in altri termini l'organizzazione del servizio dovrà prevedere per tali medici una alternanza frequente nelle varie fasce in cui devono essere effettuate le visite, che, si ribadisce, vanno svolte nella fascia e nella giornata individuata dalla Sede. Peraltro, pur tenendo presente i diversi presupposti delle nuove disposizioni rispetto al precedente sistema (ridotta disponibilità e connessa ridotta attribuzione di visite), non è esclusa la possibilità di una certa programmazione dell'alternanza (v. circ. n.34 del 14.2.1997, lett. e), programmazione che dovrebbe essere di volta in volta contenuta in periodi di non più di 8-10 settimane e che può comunque essere modificata a seguito di diverse esigenze di servizio, a cui è subordinata.
b) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro.
E' da precisare, in via generale, che la varietà dei rapporti che possono venire in considerazione e la possibilità che gli stessi siano regolati diversamente a seconda dei soggetti nei confronti dei quali viene prestata l'attività professionale, non consente elencazioni precise dei rapporti compatibili o di quelli incompatibili. Pertanto è evidente che il medico interessato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria alla individuazione delle norme -legislative, regolamentari, contrattuali- che regolano il rapporto.
Peraltro, a titolo meramente esemplificativo e salvo la verifica di cui sopra, si indicano alcune attività che dovrebbero risultare compatibili con l'incarico di medico di controllo:
- l'attività di guardia medica - per la quale era prevista l'incompatibilità ai sensi dell'art. 6 del D.M.18.4.199 6- che, come prevede l'attuale regolamentazione convenzionale con le ASL stesse, risulta compatibile con quella di medico di controllo se svolta presso presidi ASL non coincidenti con l'ambito territoriale della Sede;
- i rapporti di lavoro di collaborazione con strutture pubbliche o private, che dovrebbero in linea di massima risultare compatibili con l'attività di medico di controllo, sempre che, ovviamente, le norme che regolano i predetti rapporti -in particolare quelli con le strutture pubbliche- non ne prevedano l'incompatibilità.
c) svolga perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell’interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell’INPS o di altri Enti previdenziali.
Pertanto lo svolgimento di perizie su richiesta del tribunale (consulenze tecniche d'ufficio), sempre che non confliggano con gli interessi dell'INPS non essendo "svolte per conto e negli interessi di privati", risulta compatibile con l'attività di medico di controllo.
Per la cessazione di eventuali incompatibilità di cui alla presente lettera c), che potevano comunque considerarsi implicite anche in precedenza, possono essere concessi ad eventuali interessati i 15 gg. previsti per l’accettazione dell’incarico.5 Reintegrazione delle liste
5.1 Cessazione incompatibilità
Qualora, in caso di insufficienze delle liste, non ovviabili con le suddette "graduatorie" dei medici in eccedenza, si sia proceduto alla reintegrazione delle liste stesse, le eventuali situazioni di incompatibilità (vds. punto 4) devono cessare (art.2, comma 1) entro il termine di 15 gg., entro il termine, cioè, per l’accettazione espressa dell’incarico da parte dell’interessato, secondo quanto previsto al comma 3 dell’art.5 del D.M.18.4.96, espressamente richiamato.
5.2 Termine per l’iscrizione nell’albo provinciale dei medici.
In caso di necessità di reintegrazione nelle liste speciali, l’iscrizione nelle liste stesse può essere richiesta (art.2, comma 3), a modifica della disposizione del comma 1 dell’art. 3 del precedente decreto, anche da medici non ancora iscritti negli albi professionali della provincia cui è riferita la lista. Nelle more della iscrizione nei predetti albi l’eventuale incarico si intende sospeso, fino a un massimo di 90 giorni dal ricevimento della lettera di incarico da parte dell’INPS, trascorsi inutilmente i quali l’incarico non viene conferito al medico di cui trattasi; in tal caso, se risultano domande di altri medici, questi verranno ovviamente interpellati, seguendo l’ordine di collocazione nella graduatoria (vds. p.3 della circ. n. 111 del 14.5.97).
E’ ovvio comunque che al momento della domanda di incarico il medico deve essere iscritto nell’albo professionale della provincia di residenza.5.3 Conferma dell’incarico
In caso di nuovo inserimento nelle liste, l’incarico si intende confermato (art.2, comma 2), per la durata della disciplina emanata a seguito del decreto, allo scadere del terzo mese dall’effettivo inizio dell’attività professionale, anziché, come era previsto dall’art.5, comma 5 del D.M. 18.4.96, "dalla sua attribuzione" (3).
Resta ferma la facoltà di un provvedimento espresso di mancata conferma, previsto a suo tempo dal citato art. 5. Per la (nuova) domanda di iscrizione nelle liste speciali è stato predisposto nuovo facsimile (all.5) mentre per l’accoglimento della domanda è utilizzabile la lettera di cui all’all.6; per le dichiarazioni del medico e per il i "criteri" si può fare uso degli allegati 3 e 4.5.4 Parità di punteggio
Sempre ai fini della reintegrazione nelle liste, in caso di parità di punteggio (art.2, comma 4), resta confermato quanto già precisato al p.4 della circ. n.111 del 14.5.97, tenendo conto, cioè, dell’anzianità di laurea e, nel caso di ulteriore parità, dell’età privilegiando il più anziano.
5.5 Rinuncia ad altre domande
L’accettazione dell’incarico in una lista comporta l’automatica rinuncia ad eventuali domande in precedenza avanzate per l’inserimento in altre liste (art. 2, comma 5).
Gli interessati sono edotti di quanto sopra sia con la sottoscrizione del modulo di domanda, sia con quella della dichiarazione di accettazione dell’incarico e di responsabilità.
Acquisita l’accettazione del medico (dove è stata inserita la dichiarazione relativa alle domande presentate per altre liste e/o l’iscrizione attuale in altre liste) le Sedi forniranno alle altre interessate le opportune comunicazioni ai fini delle conseguenti cancellazioni (v. comunque ultimo c/v del p. 5.6).5.6 Utilizzazione di medici inseriti nelle graduatorie di altre Sedi.
Qualora non sia possibile coprire, in tutto o in parte, le carenze riscontrate nelle liste mediante la già citata reintegrazione delle liste stesse, le Sedi interessate possono provvedere, previo parere favorevole della "commissione mista" (per la sua composizione vds. punto 12 in appresso), all’inserimento nelle liste di medici inclusi nelle graduatorie di Sedi limitrofe, a partire dalla Sede più vicina a quella dove si è verificata la carenza, seguendo sempre l’ordine di collocazione nelle graduatorie stesse (art. 4, comma1).
Anche in tale occasione (v. p.5.5) l’accettazione dell’incarico comporta l’automatica rinuncia a domande in precedenza avanzate per l’inserimento in altre liste; di tanto le Sedi dovranno opportunamente informare i medici interessati.
Quanto prima comunque le graduatorie saranno consultabili con procedura automatizzata: a tal fine verranno fornite istruzioni per l’acquisizione delle informazioni necessarie per la costituzione del relativo archivio.6 Assicurazione del servizio con altri medici
L’art. 4, comma 2, del decreto, che sostituisce il comma 3 dell’art. 2 del D.M. 18.4.96, prevede, nel caso in cui non sia possibile assicurare il servizio di controllo con medici della propria graduatoria, oppure con il ricorso ai medici di cui al p.5.6, nonché nel caso in cui si verifichino carenze temporanee dei medici di lista (malattia, maternità, motivi di studio, ecc.), ugualmente non ovviabili, che le Sedi possano affidare incarichi sia a propri medici sia ad altri medici, pubblici o privati, mediante:
a) attribuzione occasionale di singole visite;
b) attribuzione continuativa dell’incarico, nelle more della reintegrazione delle liste e per la durata massima di quattro mesi.
Gli incarichi attribuiti nelle suddette ipotesi non dovranno ovviamente comportare l’inclusione nelle liste, che potrà avvenire solo dopo l’espletamento delle consuete procedure (individuazione degli incarichi non coperti, comunicazione formale e pubblica delle carenze, termine per domande di inserimento da parte dei medici interessati, formazione graduatoria, attribuzione degli incarichi a partire dal primo della graduatoria ecc.).7 Organizzazione del lavoro in funzione del carico
L’art. 7 del decreto, che sostituisce il comma 4 dell’art. 7 del D.M. 18.4.96, prevede che in caso di oscillazioni in meno del carico di lavoro (vds. anche il p.6 della circ. n.111 del 14.5.97), la Commissione mista dovrà decidere se le esigenze di servizio consentono la riduzione del numero delle visite mediche entro un minimo di 12 visite settimanali - permettendo agli interessati la ridotta disponibilità di cui alla lett. a) del precedente punto 4-, ovvero se procedere alla sospensione o alla revoca dall’incarico nei confronti dei medici eccedenti.
Si coglie l’occasione per confermare che il limite di 21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, stabilito al comma 1 del suddetto art. 7 del D. M. 18.4.96, pur non costituendo -da come si desume dai commi 2 e 3 dello stesso art.7-, un obbligo di assegnazione settimanale di un pari numero di visite, deve essere senz’altro tenuto presente al momento dell’assegnazione delle visite stesse.8 Riduzione del numero dei medici di lista: valutazione annuale
Al 31 dicembre di ogni anno -e con effetto a partire dall’anno 2000 (art.6)- i medici nei confronti dei quali nel biennio solare scadente alla predetta data del 31 dicembre sono stati assunti provvedimenti di diffida, sospensione di cui all’art. 10 del D.M.18.4.96 oppure rilievi formali in ordine alla qualità, efficienza ed efficacia dell’attività prestata, sono inclusi in un particolare elenco secondo i punteggi che seguono:
a) provvedimenti di diffida: punti 1;
b) provvedimenti di sospensione: punti 1,5;
c) provvedimenti di rilievo che non si traducano nei provvedimenti di cui alle lett. a) e b): punti 0,2.
I provvedimenti di cui alle lett. a) e b) sono adottati, sentita la Commissione mista, dal Direttore della Sede -vds. p. 10- (il suddetto art.10 lo prevedeva già per i provvedimenti di diffida); i provvedimenti di cui alla lett. c), adottati sempre dal Direttore di Sede, sono annualmente portati a conoscenza della Commissione.
Il punteggio di cui sopra dovrà essere utilizzato (art. 6, comma 3) solo in caso di necessità di riduzione del numero dei medici della lista (vds. p.7); in tale caso verrà escluso il medico che abbia riportato il maggior punteggio. A parità di punteggio, come già previsto per i medici di lista (vds. p. 5.4), viene escluso quello con minore anzianità di laurea e, nel caso di ulteriore parità, il meno anziano di età.
Per la prima attuazione, il periodo da prendere in considerazione per la valutazione dei suddetti provvedimenti è limitato al periodo intercorrente tra il 9.11.2000 (data di entrata in vigore del decreto in oggetto) e il 31 dicembre dell’anno 2000.9 Conservazione dell’incarico e sospensione dello stesso
L’art. 8 del decreto, abrogando il comma 8 dell’art.5 del D.M. 18.4.96, detta nuove norme circa la conservazione dell’incarico in determinate circostanze di mancata prestazione del servizio:
a) l’indisponibilità del sanitario dovuta a giustificati e documentati motivi (es. malattia maternità, motivi di studio, ecc.), comporta la sospensione dall’incarico per un periodo massimo di 180 giorni negli ultimi 12 mesi, trascorso il quale il medico decade automaticamente dall’incarico; in tale ultimo caso il Direttore della Sede dovrà adottare il provvedimento di decadenza e portarlo a conoscenza della Commissione mista (vds. p.10).
b) la durata delle sospensioni di cui sopra non può superare il limite di 365 giorni nell’ultimo quadriennio.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai periodi di indisponibilità verificatisi precedentemente al 9.11.2000, data di entrata in vigore del decreto (art. 8, comma 4).
c) nei periodi di sospensione non sono computati quelli per infortuni connessi ad incidenti occorsi in occasione o in connessione con l’esercizio dell’attività di medico di controllo.
Sull’argomento si precisa, in via generale, che i periodi di "indisponibilità" devono -per quanto possibile in relazione alla natura dell’indisponibilità stessa- essere comunicati tempestivamente e con congruo anticipo alla Sede a cura dell’interessato, al fine di consentire alla stessa la necessaria programmazione e continuità del servizio.
A proposito di programmazione e continuità del servizio è utile rammentare, per quanto ovvio, che le visite di controllo richieste dalle aziende dovranno essere sempre effettuate nello stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, come stabilisce la legge 638/1983.10 Provvedimenti in caso di inosservanza degli obblighi convenzionali.
I provvedimenti di sospensione o revoca dall’incarico, previsti dalla lett. b dell’art.10 del D.M.18.4.96, sono adottati, anziché dal Direttore Generale, come prevedeva lo stesso art.10, dal Direttore di Sede, sentita la Commissione mista.
I provvedimenti di decadenza - sia quelli previsti al comma 2 dell’art. 6 del D.M. 18.4.96 (4), sia quelli relativi alle sospensioni, come già indicato al p.9- sono adottati dal Direttore di Sede e portati a conoscenza della Commissione mista.
In sostanza, mentre la revoca è legata alla inosservanza degli obblighi convenzionali (vds.comma 1 del suddetto art. 10), per la quale si dovrà seguire la procedura indicata sempre all’art. 10 di cui sopra (contestazione degli addebiti, controdeduzioni da parte dell’interessato, parere della "Commissione"), la decadenza, costituendo un fatto oggettivo collegato automaticamente all’insorgere di determinate circostanze previste sia dal comma 2 dell’art.6 del D.M. 18.4.96 che dall’attuale decreto (incompatibilità o scadenza dei termini di sospensione), non abbisogna di valutazioni da parte della Commissione e può essere disposta direttamente dal Direttore di Sede.11 Visite ambulatoriali in particolari situazioni
L’art. 6 del D.M. 15.7.86 prevede, tra l’altro, che se il lavoratore non accetta l’esito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante, al medico che avrà cura di annotarlo sul referto (indicazioni in tal senso erano state fornite con circ. n.111 del 14.5.97, p.10).
Al riguardo la nuova disciplina (art. 10) precisa che il medico di controllo è tenuto ad informare il lavoratore che il dissenso deve essere eccepito seduta stante: in tal caso, presane annotazione sul referto, lo deve invitare, come già previsto dal predetto art. 6, a sottoporsi a visita di controllo il primo giorno utile, presso il Gabinetto diagnostico della Sede INPS competente, per il giudizio definitivo del coordinatore sanitario.
Pertanto le Sedi dovranno richiamare l’attenzione dei medici di lista del comportamento da tenere -peraltro ribadito sui "criteri"- nel caso di non condivisione del giudizio medico legale da parte del lavoratore.
Qualora si rilevi che il lavoratore necessiti di particolari verifiche sanitarie e/o amministrative (es. valutazione del possibile infortunio sul lavoro, ecc.), l’INPS può disporre direttamente visite ambulatoriali, sempre presso il gabinetto Diagnostico, avvalendosi dei propri medici.12 Commissioni miste
La nuova disciplina (art. 11) apporta modifiche relative alla composizione delle commissioni miste previste dall’art. 12 del D.M.18.4.96; in particolare dette commissioni sono costituite, per l’amministrazione, dal Direttore della Sede interessata o suo delegato nonché dal Dirigente medico-legale responsabile del Centro medico-legale (5) della Sede Provinciale e, per la componente medica, da un rappresentante designato dai medici di controllo iscritti nelle liste speciali della provincia.
Si invita a volersi attivare per la sollecita ricomposizione della commissione secondo i nuovi criteri; a tale proposito è opportuno che i Direttori delle Sedi Provinciali provvedano a coordinare l’attività affinché i medici delle liste esistenti nella provincia possano esprimere un’unica designazione del proprio rappresentante.
A tal fine, se necessario, potrà essere messo a disposizione un locale perché gli interessati possano trattare il tema e pervenire alla conclusione suddetta; la relativa formale convocazione dovrà essere operata direttamente dalla Sede con invio a tutti gli interessati e il verbale della riunione dovrà essere consegnato alla Sede stessa.13 Compensi
Si riportano i compensi dovuti ai medici delle liste per le visite di controllo effettuate dal 1/12/2000, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto; tali compensi (rideterminati sulla base dell’onorario indicato dalla tariffa minima nazionale prevista per la visita a domicilio del malato di cui alla "Tabella A" del D.P.R.17.2.92 e successive modificazioni) sono attualmente:
a) Ł 50.000 (tariffa del DPR suddetto): per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale;
b) Ł 70.000 (50.000 + 40%) per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo;
c) Ł 37.500 (50.000 - 25%) per visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore;
d) Ł.52.500 (70.000 - 25%) per visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore.
Per l’utilizzo di autovettura da parte del medico è riconosciuto, per ogni chilometro di percorso effettuato al di fuori della cinta urbana, un compenso nella misura di 1/5 del prezzo suggerito dall’AGIP per un litro di benzina verde. E’ eliminato il compenso fisso per spese di trasporto.
Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole (art. 12, comma 3), nel cui territorio non sia stata costituita un’apposita lista di medici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico dipendente da altre strutture pubbliche che possa effettuare in via di eccezione le visite di cui trattasi al di fuori dell’orario di lavoro, e sempreché l’orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro del medico in giornata (in caso contrario è inopportuno che la visita sia disposta), il compenso i cui alle lettere da a) a d) è maggiorato del 50% e il compenso chilometrico è sostituito dal rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa "passeggero" dei mezzi navali di linea, nonché di quelle sostenute e documentate di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell’isola. Il percorso in autovettura fino al porto di imbarco è riconoscibile secondo le regole consuete.
Per l’ipotesi di cui sopra è riconosciuto altresì (art.12, comma 4), qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire, secondo gli orari dei mezzi di trasporto, entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di Ł 45.000, rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.
E’ ovvio che le particolarità del servizio in tali circostanze rendono necessaria una verifica delle condizioni di effettiva eseguibilità della visita nell’ambito della giornata (condizioni del mare, orari dei collegamenti, ecc.).
Tutti i predetti compensi sono posti a carico del datore di lavoro se la visita è stata richiesta dallo stesso (vds. punto 15).
Sempre con la predetta decorrenza del 1°.12.2000, il compenso fisso per spese di amministrazione da rimborsare dai datori di lavoro che richiedono le visite, è fissato in Ł 8.000 per ogni visita.
Come già sottolineato in diverse occasioni, si richiama l’attenzione delle Sedi sulla necessità di assicurare il pagamento dei compensi con cadenza mensile, come prevede l’art. 10 del D.M. 18.4.96.14 Rimborso visite ambulatoriali ASL
Qualora la visita ambulatoriale, in caso di assenza a quella domiciliare, sia effettuata presso il presidio sanitario pubblico diverso dall’INPS, secondo la previsione dell’art. 9 del D.M.18.4.96 (vds. anche p. 1.3 della circ. n.159 del 1°.8.96), al presidio stesso è rimborsato dall’INPS un importo pari al 50% dei compensi di cui al precedente p.13, lett. a, cioè Ł 25.000 (art. 14).
Gli elementi per il pagamento saranno predisposti dalla procedura con l’acquisizione dell’esito delle visite stesse, comprendente la denominazione della ASL e dell’ambulatorio che ha effettuato la visita. Gli importi saranno liquidati alle ASL con le stesse cadenze dei pagamenti ai medici.
Le modalità di pagamento (con assegno o con bonifico bancario) saranno concordate direttamente dalle Sedi con le ASL interessate, che forniranno i dati, compresi quelli fiscali, necessari all’effettuazione del pagamento stesso.15 Rimborso per visite ambulatoriali INPS e ASL ai lavoratori non aventi diritto all’indennità di malattia
La nuova disciplina (art.15) prevede anche che i datori di lavoro e gli istituti previdenziali richiedenti sono tenuti a corrispondere all’INPS, oltre ai compensi e all’importo fisso per spese di amministrazione di cui al p.13, anche la somma indicata al punto 14 (Ł 25.000), quest’ultima per le sole visite ambulatoriali eseguite nei confronti dei lavoratori ammalati non aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS medesimo, e ciò sia quando la visita ambulatoriale è eseguita dalla ASL, sia quando è eseguita dall’INPS.
La procedura procederà quindi all’addebito anche degli importi relativi alle visite ambulatoriali suddette.
Gli elementi per l’addebito ai datori di lavoro e gli istituti previdenziali saranno predisposti dalla procedura con l’acquisizione dell’esito della visita di controllo.
A tal fine è necessario che ai fini della acquisizione in procedura delle richieste di visite di controllo (domiciliare) sia indicato il diritto o meno alla indennità di malattia da parte dell’interessato.16 Istruzioni contabili.
Il rimborso delle visite ambulatoriali a favore del presidio sanitario pubblico diverso dall'INPS di cui al precedente punto 14, dovrà essere imputato al capitolo di spesa attualmente esistente 10438, voce di spesa 01, qualora la visita ambulatoriale consegue ad una visita domiciliare richiesta dai datori di lavoro oppure dagli Enti previdenziali, ovvero alla voce di spesa 02, nei casi di visite disposte per iniziativa dell'Istituto. Conseguentemente tale rimborso verrà rilevato, in contabilità generale, ai previsti conti GPA 31/47 e GPA 16/47.
Il rimborso a carico dei datori di lavoro e degli Enti previdenziali degli oneri per visite ambulatoriali, sia quelle eseguite direttamente dall'INPS che quelle effettuate dalle ASL, di cui al precedente punto 15, dovrà essere rilevato, al momento dell'assunzione del relativo credito, ai conti esistenti GPA 00/37 e GPA 24/27.
Resta ferma, ovviamente, l'imputazione al capitolo 10430, voce di spesa 01, di eventuali oneri per visite ambulatoriali conseguenti a visite di controllo domiciliari relative ai dipendenti dell'Istituto.(1) vds. circ.n.27 PMMC…del 21.11.86, circ.27470 …del 9.5.87, circ.7 del 5.1.95, circ.159 del 1°.8.96, circ. 252 del 13.12.96, circ.34 del 14.2.97 e circ.111 del 4.5.97.
(2) vds. Msg.n.5240 del 5.11.98
(3) per gli altri aspetti relativi alla "conferma" vds. p. 2.3.4 della circ. n. 159 del 1° .8.96.
(4) il comma 2 dell’art 6 del D.M.18.4.96 recita: l’insorgere di un qualsiasi motivo di incompatibilità comporterà l’immediata decadenza dall’incarico.
(5) il "responsabile del collegio medico-legale" indicato dal D.M. deve essere identificato nella persona del responsabile del centro medico-legale della Sede. In sua sostituzione è ammessa la partecipazione di altro medico, delegato dal suddetto responsabile.Allegati omessi