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Circolare INPS n. 11 del 22.01.2001
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Azionariato dei dipendenti: Imponibilità contributiva della cessione di azioni e ''stock option''
Circolare INPS n. 11 del 22.01.2001SOMMARIO: Il D.Lgs. n. 505/1999, ha ridefinito, dal 1/1/2000, il regime fiscale dell’azionariato dei dipendenti.
L’articolo 13 del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 232 alla G.U. del 31/12/99 n. 306, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n. 314) ha introdotto modifiche alla disciplina di determinazione del reddito di lavoro dipendente prevista dall’art. 48 del TUIR (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni) relativamente al trattamento impositivo di alcune tipologie di "fringe benefit" fra le quali rientra l‘azionariato dei dipendenti.
Al riguardo il Ministero delle finanze ha impartito disposizioni in materia con le circolari n. 247/E/1999, n. 30/2000 e n. 98/2000.
L’azionariato dei dipendenti consiste nella:
a) assegnazione di azioni da parte di un’impresa alla generalità dei propri dipendenti;
b) attribuzione di un diritto di opzione per l’acquisto di azioni ("stock option") a singoli o a particolari categorie di dipendenti che l’azienda vuole incentivare a rimanere nella propria struttura ("fidelizzazione").
Si tratta di una forma di retribuzione flessibile, in quanto legata al valore di borsa delle azioni, alla quale le imprese sempre più spesso ricorrono, anche in considerazione della normativa fiscale di favore vigente in materia.La normativa previgente: il decreto legislativo 2/9/1997, n. 314.
Anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 505/1999, l’art. 3 del D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, aveva previsto vantaggi fiscali in ordine all’assegnazione di azioni ai dipendenti.
Tale disposizione, riformulando la lettera dell’art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, stabiliva (lett. g) comma 2), con decorrenza 1/1/1998 (e fino all’entrata in vigore del DLgs. 505/1999), che non concorresse a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni sottoscritte dai dipendenti ai sensi degli artt. 2349 e 2441 del c.c. (assegnazione straordinaria di utili e aumento di capitale sociale). Il predetto regime di esenzione operava anche nel caso di azioni emesse da società diverse da quella cui dipendevano gli assegnatari ma pur sempre collegate a quest’ultima ("società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa").Il decreto legislativo 23/12/1999, n. 505.
Il D. Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 ha ridefinito, a decorrere dal 1/1/2000, il regime fiscale dell’azionariato dei dipendenti estendendo il regime agevolativo anche alle azioni di vecchia emissione e ai piani di "stock option".
All’art. 48, c. 2, l’art. 13 del citato decreto (All. n. 1), ha sostituito integralmente la lettera g) e inserito la lettera g-bis).
Ha, inoltre, aggiunto il comma 2-bis) al fine di individuare le azioni oggetto della disciplina: azioni emesse dall'impresa della quale l'assegnatario è dipendente, nonché azioni emesse da società che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.l’art. 48 comma 2 lett. g ) del TUIR: offerta di azioni alla generalità dei dipendenti.
L’art. 48 comma 2, lettera g) del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti fino all’importo di L. 4 milioni nel periodo di imposta. Come precisato nella circolare del Ministero delle finanze n. 98/2000 la soglia di esenzione costituisce una franchigia e, pertanto, sarà imponibile solo l’eccedenza.
Ove i dipendenti paghino un corrispettivo per l’acquisizione delle azioni, l’imposizione dovrà avvenire solo se la differenza tra il valore delle azioni e il prezzo pagato dal dipendente superi la franchigia e solo per la parte eccedente il limite.
La condizione per cui l’offerta sia rivolta a tutti i dipendenti, deve intendersi soddisfatta allorché la stessa sia riferita a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. L’eventuale esclusione dei lavoratori a tempo determinato non rappresenta una causa ostativa all’applicazione del regime agevolato.
Nel caso in cui le azioni vengano offerte solamente ad alcuni dipendenti, ancorché appartenenti ad una medesima categoria, l’intero valore delle stesse rappresenterà reddito di lavoro dipendente. Troverà, pertanto, applicazione l’ordinaria normativa vigente in materia di benefit (art. 48, c. 3, del TUIR).
Condizione per l’applicazione della norma è, altresì, che le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione.l’art. 48 comma 2 lett. g bis) del TUIR: assegnazione di "stock option" a particolari categorie di dipendenti.
La nuova lettera g bis) dell’art. 48, del T.U.I.R. riconosce alle imprese la possibilità di assegnare diritti di opzione per l’acquisto di azioni a singoli dipendenti o a determinate categorie che l’azienda vuole incentivare a rimanere nella propria struttura.
In questo caso il valore dei titoli non rientrerà nel reddito imponibile a condizione che il prezzo pagato dal dipendente sia almeno pari al valore delle azioni al momento dell’offerta (per l’individuazione di tale momento occorre far riferimento alla data della delibera che fissa le condizioni del piano di azionariato approvata dagli organi sociali competenti ).
Qualora tale condizione non si verifichi, ovverosia nel caso in cui il prezzo pagato dal dipendente sia inferiore al valore delle azioni al momento dell’offerta, l’agevolazione non spetta (circolare del Ministero delle finanze n. 247/E del 29/12/1999, All. n. 2) e pertanto costituirà reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’esercizio dell’opzione e il corrispettivo pagato, con l’applicazione delle regole ordinarie di imposizione dei fringe benefit contenute nell’art. 48, c. 3, del TUIR.
La non imponibilità è, tuttavia, esclusa nei casi in cui il lavoratore sia titolare di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.diritti di opzione cedibili e non cedibili.
Il Ministero delle finanze, con le circolari n. 30/2000 e n. 98/2000 (All.3 e 4), alla luce di quanto già detto al riguardo nella relazione ministeriale al D. Lgs. n. 505/1999, precisa che l’imponibilità del diritto di opzione si colloca temporalmente nel momento in cui il diritto presenta il requisito della cedibilità.
Pertanto, l’assegnazione di un diritto di opzione cedibile deve essere assoggettato a contribuzione fin dal momento della medesima assegnazione.
Qualora, invece, il diritto di opzione non sia cedibile l’assegnazione dello stesso non è di per sé imponibile, essendo invece assoggettabili a contribuzione i titoli e i valori acquistati con l’esercizio dell’opzione.
Tuttavia se un diritto non cedibile perde successivamente tale requisito, il relativo importo è imponibile a fini fiscali nel periodo d’imposta e a fini contributivi con la retribuzione del mese in cui è reso trasferibile.
Ai fini della determinazione del valore di un diritto di opzione cedibile è necessario far riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 9, c. 3, del TUIR.il valore delle azioni e dei diritti di opzione.
Per la determinazione del valore delle azioni e dei diritti di opzione occorre fare riferimento all’art. 48, c. 3, applicando le disposizioni contenute nell’art. 9, commi 3 e 4, dello stesso T.U.I.R.decorrenza
Il nuovo regime, introdotto dal DLgs. 505/1999, in materia di assegnazioni di azioni ai dipendenti si applica dal 1 gennaio 2000.
Per le assegnazioni di titoli effettuate anteriormente a tale data e per quelle derivanti dall’esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 alla data di entrata in vigore del decreto (15 gennaio 2000) continua ad applicarsi la normativa precedente.Il regime contributivo dell’azionariato dei dipendenti.
Sul versante previdenziale, il regime contributivo della cessione di azioni era stato già delineato dall’art. 2 c. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale disposizione, operante anche per i periodi precedenti all’entrata in vigore del provvedimento (dal 17 agosto 1995), prevedeva l’esclusione dalla retribuzione imponibile della differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l’assegnazione di azioni ai dipendenti.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ha armonizzato la base imponibile fiscale con quella previdenziale, la preesistente disciplina è stata sostituita da quella fiscale recentemente modificata dal D. Lgs. n. 505/1999.
Al riguardo occorre premettere che il trattamento contributivo dell’azionariato dei dipendenti trova applicazione soltanto per le azioni e i diritti che il lavoratore acquista dall’azienda in qualità di dipendente, non rientrando nella fattispecie qui disciplinata, gli acquisti di titoli che non trovano causa nel rapporto di lavoro.
Poiché tutte le modifiche all’art. 48 del TUIR sopra esaminate rilevano ai fini della determinazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, ne deriva che agli effetti previdenziali valgono le medesime regole applicabili in ambito tributario.
La cessione di azioni e le "stock option" sono, pertanto, imponibili ai fini contributivi nel momento e nella misura in cui lo sono ai fini fiscali secondo il "criterio di cassa". Ciò si traduce nell’applicabilità, alle somme soggette a contribuzione, delle aliquote contributive vigenti nel momento in cui si realizza l’imponibilità. Ai fini delle modalità operative si rinvia al punto successivo.
Occorre, peraltro, considerare la possibilità che nel momento in cui si determinino redditi fiscalmente imponibili, a seguito di operazioni di azionariato ai dipendenti, il rapporto di lavoro sia venuto a cessare.
Motivi di carattere sistematico indurrebbero a ritenere che, stante il principio di unicità delle basi imponibili, debbano essere assolti anche gli obblighi contributivi.
Il problema coinvolge, tuttavia, profili connessi all’adempimento dei suddetti obblighi, in particolare in ordine all’individuazione del soggetto obbligato, essendo fuor di dubbio che il dipendente non debba e non possa procedervi autonomamente.
Né vanno, comunque, trascurate considerazioni d'ordine generale in materia previdenziale, fra cui la disposizione contenuta nell’art. 6 del DLgs. 314/1997 che parla di redditi "maturati nel periodo di riferimento". Tutto ciò porta a concludere che per i redditi derivanti da operazioni di azionariato ai dipendenti (azioni e stock option) maturati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, sia possibile derogare al principio generale che l'assoggettamento al prelievo contributivo avvenga sulla medesima base imponibile determinata a fini fiscali. Pertanto, detti redditi sono esclusi da contribuzioni sia per il percettore sia per l'ex datore di lavoro.Adempimenti procedurali
Modalità di compilazione del MOD. DM 10/2
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno l’ammontare del valore imponibile delle azioni e lo cumuleranno alle competenze del mese in cui si è verificata l’imponibilità
- sottoporranno il totale a contribuzione ordinaria in base alla normativa vigente.
Al riguardo si richiama quanto precisato nell’ultimo punto della circolare n. 263 del 24/12/1997 relativamente ai valori sottoposti a ordinaria contribuzione derivanti da fringe benefit da indicare nella casella "altre competenze" del quadro SA del mod. 770 (ex 01/M).Allegato 1
vedi Decreto legislativo 23/12/1999, n. 505 – art. 13 -.
Allegato 2
Ministero delle Finanze, circolare n. 247/E del 29/12/1999 - STRALCIO -
1.13 Decreti correttivi in materia di redditi di lavoro dipendente
Si fa presente che con il decreto correttivo dei decreti legislativi n. 461, n. 467, n. 466 e n. 314, sono state introdotte, tra le altre, disposizioni modificative della disciplina del reddito di lavoro dipendente. Tra queste si segnala:
la modifica alla lettera f) dell’articolo 48, comma 2, del Tuir, con la quale è stata mantenuta l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente soltanto per le somme destinate a borse di studio, asili nido e colonie climatiche. La nuova disposizione entra in vigore dal 1 gennaio 2000;
la riduzione dall’1 per cento allo 0,5 per cento della maggiorazione da applicare alle imposte che il lavoratore, in caso di conguaglio incapiente, chiede di prelevare dalle retribuzioni del periodo di paga successivo a quello in cui terminano gli effetti economici delle operazioni di conguaglio. La nuova misura della maggiorazione si applica alle imposte relative al conguaglio dei redditi del 1999;
la modifica alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 48 del Tuir, riguardante la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti. Sulla base delle modifiche apportate, relativamente al vero e proprio azionariato, ai fini della non imponibilità sono poste le seguenti condizioni: le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti e non devono essere cedute prima di tre anni. In ogni caso, il valore delle azioni offerte non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di lire 4 milioni nel periodo d’imposta. Inoltre, è stato mantenuto un regime di favore per i piani di azionariato che hanno l’obiettivo di fidelizzare determinate categorie di dipendenti, prevedendo che, in caso di assegnazione di azioni ad un dipendente, l’importo che non concorre a formare il reddito è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente, purché quest’ultimo ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell’offerta. Non verificandosi tale condizione, ossia se il prezzo pagato è inferiore al valore delle azioni al momento dell’offerta, l’agevolazione non spetta, per cui la differenza tra valore al momento dell’assegnazione e corrispettivo pagato costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile. La non imponibilità è esclusa, tuttavia, nei casi in cui il dipendente sia titolare di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento. Detti nuovi criteri di tassazione delle assegnazioni di titoli e diritti nell’ambito del reddito di lavoro dipendente non si applicano alle assegnazioni già effettuate alla data del 1 gennaio 2000 né alle assegnazioni derivanti dall’esercizio di opzione che sono state già attribuite nel periodo che va dal 1° gennaio 1998 alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. In tal modo, restano esclusi dalla nuova disciplina i piani di azionariato già deliberati a quest’ultima data.
Per effetto della contestuale modifica dell’articolo 82 del Tuir, la quale si applica con riferimento alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2000, al momento della cessione delle azioni in questione si applicheranno le nuove disposizioni relative alla determinazione delle plusvalenze così come modificate e, pertanto, il valore delle azioni non assoggettato a tassazione al momento dell’assegnazione non può essere scomputato dal corrispettivo di cessione.Allegato 3
vedi CIRCOLARE Ministero delle finanze n. 30 del 25/2/2000
Allegato 4
vedi CIRCOLARE Ministero delle finanze n. 98 del 17/5/2000 – punto 5 - Redditi di lavoro dipendente