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Circolare INPS n. 25 del 01.02.2001
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Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2001. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2000 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle
Circolare INPS n. 25 del 01.02.2001SOMMARIO: Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica del 2,6 per cento
Con circolare n. 211 del 18 dicembre 2000 è stato trasmesso il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 novembre 2000, n. 277, che fissa nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2001.
L’ISTAT con nota del 25 gennaio 2001 ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo gennaio 1999 – dicembre 1999 e il periodo gennaio 2000 – dicembre 2000 è risultata pari al 2,6 per cento.
Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2001 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2002, si è proceduto per il momento alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale del 2,6 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n.67, e all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2000, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione del 2,6 per cento (lire 740.350 mensili), si è proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l’anno 2001 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 2,4 per cento stabilita con decreto ministeriale 20 novembre 2000, salvo conguaglio in sede di perequazione per l‘anno 2002.
Sono stati rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2001 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
E’ stato infine aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 67 della legge n. 488 del 1999.
Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale che viene effettuato normalmente in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.
Si comunica che le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 2,6 per cento accertata dall’ISTAT per l’anno 2001.
Si trasmettono in allegato le tabelle aggiornate sulla base della percentuale di variazione del 2,6 per cento, in sostituzione degli allegati I, J, K e L alla circolare n. 211 del 19 dicembre 2000.Allegato 1
Tabella I.1
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389Anno
Importo mensile del trattamento minimo di pensione
Percentuale di ragguaglio della pensione
Minimale retributivo settimanale
Minimale retributivo annuo
1984
320.200
30
96.060
4.995.120
1985
345.700
30
103.710
5.392.920
1986
376.000
30
112.800
5.865.600
1987
397.400
30
119.220
6.199.440
1988
418.350
30
125.505
6.526.260
1989
452.300
40
180.920
9.407.840
1990
484.500
40
193.800
10.077.600
1991
519.550
40
207.820
10.806.640
1992
563.100
40
225.240
11.712.480
1993
577.750
40
231.100
12.017.200
1994
602.350
40
240.940
12.528.880
1995
626.450
40
250.580
13.030.160
1996
660.300
40
264.120
13.734.240
1997
686.050
40
274.420
14.269.840
1998
697.700
40
279.080
14.512.160
1999
710.250
40
284.100
14.773.200
2000
721.600
40
288.640
15.009.280
2001
740.350
40
296.140
15.399.280
Tabella I.2
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)Anno
Massimale di retribuzione pensionabile
1996
132.000.000
1997
137.148.000
1998
139.480.000
1999
141.991.000
2000
144.263.000
2001
148.014.000
Tabella J
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F1- LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
50 per cento dell'importo della pensione
2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
1995
fino a lire 24.431.550
Nessuna
da lire 24.431.551 a lire 32.575.400
25 per cento
da lire 32.575.401 a lire 40.719.250
40 per cento
da lire 40.719.251 in poi
50 per cento
1996
fino a lire 25.751.700
Nessuna
da lire 25.751.701 a lire 34.335.600
25 per cento
da lire 34.335.601 a lire 42.919.500
40 per cento
da lire 42.919.501 in poi
50 per cento
1997
fino a lire 26.755.950
Nessuna
da lire 26.755.951 a lire 35.674.600
25 per cento
da lire 35.674.601 a lire 44.593.250
40 per cento
da lire 44.593.251 in poi
50 per cento
1998
Fino a lire 27.210.300
Nessuna
da lire 27.210.301 a lire 36.280.400
25 per cento
da lire 36.280.401 a lire 45.350.500
40 per cento
da lire 45350501 in poi
50 per cento
1999
Fino a lire 27.699.750
Nessuna
da lire 27.699.751 a lire 36.933.000
25 per cento
da lire 36.933.001 a lire 46.166.250
40 per cento
da lire 46.166.251 in poi
50 per cento
2000
Fino a lire 28.142.400
Nessuna
da lire 28.142.401 a lire 37.523.200
25 per cento
da lire 37.523.201 a lire 46.904.000
40 per cento
da lire 46.904.001 in poi
50 per cento
2001
Fino a lire 28.873.650
Nessuna
da lire 28.873.651 a lire 38.498.200
25 per cento
da lire 38.498.201 a lire 48.122.750
40 per cento
da lire 48.122.751 in poi
50 per cento
Tabella K
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G1- LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
50 per cento dell'importo dell'assegno.
2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
1995
fino a lire 32.575.400
Nessuna
da lire 32.575.401 a lire 40.719.250
25 per cento
da lire 40.719.251 in poi
50 per cento
1996
fino a lire 34.335.600
Nessuna
da lire 34.335.601 a lire 42.919.500
25 per cento
da lire 42.919.501 in poi
50 per cento
1997
fino a lire 35.674.600
Nessuna
da lire 35.674.601 a lire 44.593.250
25 per cento
da lire 44.593.251 in poi
50 per cento
1998
Fino a lire 36.280.400
Nessuna
da lire 36.280.401 a lire 45.350.500
25 per cento
da lire 45.350.501 in poi
50 per cento
1999
Fino a lire 36.933.000
Nessuna
da lire 36.933.001 a lire 46.166.250
25 per cento
da lire 46.166.251 in poi
50 per cento
2000
Fino a lire 37.523.200
Nessuna
da lire 37.523.201 a lire 46.904.000
25 per cento
da lire 46.904.001 in poi
50 per cento
2001
Fino a lire 38.498.200
Nessuna
da lire 38.498.201 a lire 48.122.750
25 per cento
da lire 48.122.751 in poi
50 per cento
Tabella L
FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 20011 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Fasce di retribuzione e di reddito
Aliquote percentuali di rendimento
Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva
Importo annuo
Importo settimanale
Annua per 40 anni di anzianità contributiva
Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva
Importo annuo
Importo mensile
Fino a lire 68.048.000
1.308.615
80
0,00153846
54.438.332
4.187.564
Oltre lire 68.048.000
Fino a lire 90.503.840
(fascia di lire 22.455.840)
1.308.615
60
0,0011538
13.472.966
1.036.382
1.740.458 431.843 Oltre lire 90.503.840
Fino a lire 112.959.680
(fascia di lire 22.455.840)
1.740.458
50
0,000961538
11.227.918
863.686
2.172.301 431.843 Oltre lire 112.959.680
2.172.301
40
0,00076923
2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993
Fasce di retribuzione e di reddito
Aliquote percentuali di rendimento
Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva
Importo annuo
Importo settimanale
Annua per 40 anni di anzianità contributiva
Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva
Importo annuo
Importo mensile
Fino a lire 68.048.000
1.308.615
80
0,00153846
54.438.332
4.187.564
Oltre lire 68.048.000
Fino a lire 90.503.840
(fascia di lire 22.455.840)
1.308.615
64
0,001230769
14.371.734
1.105.518
1.740.458 431.843 Oltre lire 90.503.840
Fino a lire 112.959.680
(fascia di lire 22.455.840)
1.740.458
54
0,001038461
12.126.140
932.780
2.172.301 431.843 Oltre lire 112.959.680
Fino a lire 129.291.200
(fascia di lire 16.331.520)
2.172.301
44
0,000846153
7.185.867
552.759
2.486.369 314.068 Oltre lire 129.291.200
2.486.369
36
0,000692307