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Circolare INPS n. 39 del 16.02.2001
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DPR 30/4/1970, n. 602. Precisazioni
Circolare INPS n. 39 del 16.02.2001SOMMARIO: Obbligo di assoggettamento allo speciale regime previdenziale ed assistenziale di cui al DPR n. 602/70, delle società cooperative ed organismi di fatto
A seguito sia di quesiti pervenuti a questa Direzione Generale sia del contenzioso amministrativo pendente in materia di obbligatorietà di assoggettamento allo speciale regime previdenziale ed assistenziale di cui al DPR n. 602/70, si rende necessario precisare quanto segue.
Il citato disposto recante: "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi", all’art.1 dispone che "ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli… (omissis) ".
La suddetta norma si inserisce nella legislazione previdenziale ed assistenziale configurandosi non come una agevolazione contributiva, bensì come uno speciale regime al quale devono obbligatoriamente essere assoggettati gli organismi destinatari in possesso dei requisiti previsti dall’art.2 del suddetto decreto ed esercenti le attività di cui all’elenco allegato al decreto stesso, come modificato ed integrato dai successivi DD.MM. (20 novembre 1974 – 30 luglio 1983 – 4 aprile 1989 – 6 dicembre 1993 – 3 dicembre 1999).
L’obbligatorietà del regime predetto è stata, peraltro, più volte confermata dall’Avvocatura Centrale dell’Istituto, nonché dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.Istruzioni operative
In relazione a quanto sopra, le Agenzie in indirizzo, una volta verificato sia il possesso dei requisiti stabiliti dall’art.2 del citato DPR n. 602/70, sia l’espletamento di una o più attività ricomprese fra quelle elencate dallo stesso disposto normativo, classificheranno l’azienda nel settore di appartenenza in base all’attività dichiarata con la contestuale attribuzione del c.a. 4A o 4B (azienda operante in regime di DPR n. 602/70).
Alla presentazione del certificato d’iscrizione al Registro Prefettizio da parte delle società cooperative legalmente costituite, dovrà essere attribuito il c.a. 3A (aliquota ridotta ex CUAF), con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data della Delibera Prefettizia con la quale è stata disposta l’iscrizione stessa.
Eventuale contenzioso insorto per una diversa interpretazione delle norme in trattazione, deve essere definito alla luce delle precisazioni fornite con la presente circolare.