-
Circolare INPS n. 44 del 20.02.2001
-
Nuovi importi dei contributi dovuti nell'anno 2001 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Circolare INPS n. 44 del 20.02.2001SOMMARIO: Importo dei contributi per i lavoratori domestici di gennaio 2001 e da febbraio 2001 a dicembre 2001
[vedere anche la circolare n. 71 del 22.03.2001 che modifica le Tabelle A) e B) - nota T&L]
I lavoratori domestici sono soggetti all’assicurazione IVS, per la disoccupazione, per gli assegni familiari, per la maternità, per la malattia (con esclusione dell’indennità economica) e all’assicurazione INAIL.
Si rammenta che a seguito della soppressione del contributo dello 0,50% di cui all'art. 13, c. 2 della legge 30.12.1986, n. 943, prevista dall'art. 45 c. 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione), a decorrere dal 1 gennaio 2000, i contributi sono dovuti nella stessa misura per tutti i lavoratori domestici. Si veda al riguardo la circolare n. 30 del 10/2/2000.CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2001.
Nella tabella seguente sono indicati le paghe orarie ed i corrispondenti contributi relativi al mese di gennaio 2001 determinati sulla base:
- della variazione percentuale del valore medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati registrato nel 2000, pari al 2,6%;
- dell'ammontare delle aliquote contributive vigenti dal 1 gennaio alla settimana che termina con sabato 27 gennaio 2001.Tabella A): Lavoratori domestici gennaio 2001
Retribuzione oraria effettiva
Retribuzione oraria convenzionale
Contributo orario con Cuaf
Contributo orario senza Cuaf
- 24 ore settimanali
L. € L. € L. € fino a L. 11.600
10.300 5,32 2.314 (486) 1,20 (0,25) 1.954 (486) 1,01 (0,25) da L. 11.601 a L. 14.150
11.600 5,99 2.607 (548) 1,35 (0,28) 2.201 (548) 1,14 (0,28) oltre L. 14.150
14.150 7,31 3.180 (668) 1,64 (0,34) 2.684 (668) 1,39 (0,34) + 24 ore settimanali
7.480 3,86 1.681 (353) 0,87 (0,18) 1.419 (353) 0,73 (0,18) Le cifre in parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore (allegato n. 1).
La tabella dei coefficienti di ripartizione è in allegato n. 2
CONTRIBUTI RELATIVI AL PERIODO DAL FEBBRAIO AL DICEMBRE 2001.
A decorrere dal 1/2/2001, l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella G.U. n. 302 del 29-12-2000, S.O. n. 219, prevede una riduzione degli oneri sociali da realizzarsi attraverso un esonero dal versamento della contribuzione per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro pari a 0,8 punti percentuali.
La norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e, pertanto, a decorrere dalla settimana che termina con sabato 3 febbraio 2001, gli importi dei contributi dovuti per il personale domestico sono quelli indicati nel prospetto che segue.Tabella B): Lavoratori domestici da febbraio a dicembre 2001
Retribuzione oraria effettiva
Retribuzione oraria convenzionale
Contributo orario con Cuaf
Contributo orario senza Cuaf
- 24 ore settimanali
L. € L. € L. € fino a L. 11.600
10.300 5,32 2.232 (486) 1,15 (0,25) 1.954 (486) 1,01 (0,25) da L. 11.601 a L. 14.150
11.600 5,99 2.514 (548) 1,30 (0,28) 2.201 (548) 1,14 (0,28) oltre L. 14.150
14.150 7,31 3.066 (668) 1,58 (0,34) 2.684 (668) 1,39 (0,34) + 24 ore settimanali
7.480 3,86 1.621 (353) 0,84 (0,18) 1.419 (353) 0,73 (0,18) Le cifre in parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore (allegato n. 3).
La tabella dei coefficienti di ripartizione è in allegato n. 4.
Datori di lavoro domestico soggetti alla disciplina della Cuaf.
In occasione del versamento contributivo relativo al primo trimestre 2001, i datori di lavoro domestico soggetti alla disciplina della Cuaf dovranno determinare i contributi dovuti fino alla settimana che termina con sabato 27 gennaio 2001 secondo le misure indicate nella tabella A) e quelli dovuti a partire dalla settimana che termina con sabato 3 febbraio 2001 secondo le nuove misure indicate nella tabella B).
Riporteranno il totale in un unico bollettino di versamento.
Le Agenzie richiameranno l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una corretta compilazione dei bollettini.
In particolare è necessario dichiarare correttamente se sono state retribuite tutte le settimane del trimestre annerendo la casella SI, oppure indicare quante settimane sono state retribuite nel corso di ogni mese annerendo le corrispondenti caselle.
Gli stessi dati devono essere riportati sul retro del bollettino dove, sulla ricevuta da consegnare al lavoratore, il datore di lavoro dovrà apporre la sua firma.Datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina della Cuaf.
L’esclusione dal versamento del contributo Cuaf è prevista solo nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini non oltre il terzo grado che siano conviventi (parenti: figli, fratelli o sorelle e nipoti; affini: genero, nuora e cognati).
Il disposto dell'art. 120 della legge n. 388/2000, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina della Cuaf. Gli importi dei contributi dovuti non subiscono variazioni ed il bollettino sarà, pertanto, compilato con le consuete modalità.Allegati da n° 1 a n° 4 (documento compresso in formato xls/xcel) [dal sito INPS]