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Circolare INPS n. 54 del 06.03.2001
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Articolo 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Aumento dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Prolungamento dell’indennità per i lavoratori che abbiano una età pari o superiore a 50 anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 54 del 06.03.2001SOMMARIO: Aumento dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali dal 30 al 40 per cento della retribuzione di riferimento dal 1° gennaio 2001. Proroga dell’indennità da sei a nove mesi per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.
L’articolo 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2001, ha disposto, tra l’altro, l’elevazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali dal 30 al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e, per i lavoratori di età anagrafica pari o superiore a 50 anni, l’indennità è estesa fino a nove mesi.
ISTRUZIONI CONTABILI
Tale comma dispone che gli incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinari e speciali, né all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, agricola e non agricola, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n.160.
L’aumento al 40 per cento della percentuale della retribuzione da prendere a riferimento per determinare l’importo della prestazione in parola trova applicazione a partire dalla data del 1° gennaio 2001 e riguarda, pertanto, oltre le indennità con decorrenza dall’1° gennaio 2001 in poi, anche le indennità in pagamento a tale data anche se aventi una decorrenza iniziale anteriore. Di conseguenza le prestazioni comprendenti periodi indennizzabili antecedenti al 1° gennaio 2001 e che scadono successivamente a tale data, dovranno, pertanto, essere liquidate nella misura del 30 per cento fino al 31 dicembre 2000 e del 40 per cento dal 1° gennaio in poi. Si precisa che tali aumenti non debbono comunque superare gli importi massimi mensili che, per l’anno 2001, sono pari a L. 1.471.235 (euro 759,83) e a L. 1.768.283 (euro 913,24).
Per quanto riguarda l’età da prendere in considerazione al fine di determinare la durata della prestazione, da sei a nove mesi, si precisa che il possesso del requisito dell’età richiesto -50 anni- deve essere accertato con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2001.
La procedura automatizzata per la liquidazione della prestazione in parola è in corso di modificazione e sarà messa a disposizione della Agenzie non appena possibile con apposito messaggio della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.
Per quanto concerne la rilevazione contabile delle prestazioni in argomento, potendo le stesse riguardare, come sopra specificato, anche periodi indennizzabili antecedenti al 1° gennaio 2001, ai fini della ripartizione dell'importo dell'indennità ordinaria tra la "Gestione delle prestazioni temporanee" e la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" nonché della conseguente imputazione contabile ai rispettivi conti di pertinenza PTN 30/05 e GAU 30/44, si dovranno applicare i coefficienti in uso (v. punto 3 della circolare n. 105 del 29 marzo 1994) per le prestazioni relative ai periodi indennizzabili fino al 31 dicembre 2000 (al riguardo si precisa che i coefficienti relativi al periodo 1.7.1994 - 31.12.1994, riportati nella predetta circolare, sono validi anche per i periodi successivi al 31.12.1994), mentre per le prestazioni relative ai periodi indennizzabili a partire dal 1° gennaio 2001, cioè quelle liquidate nella misura del 40 per cento della percentuale della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione, la suddetta ripartizione dovrà avvenire nella misura del 50 per cento.
Naturalmente eventuali conguagli da corrispondere ai beneficiari, a decorrere dal 1° gennaio 2001, su prestazioni già liquidate nella misura del 30 per cento dovranno essere imputati interamente al citato conto GAU 30/44.
Inoltre, nei casi di trattamenti ordinari spettanti in costanza di trattamenti speciali per l'edilizia, contestualmente alla scrittura in P.D. -"PTN 32/50 a GAU 22/50"- con la quale viene rilevata l'indennità ordinaria non erogata, per il trasferimento dalla "Gestione delle prestazioni temporanee" alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali", dovrà essere effettuata la scrittura in P.D. -"GAU 32/54 a PTN 22/53"- per la rifusione alla "Gestione delle prestazioni temporanee" della quota parte di prestazione a carico della G.I.A.S. determinata attraverso l'applicazione degli stessi coefficienti come sopra specificato.
In relazione alla disposizione che prevede l'aumento del periodo indennizzabile da sei a nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni, poiché l'onere relativo all'indennità loro spettante per gli ulteriori tre mesi è a totale carico dello Stato, per la rilevazione contabile sia dell'indennità da erogare per tale ulteriore periodo che dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/14 e GAT 30/14.
Ovviamente, gli assegni per il nucleo familiare connessi con l'indennità ordinaria di disoccupazione relativa ai primi sei mesi continuano ad essere imputati al conto PTD 30/16.
Gli eventuali recuperi delle prestazioni di che trattasi, relativamente sia alla quota parte dell'indennità a carico della G.I.A.S., sia all'indennità riferita agli ulteriori tre mesi che ai connessi assegni per il nucleo familiare, saranno imputati al conto esistente GAU 24/40.
Nell'allegato sono riportati i conti GAU 30/14 e GAT 30/14, di nuova istituzione, ed i conti GAU 30/44 e GAU 24/40 ai quali è stata opportunamente variata la denominazione.ALLEGATO
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)