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Circolare INPS n. 62 del 14.03.2001
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D.lgs n. 81/2000: amministrazioni pubbliche che si avvalgono di lavoratori socialmente utili tramite incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di lavoro autonomo. Incentivi economici
Circolare INPS n. 62 del 14.03.2001SOMMARIO: 1) premessa; 2) enti affidatari di attività socialmente utili; 3) destinatari del beneficio; 4) importo dell'incentivo; 5) cumulabilità con altri benefici; 6) condizioni per l'ammissibilità al beneficio e modalità d'erogazione
1) Premessa.
Con circolare n. 188 del 15 novembre 2000 sono state fornite istruzioni riguardo all'attuazione delle norme di cui al D.lgs n. 81/2000, avente ad oggetto incentivi alle ricollocazioni lavorative intervenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (22 aprile 2000).
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relativamente agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e ai contratti di lavoro autonomo.2) Enti affidatari di attività socialmente utili.
Nell’ambito delle misure volte alla creazione di opportunità occupazionali, l’art. 6 del decreto prevede, al comma 2, che le amministrazioni pubbliche, così come individuate dall'art.1, comma 2 del D.lgs 29/1993 e successive modificazioni, possano, ove ne ricorrano le condizioni e le esigenze, affidare ai soggetti destinatari delle disposizioni del decreto, mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché attraverso contratti di lavoro autonomo, attività uguali, analoghe o connesse a quelle originariamente previste (v. art. 10, c. 3, D.lgs n. 468/97).
L’art. 7, c. 6 del decreto prevede la possibilità di riconoscere l'incentivo dei 18 milioni anche nei predetti casi di esternalizzazione di servizi, per la copertura dell'onere relativo alla contribuzione da versare ai fini previdenziali.3) Destinatari del beneficio.
Gli incentivi sono rivolti:
- ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, approvati dalle CRI, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività entro il 31/12/1997;
- ai soggetti, già effettivamente impegnati nei progetti alla data del 31/12/1997, che abbiano conseguito dodici mesi d'impegno nel corso dell’anno 1998, mediante il completamento dei progetti medesimi;
- ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili che abbiano maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
Ai fini della determinazione del requisito dei 12 mesi sono stati forniti chiarimenti con le circolari n. 106 del 2 giugno 2000 e n. 153 del 5 settembre 2000, nonché con i messaggi protocollo numero 2000/0005/866 del 6 settembre e n. 2000/0011/002 del 16 ottobre.
Per la concessione degli incentivi in oggetto la competente Agenzia dell’Istituto verificherà il possesso, da parte del lavoratore socialmente utile in relazione al quale sono richiesti gli incentivi stessi, del predetto requisito dei dodici mesi di permanenza nelle attività progettuali consultando, a tal fine, l’archivio dei pagamenti dell’assegno LSU.4) Importo dell'incentivo.
Il beneficio è quello già previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale 21/5/1998 e consiste nella copertura dell'intero importo contributivo dovuto per la collaborazione coordinata e continuativa o per il lavoro autonomo fino ad un massimo di L. 18 milioni (E. 9.296,22), suddivisi in tre rate, per ciascun lavoratore destinatario degli incentivi.5) Cumulabilità con altri benefici.
L'utilizzazione della suddetta agevolazione comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal decreto legislativo in esame.6) Condizioni per l’ammissibilità al beneficio e modalità di erogazione.
Per l’accesso all’incentivo di cui al D.Lgs. n. 81/2000 i committenti dovranno presentare una domanda all’Agenzia dell’Istituto territorialmente competente comunicando il nominativo del soggetto ed allegando una copia del contratto individuale di lavoro, da cui risulti l'incarico lavorativo di collaborazione o di lavoro autonomo e la sua durata, nonché una dichiarazione del lavoratore attestante lo status di "LSU transitorista".
L'incentivo spetta per tre annualità, nel limite massimo annuo di 6 milioni, alle seguenti condizioni:
- possesso da parte del lavoratore dello status di lavoratore appartenente al regime transitorio;
- regolarità dei versamenti contributivi da parte del committente.
Ai fini della fruizione delle annualità successive alla prima i committenti dichiareranno, con autocertificazione, la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
Analogamente a quanto avviene per le assunzioni nelle ipotesi di contratti a termine e contratti di lavoro temporaneo con durata complessivamente inferiore a dodici mesi, il godimento del beneficio non comporta la cancellazione, a cura dei Servizi per l'Impiego, dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili in cui gli stessi risultano impegnati.6.1) Collaborazioni coordinate e continuative.
I committenti aventi titolo al beneficio (esclusivamente quelli indicati dal comma 2 dell'art. 6) sono esonerati dall'effettuare il versamento dei contributi dovuti per il lavoratore, alle relative scadenze (giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso), fino a concorrenza della prima annualità di L. 6.000.000.
A tale fine nel modello di denuncia annuale dei compensi dovuti ai collaboratori (GLA), di recente istituzione, i committenti dovranno indicare:
- i contributi dovuti;
- l'importo dell'agevolazione utilizzata a copertura parziale o totale dei contributi dovuti;
- il codice (02), nell'apposita casella, che individua la suddetta agevolazione.
Il contributo dovuto sarà indicato per intero nonostante non debba essere versata neanche la parte di contribuzione (un terzo) a carico del collaboratore. Tale indicazione viene fornita dall'interpretazione ministeriale del decreto in esame (nota n. 2251/06.14 del 4.8.2000) la quale chiarisce, con riguardo al comma 6, che l'incentivo è utilizzabile a fronte della copertura dell'onere contributivo totale previsto per le tipologie contrattuali degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo.6.2) Contratti di lavoro autonomo.
Com'è noto, in caso di prestazioni di lavoro autonomo, i contributi sono a totale carico del lavoratore. I committenti, pertanto, non hanno alcun onere contributivo.
Il lavoratore socialmente utile che stipula un contratto di lavoro autonomo con un committente rientrante nelle previsioni del comma 2 dell'articolo 6 non deve versare all'Istituto, a seguito di tale prestazione, alcun contributo sino alla concorrenza di 6 milioni di lire per la prima annualità.
Sarà cura del lavoratore presentare all'Istituto una comunicazione in cui lo stesso specifica:
- i dati identificativi dell'amministrazione presso cui è stata effettuata, o è in corso, la prestazione in regime di D.lgs n. 81/2000;
- l'importo dei contributi non versati perché coperti dalla prima, o seconda o terza, tranche dell'incentivo di cui al suddetto decreto.
Tale comunicazione dovrà essere presentata dal lavoratore per ciascuno dei tre anni nei quali è previsto il beneficio.
Ovviamente il lavoratore, per poter usufruire del beneficio in parola, dovrà essere regolarmente iscritto alla relativa gestione presso l'Istituto (artigiano, commerciante, libero professionista).
Si rinvia a successive comunicazioni per quanto concerne le istruzioni contabili.
Per l'eventuale consultazione degli articoli 6 e 7 del D.lgs 28 febbraio 2000, n. 81, nonché della nota ministeriale di indirizzo, concernente gli stessi articoli, si può fare riferimento agli allegati alla circolare n. 188/2000.