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Circolare INPS n. 66 del 15.03.2001
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Decreto legge 14.02.2001 n. 8 concernente interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina. Sospensione del versamento dei contributi. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS n. 66 del 15.03.2001SOMMARIO: Sospensione del versamento per i soggetti allevatori di bovini, per le aziende di macellazione, per gli esercenti attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla encefalopatia spongiforme bovina. Soggetti beneficiari; oggetto della sospensione; condizioni e modalità per ottenere il beneficio
Premessa.
La Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14.02.2001 ha pubblicato il decreto legge n. 8 del 14. 02. 2001 (allegato 1) che ha disposto interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza derivante dall’encefalopatia spongiforme bovina.
Per quanto riguarda la materia di competenza dell’Istituto il decreto legge in questione dispone all’art 2, comma 2, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dall’encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per l’attuazione di quanto disposto con il suddetto provvedimento legislativo.1) Periodo contributivo oggetto della sospensione.
Il decreto legge in esame stabilisce che i termini di pagamento dei contributi previdenziali sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge stesso.
Devono ritenersi, pertanto, sospesi i contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, che hanno scadenza legale di versamento nell’arco temporale dal 15 febbraio 2001 al 15 agosto 2001.2) Soggetti beneficiari.
I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono beneficiare della sospensione contributiva sono:
a) i soggetti allevatori di bovini;
b) le aziende di macellazione;
c) i soggetti esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni colpiti dall’evento calamitoso.
Per l’operatività della sospensione dal versamento dei contributi correnti i soggetti interessati dovranno inoltrare una istanza all’Istituto nella quale, dopo aver fornito tutti i dati necessari alla loro identificazione come contribuenti, dichiarino la propria volontà di volersi avvalere del beneficio.3) Oggetto della sospensione.
La sospensione riguarda sia i termini per il versamento dei contributi sia i termini per la presentazione della modulistica connessa al pagamento.
Per espresso dettato della disposizione in esame non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di contributi che siano stati versati, nonostante la sospensione.4) Indicazione delle sospensioni per categorie di contribuenti.
La sospensione dei termini di pagamento riguarda come sopra detto i contributi scadenti nel periodo dal 15. 02. 2001 al 15. 08. 2001, dovuti dai contribuenti: datori di lavoro, lavoratori autonomi e agricoli.5) Datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del mod.DM10/2.
Per quanto riguarda in particolare i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del mod. DM10/2, la sospensione riguarderà, come sopra detto, i contributi aventi scadenza legale nell’arco temporale dal 15. 02 .2001-15. 08. 2001.
I periodi di paga interessati vanno, pertanto, da “gennaio 2001” a “giugno 2001”.
Si fornisce, a puro titolo indicativo, un elenco delle attività, suddivise per CSC e codice ISTAT, che possono costituire oggetto della sospensione:Attività esercitata
CSC
ISTAT
Allevatori di bovini
5.01.02
01.01.0
Aziende di macellazione
1/4.04.08
15.11.1
Esercizi commerciali all’ingrosso di carni
7.01.01
51.23.2
Esercizi commerciali al dettaglio di carni
7.02.01
52.22.1
5.1) Codifica aziende.
Alle posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione “2R“ che assume il nuovo significato di “azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi verificatesi a seguito dell’emergenza causata dall’encefalopatia spongiforme bovina”.5.2) Modalità per la compilazione e presentazione delle denunce contributive (mod.DM10/2) da parte dei datori di lavoro interessati alla sospensione dei contributi.
Tenuto conto che la sospensione dei contributi riguarda, per la generalità delle aziende destinatarie, anche la presentazione delle denunce, si precisa che le presenti istruzioni dovranno essere osservate, per il momento, dalle aziende che presentano il modello DM10/2 con saldo a proprio credito per il conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'Istituto (assegni per il nucleo familiare, indennità economica di malattia e maternità, integrazioni salariali ecc.).
Ai fini della compilazione dei modd.DM10/2, le aziende interessate dovranno osservare le seguenti modalità:
- compilare i quadri B-C del mod. DM 10/2, riferiti a tutti i lavoratori, con le consuete modalità;
- compilare il quadro "D" con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale "B" (rigo 57);
- determinare l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale dei contributi;
- calcolare la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro "D" a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;
- esporre tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) in uno dei righi in bianco del quadro "D", facendola precedere dal codice di nuova istituzione "N938" e dalla dicitura "contr. sosp. (BSE) ex D.L. n. 8/2001";
- effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro "D" e riportare il totale nel rigo "57" (totale B);
- effettuare la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del mod. DM 10/2 e riportare la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo "57";
- presentare all’Agenzia competente la denuncia (mod.DM10/2) con saldo a credito dell'azienda per le operazioni di rimborso o di compensazione secondo le vigenti modalità.6) Commercianti.
La sospensione dell’obbligo del versamento disposta dal decreto citato in premessa riguarda anche i contributi dovuti dagli esercenti attività commerciali di vendita di carni bovine all’ingrosso o al dettaglio.
Le scadenze interessate sono le seguenti:
-16 febbraio 2001 : contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il quarto trimestre 2000;
-16 maggio 2001 : contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2001;
-31 maggio 2001: contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (saldo 2000 e primo acconto 2001).7) Contributi del settore agricolo.
In riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo la sospensione dei termini di cui al decreto richiamato, ha per oggetto i seguenti versamenti.
Per quanto riguarda le aziende agricole sono sospesi i versamenti contributivi relativi al 3° e 4° trimestre 2000 con scadenza rispettivamente 16.03.2001 e 16.06.2001;
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD/CM, IATP e PC/CF I rata 2001 con scadenza 16.07.2001.8) Recupero dei contributi sospesi.
Il Decreto legge n.8/2001 in esame stabilisce infine che il recupero dei contributi sospesi avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori. Il Decreto legge in parola tuttavia nulla dispone in ordine alle modalità del suddetto recupero. Si fa pertanto riserva di fornire istruzioni in merito non appena perverranno le relative determinazioni ministeriali.9) Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro di cui al precedente punto 5.2), contraddistinti dal suddetto codice “N938”, e’ stato istituito il conto GPA 06/66 (vedi allegato n. 2), il quale dovrà essere assistito da apposito partitario locale.
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvederà, tra l’altro, alla emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto di cui sopra e’ cenno. Copia di detta lista dovrà essere trasmessa all’Ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e della gestione del credito sul citato partitario.
Per quanto concerne le modalità di contabilizzazione dei recuperi dei contributi oggetto della sospensione in argomento, si fa rinvio al momento in cui verrà sciolta la riserva contenuta al precedente punto 8) della presente circolare.Allegato 1
DECRETO - LEGGE 14 febbraio 2001, n. 8 - G.U. n. 37 del 14.02.2001.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza derivante dall’encefalopatia spongiforme bovina.Allegato 2
(omesso)