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Circolare INPS n. 73 del 26.03.2001
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Indennità per congedo parentale (astensione facoltativa) ex lege 53/2000. Valore definitivo dell’importo annuo del trattamento minimo di pensione per l’anno 2000 e per l’anno 2001
Circolare INPS n. 73 del 26.03.2001SOMMARIO: Per l’indennizzabilità dell’astensione facoltativa nei casi previsti dall’art. 3, comma 4, lett. b) della legge 53/2000, il reddito individuale deve essere inferiore a L 23.452.000 per l’anno 2000 e a L 24.061.375 per l’anno 2001.
Con la circ. n. 109 del 6.6.2000 era stato comunicato, alla lett. B del punto 1.4 che, in base all’importo annuo del trattamento minimo di pensione per l’anno 2000 (L. 9.371.000), da moltiplicare per 2,5, il limite di reddito da prendere a riferimento per l’indennizzabilità dell’astensione facoltativa, nei casi previsti dall’art. 3, comma 4, lett. b) della legge n. 53/2000, era pari a L. 23.429.250.
Il sopraindicato importo del trattamento minimo pensionistico si riferiva al valore previsionale valido per l’anno 2000.
Si comunica ora che, in base al valore definitivo del trattamento minimo di pensione per il suddetto anno 2000, fissato in L. 9.380.000 (v. circ. n. 211 del 18.12.2000), il limite di reddito annuo per il 2000, valido ai fini in questione, è pari a L. 23.452.000 (= 9.380.800 x 2,5) pari a 12.111,94 Euro e dà diritto alla indennità per astensione facoltativa nel caso in cui il reddito individuale del richiedente sia inferiore a detto importo.
Le domande di indennità nel frattempo eventualmente respinte in quanto riferite alla cifra (previsionale) di L. 23.429.250, ed inferiore alla somma (definitiva) di L. 23.452.000, potranno essere riesaminate in seguito alla comunicazione che il richiedente deve presentare all’INPS e al datore di lavoro, relativamente ai redditi effettivamente conseguiti
Nelle more dell’adeguamento della procedura automatizzata, per la quale saranno fornite istruzioni direttamente dalla Direzione Centrale sistemi informativi e telecomunicazioni, le Sedi, alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi con i modd. 730/2001, dovranno chiedere ai beneficiari delle prestazioni il reddito relativo all’anno 2000, e ciò sia nei casi di pagamento diretto delle indennità che nei casi di pagamento anticipato dai datori di lavoro.
Si rende noto, inoltre, che il valore definitivo del trattamento minimo pensionistico annuo per il 2001 è pari a L. 9.624.550 (Euro 4970,66) (v. circ. n. 25 del 1.2.2001).
Pertanto, il richiedente periodi di astensione facoltativa nell’anno 2001 ha diritto alla indennità -relativamente ai casi di cui all’art. 3 della legge 53/2000- se il proprio reddito individuale è inferiore a L. 24.061.375 (= 9.624.550 x 2,5), pari a 12.426,66 Euro.