-
Circolare INPS n. 83 del 03.04.2001
-
Assicurazioni sociali dei giornalisti pubblicisti
Circolare INPS n. 83 del 03.04.2001SOMMARIO: La legge n. 388/2000, all'art. 76 ha previsto che all'Inpgi siano iscritti, oltre ai giornalisti professionisti e i praticanti, anche i giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica
Dal 1/1/2001 l'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, pubblicata nella GU n. 302 del 29-12-2000, S. O. n. 219 (allegato n. 1), ha esteso l'obbligo dell'iscrizione all'INPGI anche ai giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (allegato n. 2), titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi (art. 1, c. 4 della legge n. 69/1963).
Qualora nell'attività del pubblicista si verifichi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato questo rientrava, fino al 31/12/2000, nell'ambito dell'AGO gestita dall'INPS.
Dal 1/1/2001, la norma in esame ha previsto per i giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica l'obbligo dell'iscrizione all'INPGI (allegato n. 3).
I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 388/2000 (entro il 30.6.2001).
La disposizione conferma per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
Al pari dei giornalisti professionisti, resta confermato l'obbligo del versamento all'INPS del contributo di maternità.Norme operative per il versamento del contributo di maternità.
Per la denuncia del contributo di maternità (0,65% dal 1/7/2000) nei confronti dei giornalisti pubblicisti saranno utilizzati i codici già previsti per i giornalisti professionisti e praticanti (codici P430 o P43M) da indicare nel quadro "B-C" del modello DM10/2, seguiti dal "N.DIPENDENTI", "N.GIORNATE" e "RETRIBUZIONI".
Per il versamento del contributo in questione sarà utilizzato il modello F24.
Dal 1/2/2001 anche per tali lavoratori si applica l'esonero previsto dall'art.120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 (circolare n.52 del 6 marzo 2001), stabilito nella misura dello 0,40% da operare esclusivamente sul contributo di maternità versato.
Per il recupero di tale esonero i datori di lavoro si atterranno alle seguenti istruzioni:
- esporranno, con le consuete modalità, nei quadri “B-C”, l'importo della contribuzione dovuta per maternità (0,65%) con il previsto codice "P430" ovvero "P43M" senza operare alcuna riduzione;
- indicheranno, nel quadro "D" del mod. DM10/2, l’importo della riduzione contributiva pari a 0,40% riferita al personale in questione utilizzando il codice "R601", facendolo precedere dalla dicitura "ESONERO MATERNITÀ".
Qualora i datori di lavoro, relativamente alle denunce dei mesi di febbraio e marzo 2001, non avessero operato l’esonero della contribuzione di maternità, potranno effettuare detto recupero entro il termine di scadenza del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare, utilizzando il codice "R605", facendolo precedere dalla dicitura “ARR. ESONERO MATERNITÀ”.Allegato 1
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
(...)
Art. 76. - (Previdenza giornalisti)
1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'INPS. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".
2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(...)Allegato 2
Legge 3 febbraio 1963, n. 69
ART. 1 - ORDINE DEI GIORNALISTI
È istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.
(...)Allegato 3
INPGI
Servizio Riscossione Contributi e VigilanzaCircolare PC/03/CO del 18 gennaio 2001
Oggetto: Iscrizione dei giornalisti pubblicisti alla Gestione Previdenziale Principale I.N.P.G.I. Istruzioni operative.
A TUTTE LE AZIENDE EDITORIALI
Loro SediALLA F.N.S.I.
RomaALLA F.I.E.G.
Roma-MilanoAGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA
Loro SediALLA CASAGIT
RomaOggetto: Iscrizione dei giornalisti pubblicisti alla Gestione Previdenziale Principale I.N.P.G.I. Istruzioni operative.
L'articolo 76, comma primo, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha modificato l'articolo 38 della legge n. 416/81 affidando all'I.N.P.G.I., in regime di sostitutività, la gestione non solo delle forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti ma anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963 n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge n. 388/2000. Sempre il predetto primo comma prevede la possibilità per i giornalisti pubblicisti di optare per il mantenimento della propria posizione assicurativa presso la gestione INPS, opzione esercitabile entro 6 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2001.
Conseguentemente a decorrere dalla denuncia delle retribuzioni del mese di gennaio 2001, da presentare entro il 20 febbraio 2001, le aziende che abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato, di natura giornalistica, con giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963 n. 69, dovranno includere tali dipendenti nella denuncia inviata mensilmente.
Nell'ipotesi che l'azienda non risulti già iscritta presso la Gestione Previdenziale Principale dell'I.N.P.G.I. dovrà presentare richiesta in tal senso. In ogni caso dovranno essere comunicati i nominativi dei pubblicisti che hanno presentato formale opzione per la permanenza presso la Gestione INPS, con la contestuale trasmissione di copia dell'opzione stessa.
Resta inteso che i versamenti contributivi relativi al periodo lavorativo che va dal 01/01/2001 alla data dell'eventuale opzione devono essere effettuati in favore dell'I.N.P.G.I., che provvederà - nell'ipotesi che tale opzione venga esercitata- a trasferirli all'INPS. In questo caso le aziende dovranno versare a quest'ultimo Ente il saldo corrispondente alla differenza fra la contribuzione dovuta all'I.N.P.G.I. e quella più elevata dovuta all'INPS.
Sempre il primo comma del predetto articolo 76 della legge n. 388/2000 dispone che "resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi". E' di conseguenza necessario, per consentire l'applicazione di tali benefici, che vengano indicati analiticamente, con separata comunicazione, sia i nominativi dei dipendenti che ne usufruiscono sia la normativa in base alla quale sono stati concessi.
Nella compilazione dei modelli di denuncia indirizzati all'I.N.P.G.I., le aziende che abbiano alle proprie dipendenze anche personale pubblicista dovranno utilizzare le qualifiche già impiegate per la denuncia dei dipendenti giornalisti praticanti e professionisti, con la seguente ulteriore specificazione:
premettere al codice qualifica dei dipendenti i seguenti valori numerici:
- 1 = professionista;
- 2 = praticante;
- 3 = pubblicista.Esempio:
Caio, redattore ordinario, professionista = 1 007;
Caio, redattore ordinario, pubblicista = 3 007;
Caio, praticante + 12 = 2 901.Le aziende che utilizzano la denuncia cartacea, devono compilare, per quanto riguarda le retribuzioni di gennaio 2001, oltre ai modelli DASC 1 e DASC 3, anche il modello DASC 2 inserendo i nominativi dei dipendenti giornalisti pubblicisti con i relativi dati anagrafici richiesti.
Per le aziende che utilizzano, invece, il sistema di denuncia su supporto informatico (procedura DASM) i predetti dati dovranno essere indicati utilizzando la funzione "nuovo dipendente" con le specificazioni indicate.
Le aliquote contributive cui va fatto riferimento sono quelle già note riferite ai dipendenti giornalisti praticanti e professionisti.
Vanno invece escluse dal computo, nel caso dei pubblicisti:
- il contributo per il Fondo Integrativo dell'1,50%;
- l'addizionale dello 0,35%;
- il contributo di solidarietà del 10% sull'importo dell'1,50% per il Fondo Integrativo.
Per quanto riguarda, invece, il contributo contro gli infortuni si fa riserva di fornire, a breve, ulteriori istruzioni. Momentaneamente le aziende dovranno continuare a versare il predetto contributo assistenziale secondo le modalità utilizzate sino al 31/12/2000.Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
Dr. Antonio Marzioli