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Decreto direttoriale 30 dicembre 2003
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Modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto direttoriale 30 dicembre 2003
GU 15 del 20/01/2004IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
( Visto...)
Decreta:1. Il versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni (Mod. F24), con imputazione degli importi versati al capitolo 1821 - Unità previsionali di base 1.1.10.1. «prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931».
2. Il tributo di cui al comma precedente è versato, per ciascun apparecchio, a titolo di acconto in due rate, la prima contestualmente alla richiesta del nulla osta, la seconda antecedentemente al collegamento in rete previsto dall'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dall'art. 39, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Per gli apparecchi installati dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, l'acconto è pari a complessivi 4.200,00 euro suddivisi in due rate rispettivamente di 1.000,00 euro e 3.200,00 euro. Per gli apparecchi installati successivamente al 31 maggio 2004 l'acconto è pari a complessivi 2.700,00 euro suddivisi in due rate rispettivamente di 1.000,00 euro e 1.700,00 euro.
4. Con apposito decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, saranno regolamentate le modalità di conguaglio del prelievo erariale unico dovuto per l'anno 2004.Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.