-
Circolare INPS n. 90 del 11.04.2001
-
Legge 7 febbraio 1979, n. 29. Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. Decesso del pensionato nel corso del pagamento dilazionato dell’onere di ricongiunzione
Circolare INPS n. 90 del 11.04.2001SOMMARIO: Responsabilità patrimoniale degli eredi. Modifica del punto 6 della delibera consiliare n.155 del 9 luglio 1982
Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 155 del 9 luglio 1982 avente ad oggetto ”Legge 7.2.1979, n.29 ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti dei periodi assicurativi esistenti nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestiti dall'INPS . Pagamento rateale di ricongiunzione." ha disciplinato, tra l'altro, gli effetti del decesso del pensionato durante il corso della dilazione del pagamento dell’onere della ricongiunzione.
In particolare il punto 5 della predetta delibera dispone che “ qualora intervenga il decesso del pensionato durante il corso della dilazione o vi siano superstiti aventi titolo alla percezione della pensione di reversibilità, per il cui diritto siano determinanti i contributi oggetto di ricongiunzione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti la pensione non può essere posta in pagamento se non viene effettuata la copertura integrale dell’onere residuo derivante dalla ricongiunzione; il punto 6 dispone che “ fermo rimanendo quanto previsto nel punto precedente,qualora intervenga il decesso del pensionato durante il corso della dilazione, dovrà effettuarsi il recupero del residuo debito nei confronti degli eventuali eredi “.
In relazione a tale delibera l'Istituto ha emanato la circolare n. 602 R.C.V n.682 Rg /218 del 30.10.1982 con la quale è stato confermato il principio in forza del quale, in presenza di decesso del pensionato in corso di rateizzazione, il recupero del residuo debito di ricongiunzione dovrà essere effettuato nei confronti degli eventuali eredi. Conseguentemente la circolare ha , altresì, precisato che è consentito liberare l'erede dall'adempimento del debito del suo dante causa soltanto nel caso di non coincidenza della posizione con quella di superstite ed alla condizione che quest'ultimo decida di avvalersi in proprio della facoltà di ricongiunzione, già posta in essere dall'assicurato deceduto, con conseguente assunzione del pagamento del relativo onere.
La legge 8 agosto 1991, n. 274 , istitutiva dell’INPDAP, nel regolare, tra l'altro, le modalità di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione dei lavoratori iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, ha dettato una nuova disciplina che rende inapplicabile, in favore dei predetti lavoratori, le normali regole derivanti dalla successione laddove l' art.10, comma 4 ha stabilito l'estinzione nei confronti degli eredi del debito residuo da ricongiunzione per le rate non ancora scadute in caso di morte del titolare di pensione.
Tale nuovo orientamento ha ingenerato alcune perplessità in ordine alla concreta attuazione della citata delibera consiliare n. 155 /1982 e ciò a causa della disparità di trattamento esistente sia tra eredi che continuano a percepire la pensione dopo il decesso del dante causa - e nei confronti dei quali è corretto procedere al recupero - ed eredi che, viceversa, non hanno diritto ad alcuna prestazione e sia tra i pensionati del settore privato e quelli del settore pubblico
Il Consiglio di Amministrazione, riconoscendo la fondatezza delle perplessità esposte, ha ravvisato la necessità di pervenire ad una revisione dei criteri attuativi della legge 29/79, a suo tempo individuati, e con delibera n. 56 del 27 febbraio 2001 (allegato 1), tenuto conto del parere espresso dal Coordinamento Generale Legale, a modifica della propria delibera n. 155/1982, ha stabilito di modificare il punto 6 della deliberazione n.155 nei seguenti termini: “ fermo rimanendo quanto previsto nel punto precedente, qualora intervenga il decesso del pensionato durante il corso della dilazione, non dovrà effettuarsi il recupero del debito residuo nei confronti degli eventuali eredi.“
In relazione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione si forniscono le indicazioni che seguono, per i casi di decesso di pensionato nel corso del pagamento dilazionato dell’onere di ricongiunzione.
1 . Situazioni nelle quali sussiste titolo alla percezione di pensione ai superstiti per cui è determinante il versamento dell’onere di ricongiunzione.
Nulla è innovato rispetto a quanto stabilito con circolare n.602, che si richiama integralmente.
2 . Situazioni per le quali non sussiste il diritto alla pensione ai superstiti o nelle quali i contributi da ricongiunzione non sono determinanti per il diritto a pensione dei superstiti.
Trova applicazione la deliberazione n.56, con l’avvertenza che i pagamenti già effettuati alla data del 27 febbraio 2001 rimangono acquisiti.
Va peraltro precisato che,qualora i superstiti, aventi titolo alla pensione di reversibilità per il cui diritto non sono determinanti i contributi oggetto della ricongiunzione operata dal dante causa, intendano portare a termine l’operazione di ricongiunzione, agli stessi saranno accordate le facilitazioni di pagamento previste per il lavoratore, secondo quanto previsto dalla circolare n.602 citata. Viceversa, qualora i superstiti non intendano portare a compimento l’operazione di ricongiunzione, dal calcolo della pensione ai superstiti dovranno essere esclusi i periodi contributivi oggetto della ricongiunzione stessa.
Saranno definite secondo le disposizioni della presente circolare le situazioni in corso e quelle che potranno presentarsi in futuro.Allegato 1
DELIBERAZIONE N 56
OGGETTO: Modifica del punto 6 della delibera consiliare n. 155 del 9 luglio 1982
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS
Seduta del 27 FEB. 2001viste la legge 7.2.1979, n.29 in materia di ricongiunzioni;
vista la propria delibera n. 155 del 9 luglio 1982;
visto l’art. 10, comma 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274;
preso atto del parere reso dal Coordinamento Generale Legale che ha ritenuto estensibile agli eredi dei pensionati dell’Istituto la norma speciale dettata dall’art. 10, comma 4 della Legge 8 agosto 1991 n. 274 per le ricongiunzioni presso le Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro nel presupposto che il carattere eccezionale della stessa non ne impedisce l’interpretazione estensiva nel senso che la sua portata precettiva deve intendersi riferita anche a situazioni non espressamente indicate dalla legge che si caratterizzano per l’identità dei presupposti e della ratio;
ravvisata la necessità di riformulare le disposizioni di cui al punto 6 della delibera n. 155 del 9 luglio 1982 nel senso di ritenere estinto il residuo debito da ricongiunzione in caso di morte del titolare di pensione diretta;
vista la relazione della Direzione Generale;
su proposta del Direttore Generale,DELIBERA
Di modificare il punto 6 della citata delibera n. 155 del 9 luglio 1982 come segue:
- che fermo rimanendo quanto previsto nel punto precedente, qualora intervenga il decesso del pensionato durante il corso della dilazione, non dovrà effettuarsi il recupero del debito residuo nei confronti degli eventuali eredi.