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Circolare INPS n. 104 del 16.05.2001
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Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/95. D.M. 2 maggio 1996, n. 82. Disposizioni transitorie
Circolare INPS n. 104 del 16.05.2001SOMMARIO: E' in scadenza il periodo quinquennale d'efficacia delle disposizioni agevolative previste per l'iscrizione dei soggetti d'età superiore ai sessantacinque anni.
Il decreto ministeriale n. 282 del 2 maggio 1996 ha disciplinato l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione separata e del rapporto assicurativo istituiti dall'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare il predetto decreto stabilisce, al comma 1, lett. a), dell'art. 4, che per un quinquennio a decorrere dal 1° aprile 1996, relativamente a coloro che sono privi di tutela previdenziale obbligatoria, o dal 30 giugno 1996, relativamente a coloro che sono già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, ai soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che, alle date sopra indicate, risultano già ultrasessantacinquenni è concessa la facoltà d'iscriversi alla Gestione separata.
Il medesimo articolo, alla lettera b) del comma 1, prevede che coloro che compiono 65 anni nel corso del predetto quinquennio possono richiedere la cancellazione dalla Gestione.
Il successivo comma 2, limitatamente al periodo quinquennale in argomento, concede la facoltà, ai soggetti sessantenni alla data del 1° aprile o 30 giugno 1996, che cessino l'attività lavorativa senza aver conseguito il diritto alla pensione autonoma o ad altri trattamenti pensionistici, di richiedere la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi
Si rammenta, a tal riguardo, che il giorno 31 marzo 2001 è scaduto il periodo quinquennale per coloro che sono privi d'altra tutela previdenziale obbligatoria e non sono pensionati e che, conseguentemente, dalla cessazione dell'efficacia delle disposizioni citate deriva, per gli iscritti in argomento, l'impossibilità di esercitare le facoltà ivi previste.
In particolare, a decorrere dal 1° aprile 2001:
1. i soggetti ultrasessantacinquenni che inizino a svolgere l'attività hanno l'obbligo d'iscriversi alla Gestione;
2. gli iscritti che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, non hanno chiesto la cancellazione, non possono più esercitare tale facoltà;
3. i medesimi soggetti non hanno titolo al rimborso dei contributi versati ancorché cessino, a qualunque età, l'attività lavorativa senza aver conseguito il diritto ai trattamenti pensionistici.
Considerato, quindi, che la limitata efficacia temporale delle disposizioni in argomento non coinvolge anche le facoltà tempestivamente esercitate dai soggetti in possesso dei previsti requisiti, gli ultrasessantacinquenni che, durante il quinquennio, si sono avvalsi della facoltà di non iscriversi alla Gestione, non sono tenuti a farlo una volta scaduto il suddetto periodo, poiché rimane valida a tutti gli effetti l'opzione a suo tempo esercitata.
Analogamente i soggetti che hanno compiuto sessantacinque anni durante il predetto quinquennio e si sono avvalsi della facoltà di cancellarsi dalla Gestione, non sono tenuti ad iscrivervisi nuovamente.
Si evidenzia, infine, che il 29 giugno 2001 scadrà il termine quinquennale relativo ai soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, o già pensionati, e che anche tali soggetti si troveranno nelle situazioni sopra illustrate, con effetto dal 30 giugno 2001.