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Circolare INPS n. 109 del 23.05.2001
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Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Decreto interministeriale 22 dicembre 2000. Riduzione, per l'anno 1999, delle aliquote contributive a carico dei lavoratori. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS n. 109 del 23.05.2001SOMMARIO: Modalità per il recupero delle differenze contributive da rimborsare, a cura delle aziende, ai lavoratori interessati
Il D.lgs. 29 giugno 1996, n.414 all'art.1, comma 1, ha previsto la soppressione, con effetto dal 1 gennaio 1996, del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, e al successivo comma 2, lettera a) ha previsto, per i lavoratori di cui all'art.4, comma 1 della legge 29 ottobre 1971, n.889 e successive modificazioni e integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995, l'iscrizione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l' IVS dei lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata nell'ambito del FPLD, ai sensi dell'art.1, comma 4 del predetto decreto legislativo n.414.
Lo stesso decreto legislativo, all 'articolo 2, comma 1, ha stabilito il contributo al FPLD dovuto per il predetto personale nella misura del 36,46% delle retribuzioni imponibili, di cui l'11,219% a carico dei lavoratori.
L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 ha previsto, per l'anno 1999, la riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.414 mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale.
Con decreto interministeriale 22 dicembre 2000 (all.1), pubblicato nella G.U. n.86 del 12 aprile 2001, è stata data attuazione alla norma di cui sopra ed è stato stabilito che, per l'anno 1999, l'aliquota contributiva a carico dei dipendenti in parola è ridotta dall'11,219% all'8,89% delle retribuzioni imponibili.
Pertanto, le aziende del settore dovranno provvedere a rimborsare ai lavoratori interessati le differenze contributive a suo tempo trattenute nella maggiore misura del 11,219%. In merito si richiama il disposto dell'art.3-ter della legge 14.11.1992, n.438 che prevede, qualora l'aliquota contributiva dovuta risulti inferiore al 10%, un contributo aggiuntivo di solidarietà dell' 1%, a totale carico del lavoratore, sulle quote di retribuzione eccedenti - per l'anno 1999 - il limite annuo di lire 65.280.000. In tal caso le aziende, nel quantificare la contribuzione da rimborsare ai lavoratori, dovranno trattenere il contributo di solidarietà di cui trattasi.
Per il recupero delle differenze contributive in parola, le aziende sono autorizzate a portare in detrazione gli importi rimborsati ai lavoratori inserendoli nel mod. DM10, utilizzando il codice di nuova istituzione "R210" da riportare nel quadro "D" del modulo stesso che assume il significato di "riduzione contributi art.9 L.472/99".
Il recupero di dette somme, attraverso il mod. DM10, potrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.
Il rimborso dovrà riguardare anche i lavoratori cessati dal servizio successivamente al 1° gennaio 1999 e le relative quote potranno essere recuperate dalle aziende con le medesime modalità seguite per il personale in servizio.
I datori di lavoro dovranno, inoltre, trasmettere alla Sede di competenza un prospetto riepilogativo relativo all'anno 1999 contenente:
- il numero complessivo dei dipendenti, in forza nell'anno, per i quali viene operata la riduzione dell'aliquota contributiva di cui sopra è cenno;
- l'ammontare complessivo delle retribuzioni oggetto di contribuzione.Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell'onere derivante dalla riduzione dell'aliquota contributiva di che trattasi, il cui importo viene evidenziato dai datori di lavoro nei modd. DM 10/2 secondo le modalità sopra illustrate, è stato istituito il conto GAW 37/60 (vedi allegato n. 2), in quanto la predetta legge n. 472/1999 ha previsto che l'onere stesso sia posto a carico dello Stato.
Per la movimentabilità del suddetto conto, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").Allegato 1
Decreto interministeriale 22 dicembre 2000.
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)