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Circolari I.N.P.S.
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Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331
GU 203 del 30/08/1993[ segue art. 61-70 ]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti...
EMANA
il seguente decreto-legge:TITOLO I
Armonizzazione della disciplina delle accise su oli minerali, alcole,bevande alcoliche e tabacchi lavorati, nonché altre imposizioni i indirette sui consumi
CAPO I
Regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti i soggetti ad acciseArt. 1. Prodotti soggetti ad accise. Definizione
1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;
b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;
f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.
3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Bùsingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.
Art. 2. Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione.
2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche:
a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 5;
b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;
c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.
3. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che si è reso garante di tale pagamento.
Art. 3. Accertamento, liquidazione e pagamento
1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.
3. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 5 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.
Art. 4. Regime del deposito fiscale
1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.
2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino e per i depositi di birra e di prodotti alcolici intermedi si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario autorizzato è obbligato:
a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti e di prodotti alcolici la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. In presenza di apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Per il gas metano la cauzione è prestata secondo le misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102. Resta ferma la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta.
Art. 5. Abbuoni per perdite e cali
1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.
4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.
Art. 6. Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa
1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.
2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, secondo modalità che saranno definite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attesa di tale decreto, restano in vigore le modalità di garanzia per il trasporto spiriti in cauzione d'imposta, vigenti al 31 dicembre 1992. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.
3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, può disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.
4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.
5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 7. Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa
1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;
b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;
c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;
d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;
e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi legali dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso.
2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è tenuto ad informare le competenti autorità del Paese di provenienza.
Art. 8. Operatore professionale
1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio dell'attività economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.
2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.
3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti indicati nell'articolo 27, comma 1.
Art. 9. Rappresentanza fiscale
1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro, il titolare del deposito fiscale mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.
2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;
b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le modalità previste e nel termine stabilito;
c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui sono consegnate le merci.
3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.
Art. 10. Circolazione di prodotti assoggettati ad accise e già immessi in consumo in altro Stato membro
1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.
3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, nè quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'articolo 9.
Art. 11. Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:
a) sigarette, 800 pezzi;
b) sigaretti (di peso non superiore a 3 g/pezzo), 400 pezzi;
c) sigari, 200 pezzi;
d) tabacco da fumo, 1 kg;
e) bevande spiritose, 10 litri;
f) prodotti intermedi, 20 litri;
g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;
h) birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.
Art. 12. Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e detenzione nel territorio nazionale.
2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a 25 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante.
3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a norma dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale.
4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, i depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti di cui alle categorie a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Art. 13. Prodotti muniti di contrassegno fiscale
1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.
2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.
3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.
Art. 14. Rimborso dell'accisa
1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.
2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'articolo 13, nonché le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in conformità alle disposizioni comunitarie.
Art. 15. Esenzione
1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonché alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.
Art. 16. Regimi particolari
1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.
2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.
3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.
4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L106 del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola.CAPO II
Struttura e aliquote delle accise sugli oli mineraliArt. 17. Prodotti soggetti ad accisa
1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti petroliferi:
a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35), benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33), oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione e per combustione (1) con le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;
b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):
1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;
2) per riscaldamento: lire 625.620 per 1000 litri;
c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1000 kg (2):
1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg;
d) gas metano (codice NC 2711 29 00):
1) per autotrazione: aliquota zero;
2) per combustione:
usi civili (3) (4);
usi industriali: lire 20 al mc (5).
2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il biodiesel è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 125.000 tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) N. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed immissione in consumo. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima applicazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15’ Celsius.
5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.
6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.
NOTE:
(1) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatto impiegati negli usi di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1’ gennaio 1994 ed in misura intera dal 1’ gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.
(2) L'aliqota di lire 90.000 per 1.000 kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes.
(3) Per il gas metano usato come combustibile per usi civili fino al 31 dicembre 1993, si applicano le aliquote previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 784 e dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, dal decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29 aprile 1991, n. 139, e dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Dal 1 gennaio 1994 si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
(4) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.
(5) Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile nel settore alberghiero o nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi, e nelle attività artigianali ed agricole.
Art. 18. Fatto generatore dell'accisa
1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:
a) quando si verificano i casi previsti nell'articolo 17, commi 2 e 3;
b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.
2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.
3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali già immessi in consumo con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 19. Definizione di stabilimento di produzione
1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a "trattamento definito" ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento conredazione di un bilancio fiscale unico.
2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.
3. Non si considera produzione di oli minerali:
a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;
b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.
Art. 20. Impieghi agevolati
1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.
2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.
3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.CAPO III
Struttura e aliquote delle accise sull'alcole e sulle bevande alcolicheArt. 21. Birra
1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20 gradi Celsius.
2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevand non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.
Art. 22. Vino
1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero.
2. Si intendono per:
a) "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera b), aventi:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purchè siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
b) "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:
1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.
3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.
Art. 23. Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
2. Si intendono per:
a) "altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera b) del presente articolo, ed esclusi i prodotti previsti all'articolo 21, che abbiano:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;
b) "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonché i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'articolo 22, che soddisfano le seguenti condizioni:
1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;
3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.
3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.
Art. 24. Prodotti intermedi
1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 96.000 per ettolitro di prodotto finito.
2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, è considerata "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.
Art. 25. Alcole etilico
1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.249.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20 gradi Celsius.
2. Per alcole etilico si intendono:
a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.
3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.
4. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e della sovrimposta di confine sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale, con il medesimo ordine del privilegio previsto dall'articolo 18, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione.
Art. 26. Esenzioni
1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:
a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;
c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;
d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965;
e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti;
h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.
2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perchè divenuti non idonei al consumo umano.
3. Nell'ambito delle modalità e condizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fino al 31 luglio 1996, l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, è assoggettato ad un'accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro alla temperatura di 20 gradi Celsius.CAPO IV
Struttura e aliquote delle accise sui tabacchi lavoratiArt. 27. Progetti soggetti ad accisa
1. Sono considerati tabacchi lavorati:
a) i sigari e i sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo.
2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
" c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo";
b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: "2-bis) è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.".
3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.".
4.(Comma abrogato)
4-bis. (Comma abrogato)
5. (Comma abrogato)
6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicità dell'esposizione della targa regolamentare.
7. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo la parola: "dispone" è sostituita dalle seguenti: "può disporre";
b) nel secondo periodo le parole: "è raddoppiata" sono sostituite dalle seguenti: "può essere raddoppiata".
Art. 28. Aliquote
1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue:
a) sigarette 58,5 per cento;
b) sigari e sigaretti ... 23 per cento;
c) (abrogata)
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo 56 per cento;
e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:
a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;
b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;
d) prodotti riutilizzati dal produttore.CAPO V
Altre imposte indiretteArt. 29. Criteri generali
1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1 gennaio 1993 e con le seguenti modalità:
a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta è:
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'immissione al consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.
3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.
5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.
7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.
[Art. 29 - bis soppresso]
Art. 30. Imposizioni sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio
1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente a contenuto di olio lubrificante.
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.
3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri stabiliti nell'articolo 29, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.
4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 18, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla combustione, non sono soggetti a tassazione.
6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 gradi Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.CAPO VI
Disposizioni finali e transitorieArt. 31. Mutua assistenza per recupero crediti
1. Il primo comma dell'articolo 346-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 346- bis e 346- ter si applicano ai crediti relativi:
a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;
b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'articolo 128, lettera a), dell'atto di adesione;
c) ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'articolo 128, lettera b), dell'atto di adesione;
d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;
e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati.".
Art. 32. Compiti del Dipartimento delle Dogane e imposte indirette vigilanza su alcoli superiori e sanzioni
1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.
2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.
3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni.
4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza, anche dalla Guardia di finanza.
5. Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette che espleta i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, i funzionari doganali possono svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti dall'articolo 20- bis del medesimo decreto.
7. Alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili.";
b) nell'articolo 13, primo comma, dopo le parole: "consigli compartimentali" sono aggiunte le seguenti: "ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi."; i commi secondo e terzo sono soppressi.
Art. 33. Disposizioni transitorie
1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attività per la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza.
3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia.
4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 17, comma 7, del presente decreto, devono essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.
5. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.
6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Non si fa luogo a recuperi d'imposta per il biodiesel immesso in consumo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito del contingente stabilito dall'articolo 17, comma 3, le ditte che intendono produrre ed immettere in consumo biodiesel in esenzione da accisa devono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza al Ministero delle finanze dichiarando le quantità di biodiesel già immesse in consumo e quelle da immettere in consumo fino al 31 dicembre 1993, allegando la documentazione dalla quale risulti che trattasi di produzione preventivamente autorizzata dagli organi competenti ed una fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 20 per cento dell'accisa gravante sul prodotto petrolifero complessivamente sostituito.
7-bis. L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione dalla accisa e dai diritti erariali speciali in miscela con la benzina come carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3, del presente decreto limitatamente a programmi sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 18 novembre 1992, e successive modificazioni, per un quantitativo massimo di 100.000 ettanidri di alcole etilico denaturato, e fino al 31 dicembre 1993; l'onere relativo, pari a lire 9 miliardi e 600 milioni per il 1993, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.
Art. 34. Adeguamenti alla normativa comunitaria
1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 35. Soppressione d'imposta
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte:
a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924;
b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924;
c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;
d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;
e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni;
f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;
g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'articolo 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni;
h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni;
i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1 luglio 1996.
3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero detenute in quantità superiore a 10 tonnellate alla data del 1 gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 1 febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
4. E' ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1 gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. Per ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Possono usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1 febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto. Sono inoltre soppresse le licenze previste all'articolo 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198 e sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 2 febbraio 1993, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1993, n. 353, e successive modificazioni, relativamente agli estratti ed essenze non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori.
6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1 gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta dai soggetti interessati che abbiano presentato all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso entro il 15 maggio 1993. Per i distributori all'ingrosso di accendigas non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico il rimborso dell'imposta assolta è dovuto nella misura dell'otto per cento dell'imposta gravante su ogni singola fattura di acquisto effettuato nell'anno 1992.
7. Per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sulle giacenze di oli di semi sia tal quali che in semi oleosi, detenute alla data del 1 gennaio 1993 in quantità superiore alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso, nella misura di lire 1.000 per 100 kg di olio di semi raffinato e di lire 800 per 100 kg di olio di semi greggio o contenuto nei semi oleosi, è corrisposto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 31 luglio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
8. La messa in libera pratica di residui di operazioni di importazioni di cacao, effettuate fino al 31 dicembre 1992, in sospensione temporanea della relativa imposta erariale di consumo è effettuata, a partire dal 1 gennaio 1993, in esenzione dal pagamento della imposta stessa.TITOLO II
Armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
CAPO I
Armonizzazione delle aliquoteArt. 36. Modifiche di talune aliquote
1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) è sostituito dal seguente:
"36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);".
2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24), 25), 37), 38) e 41- bis ) sono sostituiti dai seguenti:
"24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis), e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984;
25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti inteventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;
41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi;".
2-bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche".
3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);
b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124), 127-terdecies) e 127-quaterdecies) sono sostituiti dai seguenti: "24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03); 80) preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura; 103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati; 104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 ’C, nei quali il distillato a 225 ’C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 ’C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; 123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attività circensi e dello spettacolo viaggiante; 124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi
attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali; 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies); 127-quaterdicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);
c) sono aggiunti i seguenti numeri:
"127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto aereo di persone;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli".
c-bis) dopo il numero 127-quaterdecies) è aggiunto il seguente:
"127-quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui al numero 127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi".
4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 16 per cento:
a) per le cessioni e le importazioni di:
1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);
4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);
8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
9) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);
10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);
11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;
13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1’ giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;
15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;
16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;
b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:
1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. E' soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (vv. dd. ex 72.13; ex 72.14.20; ex 72.15; ex 73.14).
6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate nè sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
7. Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono soppresse le parole "ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento" e, nel secondo periodo, le parole "per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento".
8. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
" d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo e della legge 29 gennaio 1992, n. 58;";
b) la lettera e-bis) è abrogata.".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 10:
1) il n. 6) è sostituito dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;";
2) il n. 18) è sostituito dal seguente:
"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze";
3) è aggiunto il numero 27-ter):
"27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere".
b) nell'articolo 19, al quarto comma, le parole: "di quelle indicate ai nn. 6, 10 e 11 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di quelle indicate al n. 11 dell'articolo 10".
10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo 8-bis, commi primo e secondo, dello stesso decreto.
11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.
11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.
12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della ristrutturazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilità distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'I.V.A., relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. Il contributo, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di I.V.A., non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe, nè compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La distruzione o il danneggiamento deve risultare dall'attestazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875. L'effettiva utilizzazione del materiale e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione dell'edificio dovrà risultare da analoga attestazione. Con decreto del Ministro competente, secondo il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione del presente comma.
12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione, delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.
13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'I.V.A. prevista all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è differito al 29 agosto 1993. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni è riconosciuto, fino al 31 dicembre 1996, all'avente diritto, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. All'applicazione della presente disposizione provvede, con proprio decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
14. All'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti: "La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato".
15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista dall'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per evidenziare l'ufficio ricevente.
16. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è soppresso.
17. All'articolo 74, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria".
18. All'articolo 9, primo comma, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "o nazionalizzati" sono sostituite dalle seguenti: "nazionalizzati o comunitari".
19. All'onere derivante dai commi 12 e 13 del presente articolo, valutato complessivamente in lire 35 miliardi per il 1993, in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in lire 20 miliardi per il 1996, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19-bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
19-ter. Al comma 12-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succesive modificazioni.CAPO II
Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'im posta sul valore aggiuntoArt. 37. Operazioni intracomunitarie
1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
Art. 38. Acquisti intracomunitari
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto. 3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) (soppressa)
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti dimezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, semprechè ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.
Art. 39. Effettuazione dell'acquisto intracomunitario
1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simii, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.
2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.
Art. 40. Territorialità delle operazioni intracomunitarie
1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.
3. In deroga all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e semprechè tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
[4-bis. abrogato]
[5. abrogato]
[6. abrogato]
[7. abrogato]
[8. abrogato]
[9. abrogato]
Art. 41. Cessioni intracomunitarie non imponibili
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1 gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
a) (lettera abrogata);
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è oggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8- bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.
Art. 42. Acquisti non imponibili o esenti
1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o a norma degli articoli 8, 8-bis, 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto.
2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
Art. 43. Base imponibile ed aliquota
1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.
2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 44. Soggetti passivi
1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e gli acquisti intracomunitari. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
[b) abrogata]
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 17 del medesimo decreto. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.
Art. 45 .Detrazione
1. E' ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.
Art. 46. Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.
Art. 47. Registrazione delle operazioni intracomunitarie
1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.
2. I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'articolo 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
Art. 48. Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale
1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.
2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1, 2 e 4, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28.
Art. 49. Dichiarazione e versamenti dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa
1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.
3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.
4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'articolo 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'articolo 46, comma 5, e dell'articolo 47, comma 3.
Art. 50. Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. La dichiarazione e' presentata, in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformità ad apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica.
6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonché le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8. (soppresso)
Art. 50 - bis. Depositi fiscali ai fini IVA
1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni» per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi semprechè, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.
7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.
Art. 51. Disposizioni relative ai prodotti agricoli
1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto.
2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.
Art. 52. Concessioni ai viaggiatori
1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.
Art. 53. Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.
3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.
5. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "formalità doganali" sono inserite le seguenti: "o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331".
[Art. 54. Sanzioni - soppresso]
Art. 55. Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto con la Amministrazioni degli altri Stati membri
1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.
Art. 56. Norme applicabili
1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.CAPO III
Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto connesse al regime temporaneo degli scambi intracomunitariArt. 57. Adeguamento dell'imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Agli effetti del presente decreto:
a) per 'Stato' o 'territorio dello Stato' si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per 'Comunità' o 'territorio della Comunità si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Bùsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.";
B) nell'articolo 8, primo comma, lettere a) e b), le parole "all'estero o comunque fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole "fuori del territorio della Comunità economica europea";
C) nell'articolo 8, primo comma, lettera b), le parole: "nei bagagli personali fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole: "nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea" e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c) dopo le parole: "che intenda esportarli" sono aggiunte le seguenti: "o destinarli a cessioni intracomunitarie" e dopo le parole: "inerente all'attività di esportazione" sono aggiunte le seguenti: "o a quella diretta a scambi intracomunitari";
D) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma";
E) nell'articolo 9, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
"7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea.";
F) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché delle fatture relative a cessioni intracomunitarie"; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "; con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.";
G) l'articolo 38-quater è sostituito dal seguente:
"Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri). - 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.";
H) nell'articolo 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o da atto registrato presso l'ufficio del registro.";
I) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Importazioni). - 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a).
2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima."; L) nell'articolo 68 la lettera e) è soppressa;
M) nell'articolo 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.";
N) nell'articolo 73- bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole "o dall'importatore" sono aggiunte le parole "ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari" e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole "o importatori" sono aggiunte le parole "ovvero agli acquirenti intracomunitari";
O) nell'articolo 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole "L'imposta afferente l'importazione" sono inserite le parole "o l'acquisto intracomunitario".
2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, e all'articolo 58 concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'articolo 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 58. Operazioni non imponibili
1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
2. (soppresso)
Art. 59. Rimborsi a soggetti non residenti e controlli dell'esportazione
[1. abrogato]
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.".
Art. 60. Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.
2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1 gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.
3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1 gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.
4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:
a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;
b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;
c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.
5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorché anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.
6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1 gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, semprechè le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1 gennaio 1993.[ segue art. 61-70 ]