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Circolare INPS n. 133 del 03.07.2001
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Contratti di formazione e lavoro. Ulteriori precisazioni
Circolare INPS n. 133 del 03.07.2001SOMMARIO: Integrazioni alla disciplina contenuta nella circolare n. 85 del 14 ottobre 1999. Chiarimenti relativi all’individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni, ai criteri di calcolo della forza aziendale e dell’incremento occupazionale, ed alle modalità operative per il conguaglio delle riduzioni contributive spettanti
Ad integrazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 85 del 9 aprile 2001, riguardante la nuova disciplina delle agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, così come delineata alla luce della decisione comunitaria del 11/5/1999 e dei successivi orientamenti ministeriali, si forniscono le seguenti precisazioni, tese a superare le difficoltà interpretative emerse in sede di prima applicazione della normativa citata.
1. Condizioni soggettive e oggettive dei lavoratori.
In base alle indicazioni ministeriali, la legittimità delle riduzioni contributive in misura superiore al 25%, è subordinata al verificarsi, in capo al lavoratore assunto con CFL, delle seguenti condizioni:
- età e titolo di studio
le assunzioni devono riguardare giovani fino a 25 anni di età elevabili a 29 anni compresi per i lavoratori laureati;
- stato di disoccupazione di lunga durata
le assunzioni devono rivolgersi a persone che siano senza lavoro da almeno un anno.Al riguardo, si ribadisce il carattere alternativo dei suddetti requisiti.
Le assunzioni con CFL di lavoratori che rispettino anche solamente una delle suddette condizioni, sono pienamente supportate dalle agevolazioni contributive senza la necessità che il datore di lavoro realizzi anche un incremento netto di occupazione.
Al contratto stipulato si accompagnerà, di conseguenza, il legittimo uso delle riduzioni disposte dalla disciplina nazionale, ancorché superiori alla misura generalizzata del 25%.2. CFL pienamente agevolati a seguito di trasformazione.
Con riguardo a questa particolare tipologia, si è provveduto ad un accurato riesame dei problemi interpretativi fino ad oggi emersi.
Da una approfondita disamina dei contenuti della decisione comunitaria e degli orientamenti ministeriali in materia, si è pervenuti nella determinazione che il beneficio contributivo “in misura piena” possa trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo parziale, purché indeterminato, del contratto di formazione originariamente stipulato a part-time.
Resta fermo l’obbligo della realizzazione, a seguito dell'avvenuta trasformazione del CFL, di un incremento netto di occupazione rispetto alla media degli occupati nei sei mesi precedenti.
Si ribadisce, inoltre, che il recupero delle agevolazioni contributive, pari alla differenza tra la riduzione contributiva del 25% operata durante lo svolgimento del CFL e quella spettante secondo le diverse misure previste dalla normativa nazionale vigente, potrà essere effettuato dai datori di lavoro aventi titolo, anche in unica soluzione.
Per le modalità di recupero, si rimanda a quanto già reso noto al punto 4.4.2 della circolare n. 85/2001.3. Incremento della forza occupazionale.
Ai fini dell'incremento del numero di dipendenti, si precisa che il requisito occupazionale va determinato in relazione al complesso delle attività facenti capo al medesimo imprenditore, anche se articolate in più cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in province diverse non assumendo rilievo l'eventuale diverso settore di attività nel quale gli stessi siano occupati.
Per tutti gli altri aspetti inerenti al calcolo della forza aziendale, si rinvia ai criteri già indicati nella circolare n. 122 del 27/6/2000.4. CFL secondo la regola “de minimis”.
Come già precisato al punto 3.1 della più volte menzionata circolare n. 85/2001, l’accesso al beneficio contributivo in argomento si riferisce esclusivamente alle assunzioni con CFL aventi titolo alla riduzione contributiva in misura superiore rispetto a quella generalizzata del 25%.
Concorrono, pertanto, alla determinazione del limite dei 100 mila Euro nel triennio esclusivamente le differenze tra le riduzioni contributive superiori al 25% e tale ultima misura generalizzata.
Si precisa, da ultimo, che la regola “de minimis” trova, ovviamente, applicazione anche con riguardo ai contratti di formazione e lavoro introdotti dall’art. 3 del D.L. 17/1/1994, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/1994, n 451 (CFL mirati ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo; CFL di tipologia b).
Stante, tuttavia, la peculiarità di tale fattispecie che è legata, tra l’altro, alla durata del rapporto successivamente alla trasformazione, nonché all’entità delle retribuzioni corrisposte durante il periodo di formazione, per le operazioni di recupero, i datori di lavoro si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni contributive.