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Circolare INPS n. 141 del 16.07.2001
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Art. 2 del D.lgs.16 aprile 1997, n. 146. Riclassificazione delle zone svantaggiate. Delibere CIPE 25 maggio 2000 e 1 febbraio 2001
Circolare INPS n. 141 del 16.07.2001SOMMARIO: Benefici contributivi previsti per il settore agricolo dall'articolo 11, comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Istruzioni operative per il conguaglio da parte dei datori di lavoro che operano con il sistema del DM10/2. Anno 2001
Premessa.
In materia di benefici contributivi per il settore agricolo, l’art. 27, c. 19, della legge. n. 488/1999, modificando le disposizioni di cui all’articolo 2, c. 2 del Decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, ha previsto, come noto, che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro agricolo di cui agli articoli 11 e 27 della legge n. 537/1993 (zone montane e svantaggiate) debba essere ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate.
Al riguardo, il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), con delibera n. 42 del 25 maggio 2000, ha determinato per l’anno 2000 la misura delle agevolazioni contributive previste per il settore agricolo, precisando, altresì, che la riclassificazione di cui al Decreto Legislativo n. 146 del 16 aprile 1997 ha effetto a partire dal 1 gennaio 2000 e che i benefici economici operano interamente per le aree non interessate da variazioni (vedasi circolare n.166 del 29 settembre 2000).
Per le altre aree, l’adeguamento al nuovo livello contributivo avviene nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno saranno pari al 25% della variazione totale in relazione alla nuova definizione dei territori.
Con successiva delibera n. 13 del 1 febbraio 2001, pubblicata sulla G.U. n. 104 del 3 maggio 2001, il CIPE ha approvato l'elenco definitivo dei Comuni svantaggiati.
Relativamente alle aziende agricole assuntrici di manodopera, la materia è già stata disciplinata con la circolare n. 56 del 9 marzo 2001 e con la circolare n. 92 del 13 aprile 2001.
Poiché le agevolazioni contributive trovano applicazione anche nei confronti del personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per i datori di lavoro agricolo, relativamente ai lavoratori per i quali il versamento dei contributi è effettuato con il mod. DM10/2.
Al riguardo si ricorda che nel settore agricolo sono versati con il sistema DM:
i contributi relativi al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente;
i contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici propri (L.240/1984).1. Criteri di distinzione dei territori e delle aree svantaggiate.
Ai fini dell’individuazione dei criteri di distinzione dei territori e delle aree svantaggiate, si rimanda a quanto già precisato nelle circolari n. 56/2001 e n. 92/2001.
2. Riduzioni contributive per i territori montani di cui all'art.9 del DPR 29/9/73 n. 601 e per le zone svantaggiate ex art.15 della L.27/12/1977 n. 384.
Le riduzioni contributive previste dall’art. 11, comma 27, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, risultano, per l’anno 2001, così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi ex art. 11, c. 27 della legge 537/1993, a carico del datore di lavoro;
b) nelle restanti zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n° 2081/93 del 20 luglio, i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva compete nella misura del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro;
c) nelle restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate ma oggetto del riordino, l’adeguamento alle nuove agevolazioni contributive, spettanti sui contributi a carico del datore di lavoro, avverrà nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno saranno pari al 25% della variazione totale.
Relativamente ai territori parzialmente delimitati, nelle more che le Regioni completino le comunicazioni dei dati necessari per l’individuazione delle superfici relative ai Comuni svantaggiati parzialmente delimitati, i datori di lavoro ubicati nelle suddette zone, continueranno ad usufruire dell’agevolazione contributiva nella misura spettante per l’anno 2000.
Comportamenti eventualmente difformi rispetto all’esatta individuazione dei territori, saranno oggetto di successiva sistemazione mediante conguaglio.
Al riguardo, in ogni caso, si fa riserva di successive istruzioni.
Per una più organica visione delle agevolazioni contributive che spettano alle aziende ubicate in uno dei territori oggetto di riordino, si fornisce, infine (allegato n.1), un quadro riepilogativo dell’andamento degli incrementi e/o dei decrementi nell’arco del quadriennio 2001 - 2004.3. Modalità operative.
3.1. Aziende agricole ubicate nei “territori montani particolarmente svantaggiati”.
Le posizioni contributive relative alle aziende in epigrafe continueranno ad essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8M” avente il significato di “Impresa agricola operante nei territori montani di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, avente diritto alla riduzione dei contributi ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni”.
3.1.1. Modalità di compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2.
Per il conguaglio dei benefici contributivi spettanti i datori di lavoro continueranno ad utilizzare il previsto codice del quadro "D" del mod. DM10/2 "L194" preceduto dalla dicitura "RID. 70% L.537/1993".
3.2. Aziende agricole ubicate nelle “altre zone agricole svantaggiate”.
Le posizioni contributive relative alle aziende in epigrafe continueranno ad essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8N” che, dal 1 gennaio 2000, ha assunto il significato di “Impresa agricola operante nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi della delibera CIPE 25/5/2000, avente diritto alla riduzione dei contributi ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni”.
3.2.1. Modalità di compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2.
Per il conguaglio dei benefici contributivi spettanti i datori di lavoro continueranno ad utilizzare il previsto codice del quadro "D" del mod. DM10/2 "L196" preceduto dalla dicitura "RID. 40% L. 537/1993".
Si ricorda che, dal 1 gennaio 2001, per il conguaglio dei benefici contributivi spettanti a titolo di riduzioni contributive per le “zone svantaggiate”, il codice "L196" dovrà essere utilizzato da tutti i datori di lavoro ovunque operanti (vedi p. 4.1 della circolare n. 166 del 29 settembre 2000).3.3. Aziende agricole che operano in Comuni oggetto di riordino.
Come già precisato al punto 2, nelle zone agricole sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate ma oggetto di riordino, l’adeguamento alle nuove agevolazioni contributive, avverrà nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno saranno pari al 25% della variazione totale.
Durante tale periodo, le posizioni contributive relative alle aziende in epigrafe continueranno ad essere contraddistinte dai codici di autorizzazione “8M” e/o “8N”.3.3.1. Modalità di compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2.
Per il conguaglio dei benefici contributivi nelle misure spettanti (vedi allegato 1), i datori di lavoro operanti in territori oggetto di riordino opereranno come segue:
determineranno l’importo del beneficio nella nuova misura spettante e lo indicheranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “Rid. in riordino” e dal codice di nuova istituzione"L230".4.Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Per le aziende ubicate in territori oggetto di riclassificazione, il provvedimento di riordino ha determinato, ovviamente, delle differenze tra la misura dell’agevolazione contributiva operata e quella spettante per l’anno in corso.
I datori di lavoro potranno provvedere a regolarizzare tali differenze a debito e/o a credito con una delle denunce di mod. DM10/2 aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio d’amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).
L’importo delle differenze a debito dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 3,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 11/12/2000 e pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15/12/2000) computati dal 16/2/2001 ovvero dalla scadenza dei periodi di paga successivi, fino alla data di versamento.
Ai fini del versamento delle differenze a debito le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
determineranno la differenza tra misura dell’agevolazione operata e quella spettante dopo il provvedimento di riordino;
riporteranno il relativo ammontare in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "Rest.Diff. 2001" e dal codice di nuova istituzione "M231";
nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
L'importo degli interessi dovrà essere indicato in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "oneri accessori" e dal previsto codice "Q900".
Per il recupero delle differenze contributive a credito, i datori di lavoro opereranno come segue:
determineranno la differenza tra misura dell’agevolazione operata e quella spettante dopo il provvedimento di riordino;
riporteranno il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "Cong.Diff. 2001" e dal codice di nuova istituzione "L231".Allegato 1
Anno 2001 Agevolazioni per i datori di lavoro ubicati in territori oggetto di riordino.
Agevolaz.ante riordino
Agevolaz. post riordino
Incremento totale
Decremento totale
Incremento 2001 25% di incremento totale
Decremento 2001 25% di decremento totale
Misura Agevolazione anno 2001
40%
0
0
40%
0
-10%
30%
70%
0
0
70%
0
-17,5%
52,5%
0
40%
40%
0
+10%
10%
0
70%
70%
+17,5%
17,5%
70%
40%
0
30%
0
-7,5%
62,5%
40%
70%
30%
0
+7,5%
0
47,5%
Anno 2002 Agevolazioni per i datori di lavoro ubicati in territori oggetto di riordino
Agevolaz.ante riordino
Agevolaz. post riordino
Incremento totale
Decremento totale
Incremento 2002 50% di incremento totale
Decremento 2002 50% di decremento totale
Misura Agevolazione anno 2002
40%
0
0
40%
0
-20%
20%
70%
0
0
70%
0
-35%
35%
0
40%
40%
0
+20%
20%
0
70%
70%
+35%
35%
70%
40%
0
30%
0
-15%
55%
40%
70%
30%
0
+15%
0
55%
Anno 2003 Agevolazioni per i datori di lavoro ubicati in territori oggetto di riordino.
Agevolaz.ante riordino
Agevolaz. post riordino
Incremento totale
Decremento totale
Incremento 2003 75% di incremento totale
Decremento 2003 75% di decremento totale
Misura Agevolazione anno 2003
40%
0
0
40%
0
-30%
10%
70%
0
0
70%
0
-52,5%
17,5%
0
40%
40%
0
+30%
30%
0
70%
70%
+52,5%
52,5%
70%
40%
0
30%
0
-22,5%
47,5%
40%
70%
30%
0
+22,5%
0
62,5%
Anno 2004 Agevolazioni per i datori di lavoro ubicati in territori oggetto di riordino.
Agevolaz.ante riordino
Agevolaz. post riordino
Incremento totale
Decremento totale
Incremento 2004 100% di incremento totale
Decremento 2004 100% di decremento totale
Misura Agevolazione anno 2004
40%
0
0
40%
0
-40%
0
70%
0
0
70%
0
-70%
0
0
40%
40%
0
+40%
40%
0
70%
70%
+70%
70%
70%
40%
0
30%
0
-30%
40%
40%
70%
30%
0
+30%
0
70%