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Circolare INPS n. 177 del 04.10.2001
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Legge 14 dicembre 2000, n.385. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo. Applicazione nei confronti dei titolari di pensione a carico del Fondo Volo, del Fondo Dazieri e dei soppressi Fondi Autoferrotranvieri, Elettrici e Telefonici nonché dei lavoratori marittimi titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 26 luglio 1984, n. 413
Circolare INPS n. 177 del 04.10.2001SOMMARIO: In deroga alla disciplina vigente in materia di integrazione al trattamento minimo, la legge n. 385 del 2000 prevede che nei confronti dei soggetti che si trovano in determinate condizioni di età e di contribuzione e di assicurazione, e che posseggano redditi cumulati con quelli del coniuge compresi nelle fasce di reddito stabilite dalla legge stessa, l’integrazione al minimo, fermo restando il .limite di reddito personale, è attribuita in misura percentuale variabile in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito cumulato posseduto
1 - Premessa
Con circolare n. 49 del 2 marzo 2001 sono stati forniti i criteri applicativi della legge 14 dicembre 2000, n. 385, "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo" per i titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori istruzioni per l'applicazione della citata legge n. 385 nei confronti dei titolari di pensione a carico del Fondo Volo, del Fondo Dazieri e dei soppressi Fondi Autoferrotranvieri, Elettrici e Telefonici nonché dei lavoratori marittimi titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 26 luglio 1984, n. 413.2 - Disciplina vigente in materia di integrazione al minimo e deroga prevista dalla legge n. 385.
Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1994, l’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dall’articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall’articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito che ai fini del diritto all’integrazione al trattamento minimo assume rilievo, oltre al reddito proprio, anche il reddito del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
I criteri applicativi delle predette disposizioni sono stati forniti con circolare n. 118 del 20 aprile 1994 e con circolare n. 234 del 25 agosto 1995.
Al riguardo è stato precisato che:
- per le pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 il limite di reddito cumulato che esclude dal diritto all’integrazione è pari a 5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi il limite di reddito cumulato che esclude dal diritto all’integrazione è pari a 4 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato come sopra.
Ulteriori istruzioni in materia sono state fornite con circolare n. 116 del 19 giugno 2000, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 132 del 2000. In particolare è stato stabilito che per gli assicurati che hanno ottenuto la pensione con decorrenza 1° gennaio 1994 a seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 1993, ai fini del diritto all’integrazione al minimo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 638, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere valutati i soli redditi personali.
In deroga alla predetta disciplina, l’articolo 1, comma 1, della legge n. 385 del 2000, prevede, nei confronti dei soggetti che si trovino in determinate condizioni di età, di assicurazione e di contribuzione, e di reddito, l’attribuzione dell’integrazione al minimo nella misura percentuale fissata dalla disposizione stessa in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito cumulato posseduto.3 - Soggetti destinatari della deroga e condizioni richieste
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, della legge n. 385 del 2000 la deroga prevista dalla legge in esame è operante, a far tempo dal 1° gennaio 2000, nei confronti di coloro che siano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data.
Il successivo comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 siano applicabili, alle stesse condizioni ma con diversa decorrenza, anche nei confronti di coloro ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data.
Si precisa che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto n. 503 del 1992, appena menzionato, trovano applicazione anche per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio in virtù di quanto disposto dall’articolo 6 del medesimo decreto n. 503.3.1 - Soggetti destinatari in relazione all'età
3.1.1 - Fondo Autoferrotranvieri
Secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1992 l'età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia era fissata:
- in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 830;
I soggetti destinatari della deroga in esame, in presenza delle altre condizioni richieste, sono pertanto:
- gli uomini nati entro il 31 dicembre 1935 e le donne nate entro il 31 dicembre 1940 che liquidino o abbiano liquidato la pensione a carico del Fondo autoferrotranvieri.3.1.2 - Fondo Elettrici
Secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1992 l'età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia era fissata:
1) in 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 5, 1° comma, lett. b) della legge 25.11.1971, n. 1079;
2) in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne per la pensione anticipata di vecchiaia di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 1079 del 1971;
3) in 55 anni, per la pensione di vecchiaia per i lavoratori in miniera addetti, anche se con discontinuità, a lavori di sotterraneo in miniera per almeno 15 anni (art. 6 della legge n. 1079/1971).
Per i trattamenti pensionistici di cui ai punti 1 e 3 il requisito contributivo era stabilito in 14 anni e 6 mesi pari a 15 anni, mentre per quello di cui al punto 2 era stabilito in 19 anni e 6 mesi, pari a 20 anni.
I soggetti destinatari della deroga in esame, in presenza delle altre condizioni richieste, sono pertanto:
- gli uomini nati entro il 31 dicembre 1930 e le donne nate entro il 31 dicembre 1935 che liquidino o abbiano liquidato la pensione indicata al precedente punto 1;
- gli uomini nati entro il 31 dicembre 1935 e le donne nate entro il 31 dicembre 1940 che liquidino o abbiano liquidato la pensione di cui al punto 2;
- gli iscritti nati entro il 31 dicembre 1940 che liquidino o abbiano liquidato la pensione indicata al precedente punto 2.3.1.3 - Fondo Telefonici
Secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1992 l'età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia era fissata:
1) in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 16 della legge 4.12.1956, n. 1450;
2) in 55 anni per gli uomini e in 50 anni per le donne, per la pensione anticipata di vecchiaia di cui all'articolo 9 della legge 22.10.1973, n. 672.
Per entrambi i trattamenti pensionistici il requisito contributivo era stabilito in 14 anni 6 mesi e 1 giorno, pari a 15 anni.
I soggetti destinatari della deroga in esame, in presenza delle altre condizioni richieste, sono pertanto:
- gli uomini nati entro il 31 dicembre 1935 e le donne nate entro il 31 dicembre 1940 che liquidino o abbiano liquidato la pensione indicata al precedente punto 1;
- gli uomini nati entro il 31 dicembre 1940 e le donne nate entro il 31 dicembre 1945 che liquidino o abbiano liquidato la pensione indicata al precedente punto 2.3.1.4 - Fondo dazieri
Secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1992 l’età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia era fissata:
1) in 55 anni sia per gli uomini che per le donne, per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 11 del Regolamento di cui al R.D. 20.10.1939, n. 1863;
2) in 65 anni sia per gli uomini che per le donne, per la pensione di vecchiaia di cui al predetto articolo 11.
Per i predetti trattamenti pensionistici il requisito contributivo era stabilito, rispettivamente, in 29 anni e 7 mesi, pari a 30 anni, e in 9 anni e 7 mesi pari a 10 anni.
I soggetti destinatari della deroga in esame, in presenza delle altre condizioni richieste, sono pertanto:
- gli uomini e le donne nati entro il 31 dicembre 1940 che liquidino o abbiano liquidato la pensione indicata al precedente punto 1;
- gli uomini e le donne nati entro il 31 dicembre 1930 che liquidino o abbiano liquidato la pensione indicata al precedente punto 2.3.1.5 - Fondo Volo
Secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1992 l'età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia era fissata, sia per gli uomini che per le donne:
1) in 55 anni, per la pensione di cui al comma 1, lett. b) dell'articolo 6 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, unitamente a 15 anni di contribuzione;
2) in 50 anni, per la pensione di cui al comma 1. lett. c) dello stesso articolo 6, unitamente a 20 anni di contribuzione;
3) in 50 anni, per la pensione di cui al comma 1. lett. d) dello stesso articolo 6, unitamente a 15 anni di contribuzione (la misura della pensione è percentualmente ridotta);
4) in 45 anni per la pensione di cui al comma 1, lett. e) dello stesso articolo 6, unitamente a 20 anni di contribuzione (la misura della pensione è percentualmente ridotta);
Avuto riguardo alla diversa articolazione dei requisiti di età e di contribuzione previsti per il diritto a pensione di vecchiaia dalle norme appena richiamate, i soggetti destinatari della deroga in esame, in presenza delle altre condizioni richieste, sono gli iscritti:
- nati entro il 31 dicembre 1940 che possono far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo al 31 dicembre 1992, che liquidino o abbiano liquidato la pensione di cui al precedente punto 1;
- nati entro il 31 dicembre 1945 che possono far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo al 31 dicembre 1992 che liquidino o abbiano liquidato la pensione di cui ai precedenti punti 2 e 3;
- nati entro il 31 dicembre 1950 che possono far valere almeno 20 anni di contribuzione al Fondo al 31 dicembre 1992 che liquidino o abbiano liquidato la pensione di cui al precedente punto 4;3.1.6 - Lavoratori marittimi
Secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1992 l'età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia era fissata:
1) in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 29 della legge 26.7.1984, n. 413;
2) in 55 anni per la pensione anticipata di vecchiaia di cui all'articolo 31 della stessa legge n. 413/1984.
Per il trattamento pensionistico di cui al punto 1 il requisito contributivo era stabilito in 15 anni, mentre per quello di cui al punto 2 era stabilito in 20 anni, di cui almeno 10 anni di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
I soggetti destinatari della deroga in esame, in presenza delle altre condizioni richieste, sono pertanto:
- gli uomini nati entro il 31 dicembre 1935 e le donne nate entro il 31 dicembre 1940 che liquidino o abbiano liquidato la pensione indicata al precedente punto 1;
- gli iscritti nati entro il 31 dicembre 1940 che liquidino o abbiano liquidato la pensione indicata al precedente punto 2.3.2 - Condizioni assicurative e contributive richieste
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 503 del 1992 ha escluso determinate categorie di lavoratori dall’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi prevista dai commi 1 e 2 dello stesso articolo ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.
I lavoratori in possesso delle condizioni assicurative e contributive richieste dalla legge n. 385 del 2000 per l’applicazione della particolare disciplina prevista per l’integrazione al minimo, sono, oltre a coloro che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa vigente a tale data, riportati al punto 3.1:
1) lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992.
Al riguardo si ricorda che è sufficiente che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata in tempo utile perché, sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa autorizzazione si collochi entro la data del 31 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data del 31 dicembre 1992.
2) lavoratori che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare.
Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell’anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi inferiori a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane. La deroga prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503, e quindi la deroga prevista dalla legge n. 385 del 2000, non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l’intero anno ai quali venga attribuito, per l’anno solare, un numero di contributi settimanali inferiori a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.
3) lavoratori che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto n. 503.
Si tratta dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 possono far valere un periodo di assicurazione e contribuzione, inferiore a 15 anni, tale che, anche se incrementato dal numero di settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la data di compimento dell’età pensionabile, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti nell’anno di compimento dell’età pensionabile.
Si ricorda che, a seguito dell’esclusione di tale categoria di lavoratori dall’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi, in pratica l’elevazione suddetta non è mai operante nei confronti dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 abbiano già compiuto l’età pensionabile richiesta a tale data.4 - Pensioni rientranti nel campo di applicazione della norma
La norma, pur richiedendo, ai fini dell’applicabilità della deroga all’articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, in essa contenuta, che il titolare della pensione si trovi in determinate condizioni di età, di assicurazione e di contribuzione riferite alla pensione di vecchiaia, non fa esplicito riferimento a tale prestazione.
Si ritiene, pertanto, che la deroga in questione sia applicabile, ferme restando le condizioni di cui al punto 3, anche agli altri trattamenti pensionistici diretti integrabili al minimo a norma dell’articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni. Sono quindi esclusi gli assegni di invalidità integrabili al minimo a norma dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.5 - Misura dell'integrazione e fasce di reddito cumulate previste
L’articolo 1, comma 1, prevede che, nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni di età, di assicurazione e di contribuzione richieste, l’integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, “nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente 6 volte l’ammontare del trattamento minimo medesimo”.
Il comma 3 stabilisce che “l’integrazione è attribuita nella aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l’aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca”.
In proposito si richiamano le indicazioni fornite con circolare n. 49 del 2001.6 - Pensioni con decorrenza nell'anno 1994
Per le pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994, a norma dell’articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, il limite di reddito cumulato che esclude dal diritto all’integrazione è pari a 5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della legge in esame, per le pensioni con decorrenza nell’anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la disciplina del minimo prevista dall’articolo 6 della legge n. 638 del 1983.
Riguardo a quanto precede si richiamano le indicazioni fornite con la predetta circolare n. 49.7. - Decorrenza dei benefici
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la deroga prevista dalla legge in esame è operante, in presenza delle condizioni di reddito, assicurazione e di contribuzione richieste, a far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di coloro ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data.
Il successivo comma 2 prevede che, sempre fermo restando il limite di reddito proprio, le disposizioni di cui al comma 1 siano applicabili, alle stesse condizioni ma con decorrenza dal 1° gennaio 2001 o 2002, a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita anche "nei confronti di coloro ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data".
Si indicano di seguito le varie decorrenze da cui deve essere attribuita, in presenza delle previste condizioni, l'integrazione in relazione alla data di nascita ed alla gestione pensionistica.7.1 - Fondo Autoferrotranvieri
7.1.1 - Dal 1° gennaio 2000
- uomini nati entro il 31 dicembre 1934
- donne nate entro il 31 dicembre 19397.1.2 - Dal 1° gennaio 2001
- uomini nati dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1935
- donne nate dal 1° gennaio 1940 al 30 giugno 19407.1.3 - Dal 1° gennaio 2002
- uomini nati dal 1° luglio 1935 al 31 dicembre 1935
- donne nate dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 19407.2 - Fondo Elettrici
7.2.1 - Dal 1° gennaio 2000
a) Pensione di vecchiaia
- uomini nati entro il 31 dicembre 1929
- donne nate entro il 31 dicembre 1934
b) Pensione anticipata di vecchiaia
- uomini nati entro il 31 dicembre 1934
- donne nate entro il 31 dicembre 1939
c) Pensione per i lavoratori in miniera
- nati entro il 31 dicembre 19397.2.2 - Dal 1° gennaio 2001
a) Pensione di vecchiaia
- uomini nati dal 1° gennaio 1930 al 30 giugno 1930
- donne nate dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1935
b) Pensione anticipata di vecchiaia
- uomini nati dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1935
- donne nate dal 1° gennaio 1940 al 30 giugno 1940
c) Pensione per i lavoratori in miniera
- nati dal 1° gennaio 1940 al 30 giugno 19407.2.3 - Dal 1° gennaio 2002
a) Pensione di vecchiaia
- uomini nati dal 1° luglio 1930 al 31 dicembre 1930
- donne nate dal 1° luglio 1935 al 31 dicembre 1935
b) Pensione anticipata di vecchiaia
- uomini nati dal 1° luglio 1935 al 31 dicembre 1935
- donne nate dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1940
c) Pensione per i lavoratori in miniera
- nati dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1940.7.3 - Fondo Telefonici
7.3.1 - Dal 1° gennaio 2000
a) Pensione di vecchiaia
- uomini nati entro il 31 dicembre 1934
- donne nate entro il 31 dicembre 1939
b) Pensione anticipata di vecchiaia
- uomini nati entro il 31 dicembre 1939
- donne nate entro il 31 dicembre 19447.3.2 - Dal 1° gennaio 2001
a) Pensione di vecchiaia
- uomini nati dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1935
- donne nate dal 1° gennaio 1940 al 30 giugno 1940
b) Pensione anticipata di vecchiaia
- uomini nati dal 1° gennaio 1940 al 30 giugno 1940
- donne nate dal 1° gennaio 1945 al 30 giugno 19457.3.3 - Dal 1° gennaio 2002
a) Pensione di vecchiaia
- uomini nati dal 1° luglio 1935 al 31 dicembre 1935
- donne nate dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1940
b) Pensione anticipata di vecchiaia
- uomini nati dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1940
- donne nate dal 1° luglio 1945 al 31 dicembre 19457.4 - Fondo dazieri
7.4.1 - Dal 1° gennaio 2000
a) Pensione di vecchiaia con 55 anni di età
- uomini e donne nati entro il 31 dicembre 1939
b) Pensione di vecchiaia con 65 anni di età
- uomini e donne nati entro il 31 dicembre 19297.4.2 - Dal 1° gennaio 2001
a) Pensione di vecchiaia con 55 anni di età
- uomini e donne nati dal 1° gennaio 1940 al 30 giugno 1940
b) Pensione di vecchiaia con 65 anni di età
- uomini e donne nati dal 1° gennaio 1930 al 30 giugno 19307.4.3 - Dal 1° gennaio 2002
a) Pensione di vecchiaia con 55 anni di età
- uomini e donne nati dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1940
b) Pensione di vecchiaia con 65 anni di età
- uomini e donne nati dal 1° luglio 1930 al 31 dicembre 19307.5 - Fondo volo
7.5.1 - Dal 1° gennaio 2000
- uomini e donne nati entro il 31 dicembre 1939 che possono far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo al 31 dicembre 1992 o che a tale data si trovino nelle condizioni di cui al punto 3.2;
- uomini e donne nati entro il 31 dicembre 1944 che possono far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo al 31 dicembre 1992 o che a tale data si trovino nelle condizioni di cui al punto 3.2;
- uomini e donne nati entro il 31 dicembre 1949 che possono far valere almeno 20 anni di contribuzione al Fondo al 31 dicembre 1992 o che a tale data si trovino nelle condizioni di cui al punto 3.2.7.5.2 - Dal 1° gennaio 2001
- uomini e donne nati dal 1° gennaio 1940 al 30 giugno 1940 che possono far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo al 31 dicembre 1992 o che a tale data si trovino nelle condizioni di cui al punto 3.2;
- uomini e donne nati dal 1° gennaio 1945 al 30 giugno 1945 che possono far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo al 31 dicembre 1992 o che a tale data si trovino nelle condizioni di cui al punto 3.2;
- uomini e donne nati dal 1° gennaio 1950 al 30 giugno 1950 che possono far valere almeno 20 anni di contribuzione al Fondo al 31 dicembre 1992 o che a tale data si trovino nelle condizioni di cui al punto 3.2.7.5.3 - Dal 1° gennaio 2002
- uomini e donne nati dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1940 che possono far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo al 31 dicembre 1992 o che a tale data si trovino nelle condizioni di cui al punto 3.2;
- uomini e donne nati dal 1° luglio 1945 al 31 dicembre 1945 che possono far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo al 31 dicembre 1992 o che a tale data si trovino nelle condizioni di cui al punto 3.2;
- uomini e donne nati dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1950 che possono far valere almeno 20 anni di contribuzione al Fondo al 31 dicembre 1992 o che a tale data si trovino nelle condizioni di cui al punto 3.2.7.6 - Lavoratori marittimi
7.6.1 - Dal 1° gennaio 2000
a) Pensione di vecchiaia
- uomini nati entro il 31 dicembre 1934
- donne nate entro il 31 dicembre 1939
b) Pensione anticipata di vecchiaia
- nati entro il 31 dicembre 19397.6.2 - Dal 1° gennaio 2001
a) Pensione di vecchiaia
- uomini nati dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1935
- donne nate dal 1° gennaio 1940 al 30 giugno 1940
b) Pensione anticipata di vecchiaia
- nati dal 1° gennaio 1940 al 30 giugno 19407.6.3 - Dal 1° gennaio 2002
a) Pensione di vecchiaia
- uomini nati dal 1° luglio 1935 al 31 dicembre 1935
- donne nate dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1940
b) Pensione anticipata di vecchiaia
- nati dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 19408 - Effetti delle variazioni del reddito posseduto.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge in esame, “l’importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell’ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione”.
Per tali pensioni non è pertanto prevista la cristallizzazione dell’integrazione già corrisposta (prevista invece dal comma 7 dell’articolo 6 della legge n. 638) qualora la variazione del reddito cumulato posseduto comporti la perdita del diritto all’integrazione ovvero la diminuzione dell’importo di integrazione spettante.
In caso di variazione del reddito cumulato l’integrazione deve pertanto essere rideterminata nella misura derivante dall’ammontare del reddito stesso ovvero sospesa in caso di reddito superiore a 6 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del F.P.L.D.
Al riguardo occorre peraltro tenere presente che l’importo di integrazione spettante a seguito della variazione del reddito non può essere comunque inferiore a quello eventualmente dovuto, anche se cristallizzato, a norma del predetto articolo 6.9 - Attribuzione dell’integrazione
All'atto del rilascio delle procedure di gestione aggiornate in relazione alle disposizioni della legge n. 385, le pensioni in pagamento potenzialmente interessate all'applicazione della nuova normativa - e cioè le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1993, ai cui titolari alla data del 31 dicembre 1992 mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data, non integrate totalmente al minimo per effetto della valutazione del reddito cumulato con quello del coniuge - saranno listate per le Sedi affinché, sussistendone le condizioni, provvedano alla ricostituzione d'ufficio.
Nel frattempo le liquidazioni continueranno ad essere effettuate con le consuete modalità.