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Circolare INPS n. 183 del 18.10.2001
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Importo aggiuntivo di lire 300.000
Circolare INPS n. 183 del 18.10.2001SOMMARIO: La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) ha previsto a partire dal 2001, un importo aggiuntivo da corrispondere, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo. Il pagamento viene disposto unitamente alla rata di dicembre 2001. Vengono fornite le informazioni relative alle modalità seguite per la messa in pagamento
Con circolare n. 68 del 20 marzo 2001 sono state fornite le informazioni relative alle modalità di attribuzione dell’importo aggiuntivo di lire 300.000, introdotto a partire dal 2001 dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste.
Si riportano di seguito le modalità seguite per l’elaborazione delle pensioni interessate all’aumento per l’anno 2001.1 - Individuazione delle pensioni interessate all’importo aggiuntivo di lire 300.000
Per l’attribuzione dell’importo aggiuntivo sono state considerate le pensioni di categoria diversa da
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOP), 029 (VOESA), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC).
Tra le pensioni appartenenti alle categorie prese in esame sono state operate le seguenti ulteriori esclusioni:
pensioni con decorrenza nel corso dell’anno 2001;
pensioni eliminate;
pensioni con importi positivi (aumento di imponibile fiscale) memorizzati in GP3CM01;
pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
pensioni detassate per convenzione contro la doppia imposizione (GP3CE22 = 2);
pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD01 maggiore di 0);
pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede (GP1AC01 = 999, E9E, ELI, ELB, MOB, RED, INV, 99V, Z4E, INE, EST, 94Z, 99R);
assegni di invalidità scaduti e non rinnovati (è stato verificato che l’importo mensile di dicembre 2001 fosse maggiore di zero).
Sono inoltre state escluse le pensioni con pagamento semestrale o annuale, per le quali la rata di dicembre 2001 è già stata posta in pagamento.2 - Controllo sugli importi di pensione
Per le pensioni non escluse le procedure hanno verificato che l’importo complessivo delle pensioni memorizzate nel Casellario centrale dei pensionati non superasse il limite previsto per l’anno 2001.
A tal fine è stata presa in considerazione la somma degli imponibili dell’anno 2001:
- se l’importo complessivo degli imponibili delle pensioni per l’anno 2001 è risultato maggiore di 9.905.440, nulla spetta al pensionato;
- se l’importo complessivo degli imponibili delle pensioni per l’anno 2001 è risultato minore o uguale a 9.605.440, il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero importo aggiuntivo;
- se l’importo complessivo degli imponibili delle pensioni per l’anno 2001 è risultato compreso tra 9.605.440 e 9.905.440, al pensionato spetta la differenza tra l’importo delle pensioni e 9.905.440, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge.
Nei casi in cui il pensionato sia risultato titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per l’attribuzione dell’importo aggiuntivo si è preso in considerazione anche l’importo del prorata estero, e si è aggiunto all’imponibile delle pensioni italiane.3 - Controllo dei redditi personali e del coniuge
Se sulla base della verifica degli importi delle pensioni, è risultato il diritto all’intero importo di lire 300.000 o a una parte dello stesso, le procedure hanno provveduto alla verifica dei requisiti reddituali del titolare e del coniuge.
Come comunicato con circolare n. 69 del 21 marzo 2001 si è provveduto all’emissione dei modelli reddituali per richiedere i redditi presuntivi dell’anno 2001 sia del titolare che del coniuge, per accertare il diritto all’importo aggiuntivo (rilevanza 23).
Non essendo per il momento disponibili tali informazioni, si è provveduto ad un’attribuzione dell’importo aggiuntivo in “via provvisoria” considerando i redditi memorizzati sul data base delle pensioni, aggiornati con i redditi dichiarati a seguito dell’emissione reddituale relativa agli anni 1996, 1997 e 1998, “proiettando” tali redditi all’anno 2001.
Sono pertanto stati presi in considerazione i redditi memorizzati in GP2KE10, per il titolare e in GP2KE12, per il coniuge, considerando inoltre il codice “stato civile” memorizzato in GP2KM76.
L’importo aggiuntivo determinato con le modalità descritte al punto 2 è stato attribuito se i redditi personali non superano l’importo di 14.408.550. Qualora dallo stato civile memorizzato il pensionato risulti coniugato, si è provveduto a verificare anche il requisito reddituale coniugale: in tali casi il limite di reddito cumulato previsto è di lire 28.817.000 (non deve comunque essere superato il limite personale di lire 14.408.550).4 - Aggiornamento del data base delle pensioni
Nei casi in cui è risultato verificato sia il requisito relativo all’importo complessivo delle pensioni che i requisiti reddituali del titolare e del coniuge, si è provveduto all’attribuzione dell’importo aggiuntivo e alla memorizzazione, in GP1AE02, del codice di movimentazione uguale a Q e, in GP1AXB2, dell’importo spettante.
5 - Aggiornamento dell’archivio CONGUAGLI
L’importo aggiuntivo spettante è stato inoltre memorizzato, come validato, sull’archivio CONGUAGLI.
Tale importo è visualizzato dalla procedura ARTE.6 - Pagamento dell’importo aggiuntivo
Come previsto dalla norma in esame, il pagamento dell’importo aggiuntivo spettante viene disposto unitamente alla rata di dicembre e tredicesima 2001.
Tale importo viene memorizzato in GP8MD50 con il codice 432.7 - Pagamento dell’importo aggiuntivo per le pensioni con decorrenza successiva a gennaio 2001 e per le pensioni eliminate con decorrenza successiva a gennaio 2001
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni per quanto riguarda le modalità di pagamento della quota dell’importo aggiuntivo eventualmente spettante ai titolari di pensioni con decorrenza successiva a gennaio 2001 e agli eredi dei titolari di pensioni eliminate con decorrenza successiva a gennaio 2001.
8 - Comunicazione ai pensionati
Nella comunicazione predisposta per il tramite degli Enti pagatori per l’ultima rata del 2001 sarà riportato l’importo aggiuntivo.
Inoltre, considerato che la verifica del requisito reddituale del titolare e del coniuge potrà essere effettuata solo dopo il rientro e l’elaborazione delle dichiarazioni richieste per l’anno 2001, per tutti i pensionati per i quali viene posto in pagamento l’importo aggiuntivo, sarà riportato sul Md. ObisM dell’anno 2002, apposito literal con l’indicazione che l’importo dell’aumento per legge finanziaria 2001 attribuito a dicembre è stato pagato provvisoriamente in attesa di verifica.