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Circolare INPS n. 190 del 29.10.2001
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Contributo di solidarietà ex art. 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dovuto sui trattamenti pensionistici corrisposti da altri Enti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 190 del 29.10.2001SOMMARIO: Con le presenti istruzioni vengono disciplinate le modalità di versamento all’Istituto del contributo di solidarietà di cui all’oggetto e la relativa imputazione contabile
Si fa seguito al messaggio avente protocollo 2001/0014/000122, con il quale, al punto 1., sono state previste le modalità di imputazione contabile del contributo di solidarietà ex art. 37, comma 1, della legge n. 488/1999 trattenuto sulle pensioni erogate dall’Istituto, per disciplinare le modalità di versamento all’INPS del contributo medesimo dovuto sui trattamenti di pensione corrisposti da altri Enti.
Si rammenta, infatti, che il contributo in questione è destinato al finanziamento del Fondo istituito nell’ambito dell’Istituto ai sensi dell’art. 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001) le cui finalità sono state illustrate con il citato messaggio.
Ciò posto, si dispone che i versamenti relativi al contributo di solidarietà di che trattasi siano accentrati presso le Sedi provinciali cui insistono le sedi legali degli Enti interessati.
Per quanto concerne le modalità di versamento si precisa che gli Enti pubblici titolari di contabilità speciali accese preso le sezioni di tesoreria provinciale dovranno effettuare il versamento di quanto dovuto mediante trasferimento del relativo importo nella contabilità accesa alla Sede provinciale INPS presso la medesima sezione di tesoreria con la causale “Contributo di solidarietà ex art. 37 L. 488/99”.
I rimanenti Enti dovranno effettuare il versamento in parola sul conto corrente postale “riscossioni varie”, intestato sempre alla coesistente Sede provinciale dell’INPS, con l’indicazione della stessa causale di ci sopra è cenno.
I versamenti in questione dovranno essere effettuati entro il mese successivo a quello in cui è stata applicata la relativa trattenuta. Naturalmente il primo versamento dovrà comprendere gli importi relativi ai periodi già scaduti.
Le somme riscosse al predetto titolo dovranno essere imputate al conto FQR 22/11, di nuova istituzione. Tale conto dovrà essere assistito da apposito partitario ove verranno riportati: la denominazione dell’Ente versante, la data del versamento ed il relativo importo. Ciò ai fini di soddisfare eventuali richieste da parte di questa Direzione Generale.
Qualora alcuni versamenti dovessero affluire erroneamente alle Sedi zonali, quest’ultime provvederanno a trasferire i relativi importi, mediante mod. SC10/R, alla competente Sede provinciale.
Si ribadisce, con l’occasione, che il contributo di solidarietà di che trattasi trattenuto sulle pensioni erogate dall’Istituto dovrà essere imputato al conto FQR 22/01 (istituito con il più volte citato messaggio n. 000122), al quale è stata opportunamente adeguata la denominazione.
Si riportano, in allegato, i suddetti conti FQR 22/11 e FQR 22/01.Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)